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Comunicazione Unica e Registro imprese: l’impresa nasce con una PEC

13/10/2022
Comunicazione Unica e Registro imprese: l’impresa nasce con una PEC
PMIProfessionisti
Le tecnologie digitali sono uno dei più potenti motori d’innovazione dei nostri giorni, in grado di trasformare non solo gli stili di vita e di consumo delle persone ma anche il modo in cui oggi le imprese e la PA funzionano, si relazionano e offrono servizi ai cittadini. Per un’impresa, l’utilizzo degli strumenti informatici può fare la differenza in termini di competitività, tempi e costi, semplificando e rendendo più veloce il disbrigo delle pratiche amministrative, per le quali in alcuni casi il loro impiego è divenuto obbligatorio. Si pensi ad esempio alla firma digitale o alla PEC, quest’ultima intesa quale domicilio digitale delle imprese, utilizzabile per l’invio di contratti, ordini, fatture e corrispondenza con la PA, indispensabile per l’iscrizione di imprese e società al Registro Imprese. Grazie a PEC e firma digitale è anche possibile costituire una start-up innovativa senza notaio, così come per il bonus Start-up e PMI innovative è necessaria la PEC dell'impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese.

Grazie al coordinamento di quattro enti (Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS), l’impresa può avviare un’unica procedura denominata Comunicazione Unica d’Impresa, indirizzata a un unico destinatario (un solo canale telematico) il Registro delle Imprese, per espletare i seguenti adempimenti:
  • richiesta dell'iscrizione al Registro Imprese,
  • richieste di Codice Fiscale e Partita IVA all’Agenzia delle Entrate,
  • richiesta dell'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi,
  • apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL,
  • eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).
Comunicazione Unica di Impresa.png
Utilizzando il software dedicato “ComUnica”, l’utente è guidato nella compilazione della documentazione richiesta dalla normativa per dare vita a una nuova impresa oppure per presentare richieste di modifica o cancellazione.
Attenzione
Il procedimento di Comunicazione Unica deve anche essere utilizzato in caso di procedure concorsuali, per i soggetti obbligati a comunicare la PEC al Registro delle Imprese, entro 10 giorni dalla nomina e cioè:
  • il curatore, il commissario giudiziale nominati dal Tribunale nell'ambito delle procedure di fallimento e delle procedure concorsuali;
  • il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominati con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Cos’è la Comunicazione Unica d’Impresa?

È una pratica informatica che consente alle imprese di svolgere tutta una serie di adempimenti amministrativi rivolgendosi a un solo polo telematico, il Registro delle Imprese.
Si presenta come un insieme di file costituito da un modello riassuntivo (con i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti) e da uno o più dei seguenti modelli:
  • modello per il Registro Imprese,
  • modello per l'Agenzia delle Entrate,
  • modello per l'INPS,
  • modello per l'INAIL,
  • eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

I passaggi da seguire

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti strumenti informatici:
  • casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva;
  • un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale, per poter firmare la pratica di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa;
  • credenziali di accesso al sistema Telemaco (è il servizio di sportello telematico delle Camere di Commercio, reso disponibile per spedire la propria pratica al Registro delle Imprese);
Dopo la sottoscrizione con firma digitale da parte del titolare/legale rappresentante/intermediario, la Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica) potrà essere trasmessa al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio che provvederà a:
  • inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL;
  • spedire la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica alla casella PEC dell'impresa (entro 5 giorni, la Camera di Commercio deve comunicare l'evasione della pratica alla casella PEC dell’impresa);
  • indirizzare la Comunicazione Unica agli altri enti coinvolti, i quali devono comunicare gli esiti di loro competenza entro 7 giorni al Registro delle imprese e all'impresa stessa).

Start-up e PMI innovative

Una serie di agevolazioni è prevista a favore delle start-up innovative nonché delle PMI innovative, introdotte nel 2015 con il decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015) che ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle prime a una più ampia platea di imprese cioè a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell’oggetto sociale. Le PMI innovative costituiscono il secondo stadio evolutivo delle startup innovative cd. mature e pronte alla fase di crescita consolidata.
 
Start-up innovative PMI Innovative
È una società di capitali, non quotata, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti una serie di requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali:
  • impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico.
Le startup innovative possono godere delle agevolazioni previste entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.
Le PMI innovative sono piccole e medie imprese che, pur avendo superato la fase di start-up, possono continuare a lavorare nel campo dell’innovazione usufruendo delle principali misure di supporto già previste per le startup innovative, con le quali condividono molti dei requisiti:
  • come le prime, sono società di capitali non quotate ma possono quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non hanno delimitazioni temporali, ma devono avere almeno un bilancio certificato, quindi, la disciplina non si applica a società nuove;
  • sono PMI ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE (impiegano meno di 250 persone, fatturato annuo meno di 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non più di 43 milioni di euro).

Costituzione delle start-up innovative, grazie a PEC e firma digitale

Il D.L. n. 3/2015 prevede la possibilità di costituire le società destinate alla sezione speciale delle start-up innovative in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. c.c.: in concreto, ciò vuol dire che gli atti costitutivi e gli statuti delle società possono essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente, grazie alla piattaforma startup.registroimprese.it a norma dell’art. 24 del C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale).
Con la legge di Bilancio 2017 il legislatore ha ulteriormente ampliato la possibilità della costituzione delle start-up innovative senza intervento del notaio: dunque, l’atto costitutivo di start-up innovative può essere sottoscritto - oltre che per atto pubblico e per atto sottoscritto con firma digitale - anche con firma elettronica avanzata autenticata (in forza dell’art. 2703 c.c.), autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La domanda d’iscrizione all’apposita sezione speciale delle start-up innovative si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
L’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge all’iscrizione già effettuata, al momento della costituzione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

Per le agevolazioni serve la PEC

La PEC risulta necessaria per poter presentare telematicamente le domande di ammissione alle più recenti agevolazioni previste per le imprese.

Bonus start-up e PMI innovative (incentivi fiscali in de minimis)

Il decreto Rilancio ha previsto una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento de minimis (regolamento UE n. 1407/2013). Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal decreto interministeriale 28 dicembre 2020.
Per inserire l’istanza nella piattaforma è necessario essere in possesso della seguente strumentazione:
a) SPID del legale rappresentante;
b) indirizzo PEC valido dell’impresa beneficiaria;
c) indirizzo PEC valido del soggetto investitore;
c) firma digitale del legale rappresentante.

L’investitore che non ha un indirizzo PEC non può utilizzare quello di un’altra persona, perché l’Amministrazione deve avere certezza che le comunicazioni arrivino al destinatario e la PEC - avente valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento - informa dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data preciso dell’invio e della ricezione.

Fondo impresa femminile

La PEC è necessaria anche per presentare sulla piattaforma online di Invitalia la domanda per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati del Fondo impresa femminile, che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
In particolare, per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di:
  • una identità digitale (SPID, CNS, CIE),
  • una firma digitale,
  • un indirizzo di Posta Elettronica Certificata del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda (le imprese straniere, non in possesso di un’identità digitale italiana, possono inviare la richiesta di accreditamento alla piattaforma tramite PEC).

Bonus investimenti in beni strumentali

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi - destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta.
Il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Bonus ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica.
La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica.
Il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Bonus formazione 4.0

Riconosciuta alle imprese che effettuano spese per la formazione del personale dipendente al fine dell’acquisizione o del consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, la misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Il modello di comunicazione va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected].

A cura di Wolters Kluwer