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Regime forfettario: tasse al 5% o al 15%?

08/08/2022
Regime forfettario: tasse al 5 o al 15
Professionisti
Il regime forfettario rappresenta l’unico regime agevolato presente in Italia, ed uno dei vantaggi più importanti e conosciuti offerti a tutti coloro che decidono di adottarlo è appunto la percentuale di tassazione che ad oggi è la più bassa presente in Italia.
La tassazione nel regime forfettario ha un nome ben specifico e cioè imposta sostitutiva, e come dice il nome stesso, con una sola aliquota sono state inglobate tutte le imposte presenti nel regime ordinario o semplificato e cioè: IRPEF, IRAP, addizionali comunali, addizionali regionali.
L’imposta sostitutiva include quindi tutte le tasse totali da versare per chi adotta il regime forfettario e tra l’altro è una “flat tax”, cioè una tassazione con percentuale fissa che non aumenta all’aumentare del reddito prodotto. Per poter usufruire del regime forfettario anche negli anni a seguire sarà però necessario rispettare alcuni limiti, quello più importante riguarda sicuramente il limite di incassi: nel regime forfettario non sarà possibile incassare in un anno più di 65.000 euro, pena la fuoriuscita da questo regime dal 1 Gennaio dell’anno successivo.
L’imposta sostitutiva ha una percentuale del 15%, ma per coloro in possesso di determinati requisiti (cosiddetta condizione di start-up), la tassazione avrà una percentuale ancora più bassa, pari cioè al 5% per i primi 5 anni, passerà poi a 15% dal sesto anno in poi.

Requisiti per tassazione al 5%

I titolari di partita IVA in regime forfettario che desiderano aderire alla tassazione in start-up del 5% per i primi 5 anni, dovranno rispettare determinati requisiti.
Questa agevolazione infatti è valida se:
  • Il lavoratore autonomo non ha esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA attività artistiche, professionali o d’impresa anche in forma associata o familiare.
  • L’ attività da esercitare non costituisca in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, o non si stata svolta neanche da autonomo titolare di partita IVA, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Da ciò si evince che il titolare di partita IVA forfettaria, affinché possegga i requisiti per poter adottare la tassazione agevolata del 5% per i primi 5 anni, non debba aver posseduto una precedente partita IVA negli ultimi 3 anni, neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Questo lasso temporale andrà inoltre calcolato con riguardo alla data del calendario e non al periodo di imposta.
Anche tutti coloro che nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA forfettaria hanno fatto parte di società di persone (SAS o SNC), saranno impossibilitati ad adottare la tassazione in start-up del 5%. Per tutti loro sarà necessario da subito adottare la tassazione del 15%.
Tuttavia una delibera dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sola qualifica di socio in società di persone o capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime forfettario al 5% in quanto occorre valutare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Ad esempio, un ex socio non lavoratore di società di persone o un socio di capitali di una SRL che non ha lavorato al suo interno potrebbe aderire al regime di start-up al 5%.
Anche tutti coloro che hanno utilizzato la prestazione occasionale negli ultimi 3 anni hanno la possibilità di poter adottare la tassazione ridotta del 5%, in quanto l’utilizzo della “Ritenuta d’acconto” sarà influente sulla possibilità di poter aderire o meno alla start-up.
Anche riguardo al secondo punto è necessario fare chiarezza. Un lavoratore autonomo in regime forfettario potrà usufruire dell’aliquota agevolata al 5% qualora l’attività svolta non costituisca in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente. Però, qualora il lavoratore autonomo sia stato dipendente durante i 3 anni precedenti, ed il rapporto di lavoro fosse cessato per cause involontarie (come ad esempio il licenziamento) non si verificherà la causa d’esclusione della mera continuità dell’attività. Si configurerà però la mera prosecuzione nel caso in cui il soggetto dovesse svolgere un lavoro autonomo utilizzando gli stessi mezzi o strumenti presenti nel precedente lavoro da dipendente, o serva la stessa clientela presente del lavoro da dipendente precedente.
Tutti i soggetti che non potranno rientrare nei requisiti di start-up dovranno quindi da subito adottare la tassazione in regime forfettario del 15%. Questa percentuale rimarrà sempre più conveniente di quella presente in regime semplificato o ordinario, basti pensare che in questi due ultimi regimi la tassazione, detta IRPEF, sarà invece compresa tra il 23% ed il 43%, percentuali tra l’altro modificate proprio nel 2022, nello specifico:
  • 23% per i redditi fino a 15.000 euro
  • 23% per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
  • 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro
  • 43% per i redditi oltre i 50.000 euro.

Novità: Fatturazione Elettronica dal 1 Luglio 2022

La fatturazione elettronica è stata introdotta in Italia dal 1 gennaio 2019, ma coloro che hanno aderito al regime forfettario negli anni sono stati esentati da quest’obbligo ed hanno potuto emettere in alternativa regolari fatture cartacee.
Dal 1 luglio 2022 però è cambiato tutto, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i titolari di partita I VA in regime forfettario tranne alcune cause di esclusione.
È diventato di fondamentale importanza quindi, scegliere un software di fatturazione che permetta di emettere e conservare le fatture elettroniche seguendo tutte le norme di legge in vigore da questa data.