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Liberi professionisti in edilizia: come fatturare le prestazioni

28/06/2022
Liberi professionisti in edilizia: come fatturare le prestazioni
Professionisti
Dal 1° luglio 2022, per effetto del D.L. n. 36/2022, i liberi professionisti che operano nel settore edile e che hanno aderito al regime forfettario hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche per i servizi resi. L’obbligo di ricorrere alla fattura elettronica comporta la necessità di verificare se le prestazioni rese siano o meno da qualificarsi come relative a beni immobili: nel primo caso rilevano sempre nel luogo ove è ubicato l’immobile; nel secondo invece si applica la regola generale della committenza.

I liberi professionisti che hanno aderito al regime forfettario, in sede di apertura della partita IVA o successivamente, dal 1° luglio 2022, per effetto di quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

In altri termini, i liberi professionisti che hanno deciso di aderire al regime forfettario:
  • sono obbligati all’emissione della fattura elettronica B2B e B2C;
  • sono soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione;
  • ricevono le fatture elettroniche dai propri fornitori.

Pertanto, i liberi professionisti sono tenuti a emettere documento in formato XML utilizzando un programma dedicato (da tale obbligo si è esonerati fino al 31 dicembre 2023 solo se nell’anno precedente sono stati conseguiti compensi non superiori a 25.000 euro).
Il file XML deve essere quindi inviato tramite il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, che:
  • verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico (indirizzo PEC nel caso di soggetti IVA o codice “0000000” per i privati) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
  • controlla che la partita IVA del fornitore e la partita IVA o il codice fiscale del cliente siano esistenti;
  • consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una ricevuta di recapito, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Come si trasmette la fattura elettronica?

Per trasmettere al Sistema di Interscambio il file XML della fattura elettronica è possibile:
  • utilizzare un servizio online offerto da un provider, che consente la generazione guidata e l’invio a SdI del file xml, o il servizio presente nel portale di Agenzia delle Entrate Fatture e Corrispettivi che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio pc;
  • utilizzare la procedura web o l’App Fattura emessa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate;
  • utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo [email protected];
  • utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.

Entro quando emettere la fattura elettronica?

La fattura elettronica immediata deve essere messa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, che nel caso di prestazione di servizi coincide con la data di effettuazione del pagamento del corrispettivo.

Liberi professionisti e settore edile

Con specifico riferimento ai professionisti operanti nel settore edile, laddove le prestazioni di servizi si qualifichino come relative a beni immobili, le medesime sono rilevanti ai fini IVA nel luogo nel quale si trova l’immobile con riferimento al quale sono rese (art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972).
Rientrano tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili, e scontano IVA in Italia, tra le altre, le seguenti prestazioni relative a immobili situati nel territorio dello Stato:
  • l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
  • la valutazione di beni immobili, anche ai fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danno nell’ambito di controversie;
  • i servizi legali relativi al trasferimento della proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili, quali le pratiche notarili, o la stesura di contratti preliminari aventi ad oggetto la proprietà di beni;
  • le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari.

Diversamente, laddove le prestazioni siano rese da liberi professionisti residenti in Italia (architetti, ingegneri, etc.) con riferimento a immobili situati in altri Paesi UE, allora devono fatturare le loro prestazioni applicando l’IVA dello Stato in cui è sito l’immobile.

Specularmente se un professionista estero (UE o extra -UE) rende le prestazioni relativamente a immobili siti in Italia, le stesse scontano IVA nel territorio dello Stato italiano. Tuttavia, se il committente dei servizi è un soggetto passivo d’imposta, sarà quest’ultimo il responsabile del suo assolvimento (reverse charge interno).
 
Ad esempio
Un architetto francese viene incaricato da una S.p.a. italiana di elaborare una planimetria per la costruzione di un fabbricato destinato ad uno specifico lotto di terreno.
1. L’architetto francese emette la fattura fuori campo IVA;
2. La S.p.a. italiana riceve la fattura e al fine di assolvere l’imposta predispone un altro documento in formato Xml, contenente, sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, e lo invia tramite SdI con “Tipo documento” TD19 che lo recapita soltanto al soggetto emittente.


Di contro, non di qualificano come prestazioni di servizi relativi a beni immobili, tra le altre:
  • l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
  • le prestazioni di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili.
In tal caso, le prestazioni rilevano ai fini IVA:
  • nel Paese del committente, se questi è un soggetto passivo IVA;
  • nel Paese del prestatore, se questi è un privato consumatore.

A cura di Wolters Kluwer