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E-fattura: la mancata adesione al servizio di consultazione non determina controlli automatici

06/08/2019
E-fattura: la mancata adesione al servizio di consultazione non determina controlli automatici
PMIPrivatiProfessionisti
Dietrofront dell’Agenzia delle Entrate: con una modifica alla FAQ n. 125 del 19 luglio 2019, l’Agenzia chiarisce che la mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche non è di per sé rilevante come elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti. 

Servizio di consultazione delle fatture

La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, messo gratuitamente a disposizione del contribuente (soggetto passivo e/o consumatore finale) dall’Agenzia delle Entrate, non rappresenta di per sé un elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti.
Modificando la formulazione della FAQ n. 125 diffusa il 19 luglio 2019 (secondo la quale la mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture avrebbe costituito un elemento valutabile nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei contribuenti, che sarebbero quindi risultati potenzialmente selezionabili per effettuare le ordinarie attività di controllo), l’Agenzia ha invertito la rotta sostenendo la tesi contraria.
In altri termini, la mancata adesione non rappresenta di per sé un elemento di valutazione ai fini dell’analisi del rischio dei contribuenti.
Come rilevato anche da ANC e ADC nel comunicato stampa congiunto del 24 luglio 2019, pur non essendo in alcun modo in discussione la legittimità del potere accertativo dell’Agenzia e dell’adozione da parte della stessa di misure ritenute più idonee al conseguimento della regolarità fiscale di cittadini e imprese, la posizione enunciata nella FAQ  n. 125 ha destato legittime perplessità, dato che avrebbe potuto determinare “un evidente condizionamento nei confronti di ciò che costituisce una libera scelta del contribuente, ossia di aderire o meno al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, senza che la mancata adesione possa determinare una maggiore esposizione all’attività di controllo dell’Agenzia”.   
La rettifica tempestivamente operata dall’Agenzia salvaguarda il diritto del contribuente di scegliere in piena libertà, senza correre il rischio di poter essere considerato un soggetto potenzialmente non regolare per il fisco. 

Gli altri chiarimenti 

Con la pubblicazione delle FAQ del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti alle domande più frequenti su diverse tematiche.
 

Gruppo IVA

Il gruppo IVA può avere più canali di ricezione (PEC o codici SdI) per ricevere le fatture elettroniche al pari di un’attività organizzata in più punti di consegna (supermarket).  In tal caso non dovrà essere utilizzato il servizio di 'registrazione dell’indirizzo telematico'.


Partita IVA cessata

L’emissione di una fattura elettronica con indicazione da parte del cedente/prestatore di una partita IVA cessata, sebbene esistente nell’Anagrafe tributaria, viene scartata dal sistema. 
Di conseguenza se un’impresa o un professionista con una partita IVA attiva ed una cessata, compila o invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata, la stessa viene scartata.
 

Autofattura e reverse charge

Con riferimento all’emissione di un’autofattura “spia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (da emettere in caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente/prestatore), l’Agenzia ha ricordato che:
- nel campo “TipoDocumento” occorre indicare il codice “TD20”; 
- nella sezione “Dati del cedente/prestatore” i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
- nella sezione “Dati del cessionario/committente” i dati del soggetto che emette la fattura e la trasmette allo SdI. 
Diversamente, nel caso di emissione di autofatture emesse nel caso di omaggi o per autoconsumo, come precisato nella circolare n. 14/E/2019, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” che in quella “Dati del cessionario/committente” (in tal caso la fattura deve essere registrata solo nel registro IVA vendite).
Per quel che riguarda, invece, le ipotesi di integrazione della fattura relativa ad acquisti interni in reverse charge nel capo “TipoDocumento” va riportato il codice “TD01”.
 

Acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia

Con riferimento agli acquisti effettuati da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, l’Agenzia ha confermato che l’emissione dell’autofattura consente di evitare l’invio dell’esterometro (i.e. acquisti di servizi da un soggetto extra-UE).
A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a compilare il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore”, inserendo l’identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito; nella sezione “Dati del cessionario/committente” devono, invece, essere fornite le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette allo SdI, mentre la sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata con il codice “CC”.
Diversamente, con la FAQ n. 122 è stato precisato che nell’ipotesi di acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi UE, dovendosi procedere a integrazione del documento, i dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie dovrebbero necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere.
 

Prestazioni sanitarie

Le fatture emesse nei confronti di altri soggetti passivi IVA (B2B) devono essere emesse in formato elettronico mediante SdI. 
Il rispetto della normativa in tema di privacy porta, tuttavia, a ritenere che nella descrizione dell’operazione, pur nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 comma 2, lettera g), D.P.R. n. 633/1972 (che stabilisce l’obbligo di indicare “natura, quantità e qualità dei beni e servizi”), non debbano essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti o in ordine ad altri elementi che consentano di “associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile”.


Imposta di bollo

Interessante anche il chiarimento reso in ordine all’impossibilità di compensare l’imposta di bollo versata in eccesso nel modello F24. Con la FAQ n. 132 l’Agenzia ha precisato che il versamento dell’imposta di bollo in eccesso non può essere utilizzato quale credito in compensazione per il pagamento di altri tributi o dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 6, D.M. 17 giugno 2014. 


Autenticità dell’origine 

Quanto all’autenticità della fattura elettronica ricevuta tramite il Sistema di Interscambio, nel ricordare l’esistenza dell’obbligo per i soggetti passivi IVA di garantire l’autenticità dell’origine, e quindi l’identità del produttore, l’Agenzia ha concluso (FAQ n. 108) che è necessario utilizzare una firma digitale per assicurare tale requisito, unitamente a quello dell’integrità del contenuto, in maniera più semplice, diretta e dimostrabile. 
La mera ricevuta del SdI non è quindi sufficiente per certificare tali requisiti.


Acquisto di carburante

Con riferimento all’obbligo di e-fattura per poter dedurre/detrarre le spese per carburanti, l’Agenzia ha ammesso la possibilità per il gestore del distributore di emettere una fattura differita riepilogativa. Non solo: l'autofattura è possibile nel caso di mancata emissione della fattura elettronica, come ad esempio nel caso di un impianto di distribuzione carburanti in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito personale o nel caso in cui la richiesta della fattura non venga soddisfatta perchè l’esercente non la emette in quanto assente o non attrezzato telematicamente.

Per ulteriori approfondimenti sulle FAQ del 19 luglio pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, è possibile consultare in modo integrale l’intero documento del’AdE a questo link.

A cura di Wolters Kluwer