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Il pensionamento della ricevuta e dello scontrino fiscale

15/10/2020
Il pensionamento della ricevuta e dello scontrino fiscale
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Le modalità con cui commercianti al minuto e soggetti ad essi assimilati assolvono all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la ricevuta o lo scontrino fiscale sono state gradualmente modificate per effetto dell’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2020. Per i soggetti che emettono un numero ridotto di documenti fiscali, tuttavia, anche l’utilizzo esclusivo della fattura elettronica permette l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (es. alberghi), che fino all’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi erano tenuti a certificare le operazioni compiute mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Allo stesso tempo il rilascio di tali documenti non era obbligatorio qualora, per la stessa operazione, fosse stata emessa la fattura, alla quale era stata, pertanto, assegnata una funzione sostitutiva della ricevuta e dello scontrino fiscale, nei casi in cui ne fosse prevista l’emissione.
Ciò nell’intento di evitare la sostanziale duplicazione degli adempimenti contabili con conseguente intralcio all’attività gestionale degli operatori economici senza, peraltro, che sussistesse una apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli fiscali.

Fino all’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, per la documentazione dei corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati potevano, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta fiscale che dello scontrino fiscale, ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell’altro documento per le ulteriori operazioni.

Dall’obbligo di certificazione fiscale erano esonerate specifiche e tassative operazioni, elencate nell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, per le quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale sarebbe risultato gravoso o scarsamente rilevante ai fini dei controlli.

Nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale sono state gradualmente modificate per effetto dell’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.
Inizialmente era previsto che dal 1° luglio 2019, i commercianti al minuto e soggetti equiparati con volume d’affari superiore a 400.000 euro avessero l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti con un volume d’affari pari o inferiore a 400.000 euro, invece, l’obbligo decorreva dal 1° gennaio 2020.
Un rinvio dell’entrata in vigore ed una successiva moratoria di sei mesi dovuta alla pandemia (v. decreto legge n. 34/2020) hanno rinviato l’entrata in vigore per i soggetti con volume d’affari pari o inferiore a 400.000 euro al 1° gennaio 2021.

Il nuovo adempimento pensiona il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, compreso il corrispondente obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, cosicché, dal 2020, la generalità delle operazioni effettuata dai soggetti in esame non può più essere certificata mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Le tradizionali modalità di certificazione sono rimaste in vigore, in via transitoria, per alcune operazioni escluse dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, previste dal D.M. 10 maggio 2019, come modificato dal D.M. 24 dicembre 2019, nonché per i soggetti che non si siano dotati dei registratori telematici.

Gli strumenti per la trasmissione dei corrispettivi

I dati dei corrispettivi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante appositi strumenti idonei a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, vale a dire i registratori telematici (registratori di cassa appositamente adattati o Server-RT) o la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.
Di regola, i dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, restando invece fermi l’obbligo di memorizzazione giornaliera, nonché i termini previsti per le liquidazioni periodiche dell’IVA.

Il documento commerciale

I commercianti al minuto e i soggetti assimilati i sono tenuti a certificare le operazioni mediante il documento commerciale di cui al D.M. 7 dicembre 2016, che deve essere emesso mediante i registratori telematici o la procedura web e può essere rilasciato, alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, previo accordo con il destinatario.
Il documento commerciale emesso con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente assume validità anche ai fini fiscali, essendo idoneo ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF e dell’applicazione della fatturazione differita.

Adeguamento con la sola fattura elettronica

In alternativa all’acquisto di un registratore telematico abilitato o alla modifica, se possibile, del registratore in uso, ed alla contemporanea emissione del documento commerciale gli operatori possono adeguarsi alla nuova normativa attraverso l’utilizzo esclusivo della fattura elettronica.
I commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati che hanno la necessità di emettere un numero limitato di documenti fiscali, infatti, possono assolvere a tutti gli obblighi semplicemente sostituendo l’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale con l’emissione della fattura elettronica.

A cura di Wolters Kluwer