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Fattura elettronica e splafonamento IVA: regolarizzazione con autofattura

25/08/2023
Fattura elettronica e splafonamento IVA: regolarizzazione con autofattura
EnterprisePMIProfessionisti
I soggetti passivi aventi lo status di “esportatore abituale” possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile, senza pagamento dell’IVA, in regime di non imponibilità ai fini IVA. Qualora siano effettuate operazioni in regime di non imponibilità oltre il limite del plafond disponibile, l’esportatore abituale è sanzionato in una misura compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA non applicata, oltre al recupero dell’imposta medesima e degli interessi di mora. Tale violazione può essere regolarizzata dall’esportatore abituale, attraverso l’emissione di un’autofattura e versamento diretto dell’imposta.

L’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che si configurino alla stregua di cessioni all’esportazione (e, come tali, sono non imponibili ai fini IVA) anche le cessioni di beni mobili (anche tramite commissionari) e prestazioni di servizi rese nei confronti dei cd. «esportatori abituali», ossia di soggetti che possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA (nei limiti del «plafond IVA» di cui dispongono).
In altri termini, i soggetti passivi aventi lo status di “esportatore abituale” possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile, senza pagamento dell’IVA
Lo status di esportatore abituale - che dà diritto ai soggetti interessati di godere della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA - è riconosciuto ai soggetti che nel periodo precedente (a seconda dell’opzione prescelta) abbiano, tra le altre, registrato le seguenti (principali) tipologie di operazioni:
  • cessioni intra-UE;
  • triangolazioni UE e nazionali;
  • esportazioni e triangolazioni;
  • servizi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’ambito dell’attività propria d’impresa, operazioni con Città del Vaticano e S. Marino, operazioni connesse a trattati e accordi internazionali, 
per una percentuale superiore al 10% del volume d’affari.
La scelta deve essere manifestata in sede di invio telematico della dichiarazione d’intento e il metodo adottato ha valore per tutto l’anno solare (le modifiche in corso d’anno non sono ammesse).
Nel caso in cui un contribuente abbia utilizzato il plafond oltre il limite consentito e si accorga dell’errore, può regolarizzare la propria posizione utilizzando il ravvedimento, entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e, quindi, anche in una frazione dell’anno successivo.

Regolarizzazione dello splafonamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, ha chiarito che l’esportatore abituale che utilizza il plafond oltre il limite previsto può regolarizzare l’errore secondo tre modalità:
  1. emissione di un’autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni degli interessi. L’imposta è poi portata in detrazione;
  2. assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, nella liquidazione periodica e versamento della sola sanzione;
  3. richiesta al cedente/prestatore di emettere una fattura o nota di variazione in aumento dell’IVA.
Il responsabile resta sempre l’esportatore abituale, il quale può:
  • procedere al ravvedimento spontaneo con il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi ovvero
  • definire la sanzione irrogata dall’Ufficio anche oltre i termini per il ravvedimento.

Qualora si benefici della predetta facoltà oltre il limite consentito (cd. splafonamento), si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo).

Emissione di autofattura

Con specifico riferimento alla possibilità di regolarizzazione dello splafonamento mediante l’emissione di un’autofattura, l’esportatore abituale deve:

1)    emettere un’autofattura, con indicazione nel campo “Tipo documento del codice “TD21” (“Autofattura per splafonamento”). Inoltre:
  • i dati dell’esportatore devono essere riportati sia nel campo “CedentePrestatore”, che nel campo “CessionarioCommittente”;
  • nel campo “Data” deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento;
  • nel caso in cui l’esportatore abituale emetta un’autofattura diversa per ogni fornitore, occorre riportare nel campo “DatiFattureCollegate” gli estremi della fattura oggetto di regolarizzazione. Nel diverso caso in cui sia emessa un’autofattura riepilogativa, i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori possono essere indicati in un allegato dell’autofattura;
2)    annotare l’autofattura unicamente nel proprio registro degli acquisti;
3)    versare con il modello F24:
  • l’imposta non applicata in fattura per gli acquisti eccedenti il plafond, maggiorata degli interessi legali maturati giorno per giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione;
  • le sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dichiarazione IVA

Infine, si ricorda che, come precisato nelle istruzioni relative al modello IVA 2023, riferito al 2022, in caso di regolarizzazione mediante emissione di autofattura, l’imposta versata con modello F24 deve essere riportata nel rigo VE25 (“Variazioni e arrotondamenti d’imposta”), con segno positivo, e compresa nell’ammontare dell’IVA periodica (rigo VL30) dovuta (campo 2) e versata (campo 3).
Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Pertanto, l’importo corrispondente all’acquisto, risultante dalla fattura ricevuta dal fornitore ovvero dal documento doganale di importazione, in regime di non imponibilità IVA, non dovrà essere indicato nel rigo VF17.

A cura di Wolters Kluwer