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Come si compila la e-fattura ai fini della detrazione Ecobonus?

12/04/2021
Come si compila la e-fattura ai fini della detrazione Ecobonus?
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Al di là della conservazione delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati, occorre prestare particolare attenzione nella compilazione di tali documenti nel caso in cui il fornitore che ha effettuato gli interventi opti per l’applicazione di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dei lavori eseguiti.

L’art. 1, comma 58, della L. n. 178/2000 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65% (salvo l’eccezione di alcuni interventi per i quali l’aliquota è del 50%) delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per alcune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, l’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto un superbonus del 110% per determinati interventi di riqualificazione energetica e sismica.
Tra i requisiti previsti ai fini del riconoscimento della detrazione è richiesto che i soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione fiscale conservino le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, che dovranno essere esibite su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA.

Opzione per lo sconto sul corrispettivo e la cessione della detrazione

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono - negli anni 2020 e 2021 e, limitatamente alle spese per gli interventi individuati dall’art. 119 (superbonus 110%), nell’anno 2022 - spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per:
  • un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sconto sul corrispettivo

L’opzione per lo sconto sul corrispettivo implica, da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati, l’applicazione in fattura di uno sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. L’importo dello sconto non riduce la base imponibile IVA ed è indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Esemplificando, in caso di effettuazione di lavori di riqualificazione energetica per 20.000 euro, più IVA del 10%, con possibilità di fruire della detrazione del 100%, la fattura deve indicare:
  • la base imponibile di 20.000 euro;
  • l'IVA dovuta di 2.000 euro;
  • il totale della fattura di 22.000 euro;
  • lo sconto praticato ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, pari a 22.000 euro;
  • il netto da pagare pari a zero.
Il fornitore che applica uno sconto “parziale” acquisisce un credito d’imposta calcolato sull’importo dello sconto applicato, mentre il contribuente può far valere in dichiarazione la detrazione della spesa rimasta a carico o, in alternativa, può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 325 del 9 settembre 2020).
Considerato che lo sconto sul corrispettivo non incide sulla base imponibile IVA e sulla relativa imposta, Assosoftware ha suggerito, ai fini della compilazione della fattura elettronica, di riportare nel file XML:
  • l’importo dello sconto applicato nel “tag 2.1.1.8.3 <Importo>”, riferito al “blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>”;
  • nel “tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>” del “blocco <AltriDati Gestionali>” corrispondente alla riga della prestazione, la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Cessione della detrazione

L’opzione per la cessione della detrazione implica che il cessionario acquisisce un credito d’imposta corrispondente all’ammontare della detrazione spettante al cedente.
Fermo restando che l’opzione non può essere parziale, ma deve riguardare l’intero ammontare della detrazione spettante, quest’ultima può essere ceduta a qualsiasi soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. È possibile optare per la cessione dopo avere già fruito in dichiarazione dei redditi, a scomputo dell’imposta lorda, di una o più delle quote annuali di detrazione, nel qual caso l’opzione deve avere per oggetto l’intero ammontare delle rate residue ed è irrevocabile.
Nel caso in cui la detrazione sia ceduta al fornitore, nella fattura relativa ai lavori, la base imponibile IVA deve essere pari all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al fornitore, comprensivo dell’importo della detrazione ceduta al fornitore, con la conseguenza che l’importo dell’agevolazione ceduta non può essere dedotto dalla base imponibile IVA.

A cura di Wolters Kluwer