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Titolare effettivo: la comunicazione deve avvenire entro l’11 dicembre

18/10/2023
Titolare effettivo: la comunicazione deve avvenire entro l’11 dicembre
EnterprisePMIProfessionistiPubblica Amministrazione
Ha avuto il via il 9 ottobre scorso la parentesi temporale utile alla segnalazione del “Titolare Effettivo” d’impresa. I dettagli saranno disponibili nei paragrafi successivi, ma fin da subito occorre badare al fatto che tale comunicazione prevede un termine perentorio all’11 dicembre prossimo (“a seguito di pubblicazione in G.U. del Decreto direttoriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 3 del DM 55/2022”): oltre tale data si incorrerà nella contestazione da parte della Camera di Commercio con sanzioni fino a 1032 euro.

L’obbligo deriva dal tentativo di evitare che le persone effettivamente beneficiarie degli introiti non siano quelle effettivamente dichiarate: una manovra antiriciclaggio in tutto e per tutto, insomma, che prevede una specifica pratica per la dichiarazione del titolare e l’uso di Firma Digitale per l’assunzione di responsabilità circa la dichiarazione apportata in fase di comunicazione.

L’urgenza della scadenza impone massima solerzia in quello che è un semplicissimo passaggio burocratico, espletabile online in pochi minuti, ma che è obbligatorio e necessita pertanto di immediata attenzione.

Chi è il titolare effettivo

La normativa prevede che si identifichino in modo univoco e trasparente “le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari”. Più nel dettaglio, l’individuazione avviene secondo le seguenti modalità:
  • in caso di società:
    • la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
    • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

 

  • in caso di entità giuridiche (fondazioni) e di istituti giuridici (trust), che amministrano e distribuiscono fondi:
    • se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
    • se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
    • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Tali definizioni sono fondamentali poiché definiscono il perimetro del campo di applicazione della normativa: sui titolari effettivi così individuati ricade pertanto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

 

Come si effettua la comunicazione

Lo strumento primario per la comunicazione del Titolare Effettivo è DIRE, il servizio delle Camere per la compilazione di pratiche telematiche. 

Il percorso di compilazione è estremamente semplice. Una volta avuto accesso alla piattaforma DIRE, occorre scegliere la pratica dedicata alla comunicazione del Titolare Effettivo e quindi indicare l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione. Si indicano a questo punto i dati relativi al Titolare Effettivo e si firma il tutto con firma digitale per comprovare l’identità del dichiarante e contestualmente la sua consapevolezza circa le informazioni riportate. “Puoi firmare la pratica”, spiega la Camera di Commercio, “se sei un amministratore dell’impresa o, in caso di PGP, il fondatore o un soggetto con la rappresentanza e l’amministrazione o, in caso di Trust, il fiduciario”.

La piattaforma DIRE predispone tutto quanto occorrente per espletare al meglio la pratica, senza il bisogno di alcun allegato da inviare, ma con tre soli requisiti a cui porre attenzione:
  1. Il possesso di una firma digitale, necessaria per firmare la pratica.
  2. Il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata, presso la quale giungerà ogni comunicazione relativa al procedimento e presso cui tutti gli enti destinatari invieranno le loro ricevute.
  3. Accesso al servizio Telemaco, lo sportello telematico delle Camere di Commercio. Per accedere a questo servizio è necessario disporre di una identità digitale, ad esempio uno SPID.
DIRE non è la soluzione unica utilizzabile: a discrezione dell’utilizzatore, sono disponibili anche soluzioni alternative come il servizio Starweb o il software ComUnica.

I dati raccolti saranno presto anche consultabili previa richiesta motivata alla Camera di Commercio competente: il Titolare Effettivo ha facoltà di opporsi alla pubblicazione dei propri dati qualora le informazioni possano esporlo a un “rischio sproporzionato”.

La pratica può essere portata avanti sia dal titolare che da un intermediario abilitato. La firma sulla documentazione, per contro, non può invece essere apposta per procura, ma dovrà essere quella del Titolare Effettivo indicato.

Un apposito supporto tecnico è a disposizione per quanti abbiano difficoltà nella compilazione: c’è tempo fino all’11 dicembre 2023 per concludere la pratica senza rischio di incorrere nella segnalazione che può portare alla sanzione pecuniaria.