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E-Fattura e venditori al dettaglio: scontrini e ricevute giustificano temporaneamente il pagamento

06/09/2019
E-fattura e venditori al dettaglio
PMIPrivatiProfessionisti
La fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019 ha comportato anche per i venditori al dettaglio, quali ad esempio ristoratori e albergatori, la necessità di adattare i sistemi di fatturazione. 
Questi soggetti - secondo l’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 - certificano le cessioni effettuate e le prestazioni con l’emissione di scontrini o ricevute fiscali; sono tenuti all’emissione della fattura solo se esplicitamente richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Prima del 1° gennaio 2019, indubbiamente la richiesta poteva essere soddisfatta con maggiore facilità, data l’emissione della fattura in formato cartaceo.
Con l’avvento della fattura elettronica, l’operazione è più complessa.

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Rispondendo ad una serie di quesiti sulla concreta applicazione della e-fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito preziosi chiarimenti in merito alla procedura da seguire in caso di richiesta della fattura elettronica ad un soggetto che svolge commercio al dettaglio.
Le modalità per l’emissione della fattura elettronica sono cambiate dal 1° luglio 2019
Per il primo semestre dell’anno, infatti (ovvero fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile), era stata ammessa la possibilità di emettere la fattura:
  • entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA senza che fosse irrogata alcuna sanzione;
  • entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta al 20%. A tale sanzione, si affiancava anche quella per omesso versamento dell’imposta, pari al 30% dell’imposta; sanzione che si riduceva alla metà (15%) nel caso in cui i versamenti fossero stati effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Dal 1° luglio 2019, invece, per effetto della modifica all’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, c'è più tempo per emettere la fattura immediata: non dovrà più necessariamente essere emessa entro le ore 24 del giorno nel quale è stata effettuata l’operazione, ma entro 12 giorni.

Che cosa accadeva fino al 30 giugno 2019 

Nel primo semestre 2019, all’atto della richiesta di emissione della fattura, ad esempio, un ristoratore poteva operare come segue:
  • nel caso di emissione di fattura differita (che poteva essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) il ristoratore doveva emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una fattura differita. In tal caso, all’atto dell’emissione della fattura differita, come già previsto con la circolare n. 249/E del 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita andava scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi. 

Ad esempio:
Si supponga che a un ristoratore fosse richiesta l’emissione della fattura per una prestazione resa in data 20 giugno 2019.  
Questi aveva tempo per emettere la fattura differita entro il 16 luglio 2019, senza che fosse applicata alcuna sanzione, giustificando la prestazione nel momento in cui veniva resa mediante l’emissione di una ricevuta o scontrino fiscale.
 
  • in caso di fattura immediata (che fino al 30 giugno 2019 doveva necessariamente essere emessa entro il giorno nel quale l’operazione era stata effettuata), il ristoratore doveva trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza di pagamento che assumeva rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza poteva essere rilasciata al cliente una stampa della fattura ovvero la ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Restava, inoltre, ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale. In tale ultimo caso, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione doveva essere scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Ad esempio
Si supponga che a un ristoratore fosse richiesta l’emissione della fattura per una prestazione resa in data 28 giugno 2019.  Questi aveva tempo fino al 16 luglio 2019 per emettere la fattura immediata, senza che fosse applicata alcuna sanzione, giustificando la prestazione nel momento in cui veniva resa mediante l’emissione di una quietanza di pagamento, stampa della fattura, ricevuta del POS o ricevuta o scontrino fiscale.

Quando le fatture elettroniche erano precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura venivano riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” andava compilato riportando: 
  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”); 
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); 
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); 
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.  

Che cosa è cambiato dal 1° luglio 2019

Dal 1° luglio 2019 non solo è cessato il regime di moratoria, ma è stata modificata anche la tempistica per l’emissione della fattura immediata, che può essere emessa non più entro il giorno di effettuazione dell’operazione ma entro i 12 giorni successivi.
Non solo: i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi (l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri contribuenti). Pertanto, le operazioni andranno certificate mediante l’emissione di un documento commerciale che sostituirà lo scontrino e la ricevuta fiscale.
Cosa succede nel caso di richiesta ad un albergatore con volume d’affari superiore a 400.000 euro, nel caso in cui il 3 luglio 2019, sia stata richiesta l’emissione della fattura?
  1. emissione della fattura differita: la prestazione può essere giustificata nel momento in cui viene resa da un documento commerciale (che sostituisce la ricevuta o scontrino fiscale) e entro il 15 agosto 2019 deve essere emessa la fattura elettronica;
  2. emissione della fattura immediata: la prestazione può essere giustificata nel momento in cui viene resa da una quietanza di pagamento, dalla ricevuta del POS, da una stampa della fattura o da un documento commerciale. La fattura deve necessariamente essere emessa entro il 15 luglio 2019.
A cura di Wolters Kluwer