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Quando e come si applica l’imposta di bollo sulle fatture

19/04/2021
Quando e come si applica l’imposta di bollo sulle fatture
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’imposta di bollo, nella misura di 2 euro, si applica sulle fatture emesse in relazione a operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. Sulla base dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente per ciascun trimestre dell’anno, eventualmente modificati/integrati dal contribuente stesso, viene calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo. Importo che deve essere pagato, alternativamente, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web oppure in modalità telematica, tramite modello F24.

L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica sulle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro. In caso di fattura emessa a fronte di più operazioni, il bollo si applica nel caso in cui la somma di tutte le operazioni non soggette a IVA in fattura sia superiore alla soglia di 77,47 euro (risoluzione n. 98/E/2001).

Quando si applica l’imposta di bollo…

L’imposta di bollo si applica alle operazioni:
  • escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza dei presupposti impositivi, per esempio per carenza del requisito territoriale (art. 7-bis e ss., D.P.R. n. 633/1972);
  • esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972);
  • non imponibili IVA, poste in essere nei confronti degli esportatori abituali (art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972);
  • non imponibili IVA, assimilate alle esportazioni (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972), con eccezione delle fatture emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle navi di provviste e dotazioni di bordo;
  • escluse dalla base imponibile IVA (art. 15, D.P.R. n. 633/1972);
  • non soggette a IVA poste in essere dai contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 589, legge n. 190/2014).

… e quando no

Non sono, invece, soggette all’imposta di bollo le fatture relative alle operazioni:
  • non imponibili IVA che si qualificano come esportazioni “dirette” (art. 8, comma 1, lettere a, b, b-bis, D.P.R. n. 633/1972);
  • non imponibili IVA che si qualificano come cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. n. 331/1993);
  • non imponibili IVA che si qualificano come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), se diretti a realizzare l’esportazione di beni.

L’applicazione dell’imposta di bollo per le e-fatture

Per le fatture elettroniche, l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è reso noto all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione, all’interno della sezione “Dati Bollo”, dei campi “Bollo Virtuale” e “Importo Bollo”, in cui vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, pari a 2 euro.

Calcolo dell’imposta di bollo

Sulla base dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente per ciascun trimestre dell’anno, eventualmente modificati/integrati dal contribuente stesso, è calcolato ed evidenziato, nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento (termine prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite Sistema di Interscambio nel medesimo periodo).
È il caso di osservare che, per le fatture elettroniche sulle quali non è stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, è l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’integrazione, con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio.
Nel calcolo dell’imposta dovuta, reso noto al contribuente, viene inclusa sia l’imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l’avvenuto assolvimento del tributo.
L’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è reso noto all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione, all’interno della sezione “Dati Bollo” del file fattura XML, dei campi “Bollo Virtuale” e “Importo Bollo”, in cui vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, pari a 2 euro. L’Agenzia delle Entrate, al fine del controllo che l’imposta di bollo sia stata assolta, verifica che nella sezione “Dati Bollo”:
  • il campo “Aliquota IVA” sia pari a zero;
  • il codice natura corrisponda ad una operazione non soggetta a IVA;
  • l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro.

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo

Il cedente/prestatore può provvedere al pagamento dell’imposta di bollo, alternativamente:
  • utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, oppure
  • in modalità telematica, tramite modello F24.
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Termini di pagamento dell’imposta di bollo

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’imposta di bollo deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Tale scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Responsabilità solidale per l’applicazione dell’imposta di bollo

La legge di Bilancio 2021 ha previsto che, per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, il fornitore è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo anche nel caso in cui il documento sia emesso, per suo conto, dal cliente o da un terzo.
La norma intende evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che emette la fattura sia diverso dal fornitore, chiarendo pertanto che, in tali situazioni, resta ferma la responsabilità del fornitore per il pagamento dell’imposta di bollo e delle eventuali sanzioni amministrative.

Sanzioni

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione del 30% ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
È ammesso il ravvedimento operoso, cosicché la sanzione sulla quale applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione di 1/3 è pari:
  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

A cura di Wolters Kluwer