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Le scadenze fiscali del 2026

05/01/2026
Le scadenze fiscali del 2026
PMIProfessionisti
Dal 2026, il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP è stabilito dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Per i soggetti IRES, il termine per la presentazione è individuato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Sempre dal 2026, i contribuenti che intendono aderire alla rottamazione quinquies devono presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (“Ader”) entro il 30 aprile.

Split payment

Entro il 16 gennaio, dovrà essere versata l'IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Imposta sugli intrattenimenti

Entro il 16 gennaio, dovrà versata l’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

Tobin Tax

Sempre entro il 16 gennaio, dovrà essere versata l'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax), di cui all'art. 1, comma 492, della legge n. 228/2012, dovuta:
  • sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
  • sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente;
  • sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della legge n. 228/2012, e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui al successivo comma 492, effettuati nel mese precedente.

Regime speciale IVA MOSS

Entro il 20 gennaio, si dovrà provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e al contestuale versamento dell'IVA dovuta in base alla stessa.
 
L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

Versamenti rateali delle imposte

Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS potranno essere versate, oltre che senza più la necessità di una previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, completando i versamenti non più entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia, bensì entro il 16 dicembre del medesimo anno.
Inoltre, tutti i contribuenti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

Invio al Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati relativi all’anno 2025 entro il 2 febbraio 2026.

Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato) è il termine ultimo per la presentazione della “dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale”, contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

Entro il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato), vanno versati i bolli inerenti all’ultimo trimestre 2025.
Qui di seguito si riepilogano le successive scadenze.
 
  Messa a disposizione Elenchi A e B Data limite modifiche Elenco B Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo Scadenza versamento imposta di bollo
I trimestre 15 aprile 30 aprile 15 maggio  31 maggio (*) (**)
II trimestre 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
III trimestre 15 ottobre  31 ottobre 15 novembre 30 novembre
IV trimestre 15 gennaio anno successivo 31 gennaio anno successivo 15 febbraio anno successivo 28 febbraio anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.           
 

Certificazione Unica

Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2026, le certificazioni relative a:
  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo e
  • redditi diversi 
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2026.

Ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025/2026

Entro il 31 marzo 2026, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 30 settembre 2025, possono sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni 2025 - 2026, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP. In alternativa, il contribuente può effettuare il versamento mediante il pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente per:
  • le persone fisiche titolari sia di redditi di lavoro dipendente e pensione, che differenti, nonché
  • i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dichiarazione annuale IVA

La dichiarazione IVA 2026, riguardante l’anno 2025, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 2 febbraio (il 1° cade di domenica) e il 30 aprile 2026 (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998).
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine risulterà valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Versamenti

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata:
  • se mensile, entro il 16 di ogni mese;
  • se trimestrale, entro il 16 maggio, 20 agosto (con maggiorazione per la sospensione feriale), 16 novembre, e saldo finale entro il 16 marzo dell’anno successivo (entro 400.000 euro per i professionisti/prestatori di servizi e 700.000 euro per le imprese che cedono beni).
Si ricorda che, per il pagamento sia mensile, che trimestrale, l’importo minimo previsto per effettuare il versamento IVA è pari a euro 100; nel caso di un importo dovuto inferiore a tale soglia, il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
 
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata in unica soluzione ovvero rateizzata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione, pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 542/1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, versando l’imposta entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).
 
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:
  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).
 
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223).

Rottamazione quinquies

Entro il 30 aprile 2026, i contribuenti che intendono aderire alla rottamazione quinquies, prevista dalla legge n. 199/2025 per  estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, devono presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (“Ader”).
L’Ader renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da pagare e i moduli di pagamento.
Con il servizio online, si può chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e l’importo dovuto in misura agevolata.
In caso di diniego, verrà data evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rottamazione quinquies.
Per il pagamento è possibile versare il dovuto:
  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
    • la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
    • dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
    • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

ISA: disponibilità dei programmi informatici

I programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati saranno resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Dichiarazione/versamento IMU

Il termine per effettuare il pagamento della prima rata, ovvero dell’acconto IMU, è il 16 giugno 2026.
Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero del saldo IMU, è il 16 dicembre 2026
Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere effettuato utilizzando le aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze del MEF.

Presentazione dichiarazione dei redditi e IRAP

Il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP è stabilito entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato):
  • 2 novembre: termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche, Società di Capitali, Società di Persone) e della dichiarazione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) relative all’anno 2025 con sanzioni ridotte.

Per i soggetti IRES, l’anticipo è dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Alcune modificazioni sono apportate, con effetto dal 1° aprile 2025, al D.P.R. n. 322/1998:
  • le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a., tra il 1° aprile e il 30 giugno (in precedenza, tra il 1° maggio e il 30 giugno) ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (in precedenza, entro il 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società semplici o in nome collettivo o in accomandita semplice o di fatto o le imprese familiari) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • i soggetti IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta);
  • i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti presentano in via telematica la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, non più entro il 31 ottobre di ciascun anno, bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

Versamento IVA trimestrale/mensile

È stato innalzato da 50.000 lire a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento dell’IVA mensile/trimestrale, insieme a quello relativo al mese successivo.
In ogni caso, si ricorda che il versamento della somma va effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Pertanto, i versamenti inerenti ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari, in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
È stato, poi, innalzato da 50.000 lire a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento dell’IVA mensile, in presenza di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività.
In ogni caso, il versamento della somma va effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli artt. 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del D.P.R. n. 600/1973 non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è, comunque, effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Per quanto concerne le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973), sono state previste le seguenti modifiche:
  • si anticipano dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;
  • il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (attualmente, le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).

Acconto IVA

Per l’anno 2025, l’acconto IVA dovrà essere corrisposto entro il 28 dicembre 2026 (il 27 dicembre cade di domenica), optando per il metodo storico, previsionale oppure analitico. Sono esonerati dal versamento i contribuenti che:
  • non hanno effettuato operazioni IVA;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre;
  • hanno un credito d’imposta.

A cura di Wolters Kluwer


 
 
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