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Firma Digitale, come si chiude un contratto

05/08/2021
Firma Digitale, come si chiude un contratto
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Col senno del poi sarà forse identificato come una delle più grandi rivoluzioni dei nostri tempi: l’atto della firma “a mano” che scompare in favore del meno romantico, ma ben più efficiente, click della Firma Digitale. Una rivoluzione intrisa di tecnologia e che poco alla volta ha permeato la società partendo dagli atti formali che ne regolano la vita quotidiana: i contratti.

Inizia tutto da qui: χειρόγραϕον. Questa parola di antiche origini è traducibile oggi in “chirografia”, ma in sé racchiude esattamente quelle specifiche che oggi sono incluse negli standard e negli algoritmi propri della Firma Digitale: quel che erano anticamente un manoscritto, una spada consegnata in pegno come simbolo di proprietà, un sigillo in ceralacca, una firma autografa e una stretta di mano che sancisce il momento fatidico dell’avvenuto scambio.

A cambiare è il contesto. Nel momento in cui la trasmissione dei dati avviene per via digitale, ecco che la dematerializzazione delle informazioni polverizza istantaneamente tutti quelli che sono i cardini contrattuali antecedenti. Nella dimensione digitale occorre sancire tempi, modi e persone afferenti ad un accordo, affinché il contratto definisca in modo inoppugnabile la stipula di una intesa tra le parti. La Firma Digitale, accompagnata dalla trasmissione con Posta Certificata, è l’elemento che consente questa traslazione che, pur mantenendo la sostanza di un accordo, ne cambia alla radice la forma.

La Firma Digitale

Per “firma digitale” si intende una fattispecie specifica della “firma elettronica”, dove la seconda è intesa come un principio giuridico generale, mentre la prima entra nel merito della questione tecnica. La firma elettronica può infatti essere a sua volta “avanzata” o “qualificata” in base agli elementi certificati e, quindi, ai contesti di adozione possibili.

La Firma Elettronica Qualificata, lo stadio più avanzato di firma elettronica, garantisce l’identificazione univoca del firmatario ed è pienamente equipollente da un punto di vista giuridico alla firma autografa. Ecco perché quest’ultima è quella che prendiamo in considerazione in questo approfondimento nel quale il focus è orientato sul mondo della contrattualistica e sulla necessità di definire in modo inoppugnabile un accordo tra parti diverse.

Firma Elettronica Qualificata

Per poter chiudere la stipula di un qualsivoglia contratto (da una transazione immobiliare ad un qualsivoglia acquisto, nonché una partnership tra aziende o altro ancora), occorre attingere alla cosiddetta “Firma Elettronica Qualificata” (FEQ). Quest’ultima consta nel “risultato di una procedura informatica che garantisce l’autenticità, l’integrità e il non ripudio dei documenti informatici” (definizione fornita dall’AGID). Il regolamento UE 910/2014 eIDAS è la base tecnico-normativa sulla quale si basano gli standard che definiscono:
  • le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro
  • le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche
  • un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web”.
La Firma Digitale è dunque lo strumento che consente ad un contratto di poter essere stipulato da remoto, con piena validità grazie ai termini che questi standard sono in grado di definire: autenticità del documento, integrità dei contenuti e l’impossibilità da parte dei firmatari di ripudiare il documento stesso.

Per tutto quanto concernente il rapporto con la Pubblica Amministrazione, il riferimento principe è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), testo unico che regolamenta il rapporto tra PA e imprese: il punto 24 della Sezione II definisce in modo inequivocabile tutto quanto concernente l’uso della Firma Digitale e quel che emerge con forza è l’importanza dell’ente certificatore come fulcro dell’intero processo di firma.

Aruba, come ente certificatore, mette a disposizione dei propri clienti soluzioni adeguate alle esigenze che garantiscono il pieno controllo e sicurezza del processo. Grazie a ciò è possibile stipulare contratti a distanza, istantaneamente, senza perdite di tempo e operando inoltre in un contesto sicuro: all’atto della stipula non v’è pressione alcuna, né elemento destabilizzante in grado di distogliere l’attenzione dai contenuti del documento. In questa “friendly zone” ogni privato e ogni azienda possono firmare il documento sancendo la bontà della propria decisione, portando avanti uno scambio commerciale o stipulando compravendite.

L’istantaneità del processo e la facilità dello stesso rendono la firma digitale uno strumento ideale per la velocità dei mercati odierni, dove la compresenza è un lusso ed il tempo è una risorsa scarsa di valore inestimabile. Alla luce di ciò è la Storia stessa a partorire l’idea di un nuovo modo di chiudere i contratti, al di là di tutto ciò che sono sigilli, punzonature, firme autografe e quanto in passato è stato ideato: un normale tema evolutivo, insomma, una tappa fondamentale che l’innovazione ha oggi messo nelle mani di enti certificatori, standard condivisi e nella capacità dell’impresa di adottare rapidamente gli strumenti più efficienti a disposizione sui mercati.