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Esterometro in formato XML dal 1° luglio. Anche per i forfettari

28/06/2022
Esterometro in formato XML dal 1° luglio. Anche per i forfettari
Professionisti
Dal 1° luglio 2022 sono chiamati agli obblighi di emissione della fattura elettronica anche i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Dalla stessa data scatta anche l’abrogazione dell’esterometro: pertanto, attraverso il Sistema di Interscambio transitano anche le operazioni attive e passive poste in essere con soggetti non residenti in Italia. Come si intrecciano le due novità?

Per effetto del decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022), dal 1° luglio 2022 l’obbligo di e-fattura viene esteso anche ai soggetti in regime forfettario. L’estensione ha una duplice decorrenza temporale:
  • dal 1° luglio 2022 per i soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti (cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi).
Nota bene
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 le sanzioni previste dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Dalla stessa data del 1° luglio 2022, viene abrogato l’esterometro: i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse con soggetti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato italiano devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate non più con cadenza trimestrale, ma mediante l’emissione di e-fatture attraverso il sistema di interscambio (restano fuori da tale obbligo gli acquisti e le cessioni di beni da e verso Paesi extra UE, in quanto documentati dalla bolla doganale).
A tale adempimento sono quindi chiamati anche i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario.

Pertanto, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, anche i forfettari devono utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. La trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo autofattura:
  • nel caso di servizi da un soggetto UE e extra-UE: il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta ovvero ad autofatturare l’operazione. Il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia, indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente. Il committente, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto non residente, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD17;
Tabella di sintesi  Integrazione/autofatture per acquisto servizi dall'estero
Campo  Indicazione
Tipo documento  TD17
Cedente/prestatore    Dati del soggetto UE o extra-UE indicando il Paese di residenza
Cessionario/committente Dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
Data Prestatore UE: data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. Prestatore extra-UE: data di effettuazione dell'operazione
Numero Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc
Imponibile  Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno)
Imposta/Natura   IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti)
Descrizione  Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate
Invio   Prestatore intra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura.
Prestatore extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
 
  • nel caso di acquisti di beni da soggetti UE: il cedente residente in altro Paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio dello Stato, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il committente italiano deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA. A tal fine, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD18;
Tabella di sintesi     Integrazione per acquisto di beni intra-UE
Campo Indicazione
Tipo documento TD18
Cedente/prestatore   Dati del soggetto UE, indicando il Paese di residenza
Cessionario/committente Dati del soggetto che effettua l'integrazione
Data Data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa
Numero  Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc
Imponibile Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno)
Imposta/Natura  IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti)
Descrizione  Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate
Invio   Entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura
 
  • nel caso di acquisto di beni da soggetti esteri esistenti in Italia all’atto della vendita: il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Quest’ultimo deve, a tal fine, predisporre ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD19, contenente, sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero.
TABELLA DI SINTESI  Integrazione per acquisto di beni intra-UE
Campo     Indicazione
Tipo documento TD19
Cedente/prestatore Dati del soggetto UE o extra-UE, indicando il Paese di residenza
Cessionario/committente   Dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
Data Fornitore UE: data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. Fornitore extra-UE: data di effettuazione dell’operazione
Numero  Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc
Imponibile Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno)
Imposta/Natura  IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti)
Descrizione    Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate
Invio    Fornitore UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura.
Fornitore extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
 
A cura di Wolters Kluwer