Il RENTRI costituisce lo strumento digitale attraverso cui soggetti produttori e gestori di rifiuti assolvono agli obblighi già previsti dalla normativa ambientale in forma cartacea, in particolare la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e l’emissione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). L’obiettivo del sistema è garantire la tracciabilità digitale dei flussi di rifiuti lungo l’intera filiera, mediante la registrazione delle movimentazioni associate ai codici EER e ai punti di produzione, rendendo tali informazioni disponibili sia per finalità di controllo e vigilanza, sia per le politiche ambientali. Le modalità operative cambiano in funzione dello strumento utilizzato dall’operatore: accesso diretto ai servizi del portale RENTRI oppure utilizzo di un software gestionale integrato mediante servizi di interoperabilità.
Una volta effettuata l'iscrizione al RENTRI, gli operatori possono gestire gli adempimenti previsti dalla normativa attraverso due diverse modalità operative:
utilizzando direttamente i servizi resi disponibili dal portale RENTRI oppure
avvalendosi di software gestionali interoperabili con il sistema:
- nel primo caso, l'operatore accede all'area riservata del portale e utilizza le funzionalità messe a disposizione per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico, dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e degli altri adempimenti previsti dal sistema;
- nel secondo caso, l'operatore utilizza un proprio software gestionale, integrato con il RENTRI attraverso appositi servizi di interoperabilità (API). L'integrazione consente lo scambio dei dati relativi ai Registri e ai FIR secondo le regole tecniche definite dal sistema, riducendo la necessità di operare direttamente sul portale per le attività gestite tramite il gestionale.
Il software, tuttavia, non sostituisce il RENTRI: per utilizzare i servizi di interoperabilità, è comunque necessario effettuare l'
iscrizione, il
primo accesso e le attività di
accreditamento previste dal sistema. Inoltre, alcune funzionalità continuano a essere svolte attraverso le aree riservate del portale.
Per alcune attività, i produttori iniziali di rifiuti possono anche avvalersi dei
soggetti delegati previsti dall'art. 18 del D.M. n. 59/2023, che operano mediante le specifiche funzionalità loro riservate all'interno del sistema.
Chiarita questa distinzione, è possibile esaminare nel dettaglio le procedure da seguire per la gestione dei Registri di carico e scarico e dei FIR nelle diverse modalità operative.
Accesso al sistema
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006) devono accedere all’
area “Operatori” del Portale dedicato per iscriversi al Sistema nel rispetto delle tempistiche stabilite dal regolamento di funzionamento del RENTRI (D.M. n. 59/2023).
L'accesso avviene con
strumenti digitali di autenticazione:
- SPID per persona fisica;
- SPID per persona giuridica;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta di Identità Elettronica (CIE).
Gli operatori iscritti che
accedono direttamente ai servizi disponibili nell'Area Operatori del RENTRI possono svolgere le seguenti
attività:
- gestire il Registro di carico e scarico in modalità digitale, assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- emettere il FIR in modalità cartacea, assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- trasmettere la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
- scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
- emettere i FIR in modalità digitale, assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
- trasmettere i dati al RENTRI contenuti nel Registro di carico e scarico e nel FIR.
Invece, gli operatori iscritti, che hanno adottato un sistema con
software gestionale interoperabile con il RENTRI, ma NON dispongono di soluzioni autonome di firma remota, accedendo all’area, possono:
- scaricare il certificato emesso dal RENTRI di tipo sigillo elettronico per l’applicazione della firma digitale in modalità remota, al fine di trasmettere i dati al RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le P.A.
Infine,
tutti gli operatori iscritti, compresi quelli che si avvalgono di un soggetto delegato di cui all’art. 18 del Regolamento, accedendo a quest’area possono:
- versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA;
- consultare le informazioni relative alla propria anagrafica e ai dati trasmessi al RENTRI.
Gestione del Registro cronologico di carico e scarico
La gestione del Registro cronologico di carico e scarico varia in funzione delle modalità operative adottate dall'operatore.
1. Registro in formato cartaceo
Il nuovo modello di Registro cronologico di carico e scarico previsto dall’Allegato I al D.M. n. 59/2023 può essere utilizzato in formato cartaceo nei
casi espressamente previsti dalla normativa.
Rientrano in tali ipotesi, ad esempio, i soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRI e alcune Amministrazioni dello Stato, per le quali sono previste specifiche disposizioni, quali Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In questi casi, il Registro deve essere preventivamente
vidimato presso la Camera di commercio competente e può essere compilato manualmente oppure mediante strumenti informatici che consentano la stampa delle annotazioni.
Per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, la tenuta del Registro avviene, invece, in formato digitale secondo le modalità previste dal sistema.
2. Registro in formato digitale tramite RENTRI
Per i soggetti per i quali è entrato in vigore l'obbligo di tenuta digitale, il Registro deve essere gestito in formato elettronico, utilizzando i modelli e le procedure previsti dal RENTRI.
A partire dal 13 febbraio 2025, sono obbligati alla tenuta del Registro esclusivamente in formato digitale i seguenti
soggetti:
- enti e imprese gestori di impianti di trattamento dei rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti.
Tali soggetti non possono più utilizzare i modelli di Registro di carico e scarico definiti dal D.M. n. 148/1998, cd. "vecchi", anche se già vidimati: le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
Attraverso l'Area Operatori del portale, è possibile assolvere agli obblighi di vidimazione digitale, effettuare le annotazioni di carico e scarico e trasmettere al sistema i dati previsti dalla normativa.
L'utilizzo diretto del portale consente, quindi, di
gestire l'intero ciclo di vita del Registro senza ricorrere a strumenti esterni.
3. Registro digitale mediante software interoperabili
In alternativa all'utilizzo diretto del portale, gli operatori possono gestire il Registro attraverso software gestionali interoperabili con il RENTRI.
In questo caso, il Registro viene compilato e gestito all'interno del sistema informatico aziendale, mentre la trasmissione dei dati al RENTRI avviene tramite i servizi di interoperabilità (API) disciplinati dalle specifiche tecniche del sistema. L'integrazione deve essere realizzata nel rispetto dei
requisiti tecnici previsti dal RENTRI e non elimina la necessità di iscrizione e accreditamento presso il portale.
L'interoperabilità consente di integrare gli adempimenti ambientali nei processi aziendali già gestiti tramite software, riducendo le attività operative da svolgere direttamente sul portale.
Per la gestione del Registro tramite
software gestionali interoperabili e per l’utilizzo dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, gli operatori possono fare riferimento alle
Modalità Operative e alle
Specifiche tecniche pubblicate sul portale ufficiale del sistema.
Il FIR digitale (xFIR)
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in modalità digitale (xFIR) rappresenta la versione dematerializzata del documento che accompagna il trasporto dei rifiuti lungo la filiera.
Fino al 15 settembre 2026, nei casi previsti dalla normativa transitoria introdotta dal decreto Milleproroghe 2026, il produttore/detentore può scegliere se utilizzare il FIR digitale o il FIR cartaceo. La modalità di emissione del FIR - cartacea o digitale - scelta all'origine della movimentazione deve essere seguita da tutti i soggetti coinvolti nella filiera (trasportatore, eventuali intermediari e destinatario), che sono tenuti a gestire il formulario secondo la stessa modalità fino alla conclusione del trasporto.
Emissione e gestione del FIR digitale
Il FIR digitale può essere emesso e compilato dal produttore o detentore, oppure dal trasportatore su sua richiesta, secondo le
regole tecniche previste dalla disciplina RENTRI.
Prima dell’avvio del trasporto, il documento può essere modificato dagli operatori coinvolti fino alla sottoscrizione digitale, mentre l’
annullamento è possibile solo prima che il FIR venga firmato.
Per agevolare la gestione operativa, il sistema consente anche l’utilizzo dell’
App RENTRI FIR Digitale, che permette la compilazione, la firma e la consultazione del formulario in mobilità.
L’App può essere utilizzata da persone fisiche che operano per conto degli operatori iscritti al RENTRI e che sono abilitate a svolgere le attività di compilazione o sottoscrizione del FIR digitale tramite il certificato di firma elettronica associato all’operatore.
Durante il trasporto
Dopo la partenza, il FIR digitale
non può più essere modificato nei dati essenziali relativi ai soggetti coinvolti, al rifiuto e alle caratteristiche del trasporto.
Eventuali variazioni operative, come trasbordi o soste tecniche, vengono registrate dal trasportatore mediante aggiornamento del formulario attraverso i servizi del RENTRI o i sistemi gestionali interoperabili.
Conclusione del trasporto
Al termine del trasporto, il destinatario registra l’esito dell’operazione (accettazione totale, parziale o respingimento) tramite il proprio sistema gestionale interoperabile o attraverso i servizi del RENTRI.
Il FIR digitale viene, quindi, sottoscritto dal destinatario e reso disponibile agli operatori della filiera tramite il sistema.
In caso di
accettazione parziale o respingimento, il rifiuto può essere restituito al produttore oppure inviato a un diverso impianto di destino, previa integrazione del formulario con le informazioni relative alla nuova destinazione.
La restituzione del FIR digitale tramite il sistema consente di adempiere agli obblighi di tracciabilità e responsabilità nella gestione dei rifiuti previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 152/2006.
A cura di Wolters Kluwer