Da anni conviviamo con una “doppia carta”: lo scontrino del negozio e la ricevuta stampata dal POS. Nel 2026 una parte di quei foglietti perde utilità, ma non perché spariscano gli obblighi: cambia quale documento può valere come prova e, in alcuni casi, cambia chi deve fare la verifica.
Il riferimento normativo è il
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 20 febbraio 2026.
In breve
Sul fronte POS, il D.L. 19/2026 consente di sostituire le ricevute cartacee con la documentazione inviata da banche e intermediari (anche in digitale), a patto che riporti i dettagli delle singole operazioni.
Per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite canali elettronici (ad esempio pagoPA), nei riepiloghi istituzionali delle semplificazioni si chiarisce che non dovrebbe essere più il cittadino a doversi “tenere in tasca” la ricevuta cartacea:
l’amministrazione deve verificare il pagamento sui propri flussi informatici (o su quelli della piattaforma nazionale),
senza richiederne l’esibizione anche ai fini fiscali e di detrazione.
Addio ricevuta POS: non è più la carta a fare da prova
L’articolo 8 del D.L. 19/2026 stabilisce che le comunicazioni e la documentazione fornite da banche e intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali per pagamenti con carta (credito, debito, prepagata o altre modalità digitali).
C’è però una condizione che decide tutto: quei documenti devono contenere le informazioni relative alle singole operazioni. In pratica, per “mandare in pensione” lo scontrino serve poter recuperare una
movimentazione dettagliata, non solo una riga generica a fine mese.
Conservazione: cambia il supporto, non spariscono i dieci anni
Questa semplificazione non elimina il tema della conservazione, ma sposta l’attenzione dal foglietto al dato digitale. Lo stesso articolo 8 richiama l’art. 2220 del Codice civile, che impone la conservazione per dieci anni delle scritture e, per lo stesso periodo, di fatture e altri documenti.
Per chi gestisce un’attività, quindi,
non basta “non stampare”: serve un archivio digitale ordinato e leggibile nel tempo. Per i consumatori, invece, il vantaggio è immediato: quando serve dimostrare un pagamento tracciabile, la prova può arrivare dai flussi digitali (se completi e consultabili).
Detrazioni e prove di spesa: attenzione a non confondere i documenti
Qui nasce l’equivoco più comune: la ricevuta del POS è una prova di pagamento, ma non racconta in modo completo cosa hai acquistato. Se ti serve una prova per garanzia, reso o contestazioni, ha ancora senso conservare il documento che descrive l’operazione (oltre alla traccia del pagamento).
Pagamenti verso la Pubblica Amministrazione: meno ricevute da esibire
Per i pagamenti verso la PA tramite canali elettronici, la direzione indicata dalle comunicazioni istituzionali è ridurre l’uso della carta: la ricevuta non dovrebbe essere richiesta al cittadino, perché l’ente è tenuto a verificare l’avvenuto pagamento consultando i flussi informatici.
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