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Fatturazione elettronica: escluse le operazioni con l’estero

28/12/2018
Fattura elettronica: operazioni con estero escluse
PMIProfessionisti
L’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le operazioni poste in essere con soggetti non residenti, ma esclusivamente le operazioni domestiche effettuate tra soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato, quelle aventi come destinatari consumatori finali italiani  e quelle effettuate nei confronti della PA e partite IVA. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, non è necessario emettere fattura in formato XML, così come saranno ricevute in formato cartaceo le fatture relative a forniture di beni effettuate da soggetti UE e le prestazioni di servizi rese da soggetti extra-UE. I dati relativi a queste operazioni dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con il c.d. esterometro.

Le operazioni transfrontaliere restano fuori dall’obbligo di fatturazione elettronica. È quanto emerge dalla lettura dell’art. 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018, che ha trovato conferma nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, con il quale sono state fissate le regole tecniche per l’emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, dal 2019 saranno tenuti ad emettere fatture in formato elettronico i soggetti residenti e stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato con riferimento a tutte le operazioni c.d. domestiche effettuate.
 

Nota bene
L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti passivi IVA residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ma solo se dispongono in Italia di uno stabile organizzazione. 
Restano esclusi i soggetti non residenti in Italia, che hanno provveduto ad aprire una partita IVA nel territorio dello Stato o hanno nominato un rappresentante fiscale.

 

In arrivo l’esterometro mensile 

Dall’obbligo della fattura elettronica restano escluse le operazioni transfrontaliere, ossia relative ad operazioni rese o ricevute a/da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
I dati relativi a queste operazioni devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture o di ricezione delle stesse. 
Secondo quanto indicato nel provvedimento del 30 aprile 2018, i dati da trasmettere sono i seguenti:

 
  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento;
  • base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia di operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
 

Fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti

Le operazioni continuano ad essere documentate attraverso l’emissione di una fattura in formato cartaceo.
Nulla esclude però che anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi IVA residenti in favore di soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato possano essere documentate mediante l’emissione della fattura elettronica.
Laddove si opti per tale soluzione, al cliente straniero deve essere assicurata la possibilità di ottenere la copia della fattura cartacea.
L’emissione della fattura in formato elettronico anche nei confronti di soggetti non residenti, transitando mediante il Sistema di Interscambio, garantisce che i dati relativi alla transazione intercorsa tra le parti vengano recepiti immediatamente dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso, occorre indicare nel campo codice destinatario “XXXXXXX”. Pertanto, le informazioni non devono essere oggetto di comunicazione mediante la predisposizione del c.d. esterometro. In altri termini, laddove sia esercitata la facoltà di emettere le fatture elettroniche anche con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti non sarà necessario compilare l’esterometro relativamente alle stesse.
Inoltre, le fatture emesse in formato elettronico saranno conservate anche in maniera sostitutiva.
Diversamente, laddove si decida di continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo con riferimento a queste operazioni, i dati relativi dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura.

Fatture ricevute da soggetti non residenti

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, nella maggior parte dei casi i clienti residenti in Italia riceveranno la fattura in formato cartaceo (a meno che nello Stato di residenza del fornitore non esista, come in Italia, la possibilità di emissione della fattura in formato elettronico).
Tali fatture, anche alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, dovranno continuare ad essere integrate mediante il meccanismo del reverse charge come avviene ad oggi. 
Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto all’Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della fattura.
 

Nota bene
Per data di ricezione della fattura si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA. Pertanto, nel caso di ricezione di una fattura da un fornitore francese datata 12 marzo 2019, la quale viene registrata il 30 marzo 2019, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 30 aprile 2019.


A cura di Wolters Kluwer