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PEC, cancellazioni d’ufficio e sanzioni per chi non è in regola

27/09/2022
PEC, cancellazioni d’ufficio e sanzioni per chi non è in regola
PMIProfessionisti
Seppur in ordine sparso, nel corso del 2022, le Camere di Commercio hanno iniziato a invitare professionisti e imprese a verificare il rispetto degli obblighi introdotti dal decreto Semplificazioni in materia di PEC e domicilio digitale e a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio.
Non tutti i soggetti obbligati, infatti, hanno regolarmente adempiuto alle disposizioni che fissavano (per imprese e professionisti) l’obbligo di comunicare il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020: alcune imprese hanno un indirizzo PEC non più valido, altre non hanno completato la procedura telematica necessaria per iscrivere effettivamente la PEC nel Registro delle imprese secondo le disposizioni di legge. Alla stregua di ciò, più di una CCIAA italiana ha cominciato con le cancellazioni d’ufficio e l’irrogazione delle sanzioni a chi non è in regola.

Nell’intento di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini, il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha previsto l’obbligo per professionisti e imprese di comunicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020. Obbligo al quale ovviamente soggiacciono anche tutte le nuove imprese nate da quel momento.
Il provvedimento mirava a rafforzare l’utilizzo della PEC come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative, grazie anche all’introduzione di apposite sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.
Nonostante la chiarezza del dettato normativo, la relativa facilità con cui è possibile adempiere nonché la disponibilità delle Camere di Commercio a rendere tutte le informazioni utili e ad accompagnare i soggetti obbligati nell’assolvimento dell’obbligo, gli “irregolari” sono ancora migliaia.

Dalle CCIA invito a regolarizzare

E così, negli ultimi mesi, più di una Camera di Commercio, mediante appositi avvisi pubblicati sui propri portali, ha invitato tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, le quali non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio.
Dando attuazione alle disposizioni del decreto Semplificazioni in tema di domicilio digitale-PEC, alcune CCIAA hanno anche cominciato a cancellare gli indirizzi PEC che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano invalidi/inattivi oppure che appartengono a professionisti quali risultanti dagli elenchi INI - PEC del sito ufficiale INI-PEC.

Assegnazione d’ufficio del domicilio digitale

In mancanza del rispetto dell’obbligo, per le imprese inadempienti si rischia da parte delle Camere di Commercio l’attribuzione d'ufficio di un domicilio digitale (in pratica, si tratterà, di una nuova e diversa PEC).
Tale domicilio digitale sarà attivo solo in ricezione e verrà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC: tutti lo potranno utilizzare per notificare all’impresa qualsiasi tipo di comunicazione e atto (come, ad esempio, atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre PP.AA., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari quali sanzioni del Codice della Strada, etc.) e tale domicilio digitale sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

Il caso

Per la provincia di Verona, l’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia, sta per avviare la procedura di attribuzione d’ufficio del domicilio digitale per un primo blocco di imprese prive dell’indirizzo PEC in visura, irrogando contestualmente la sanzione prevista.
L’ufficio veronese avverte peraltro che il domicilio digitale-PEC oltre ad essere valido e attivo, deve essere anche “univoco” e perciò contrasta con la normativa vigente:
  • la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale, ad esempio, di un soggetto terzo (consulente, associazione, parente);
  • la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo titolare;
  • la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo gruppo;
  • l’utilizzo di una medesima PEC - domicilio digitale prima di una impresa cessata e poi “trasferita” a una impresa di nuova costituzione.
L’elenco delle imprese alle quali verrà assegnato d’ufficio il domicilio digitale verrà, di volta in volta, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sia alla pagina relativa all’Albo camerale sia in quella inerente alla sezione del Registro Imprese - Posta elettronica certificata, consultabile al link https://www.vr.camcom.it/content/posta-elettronica-certificata.
Dalla data di avvenuta pubblicazione dell’avvio di ciascun procedimento d’ufficio, decorreranno 45 giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC - domicilio digitale, incorrendo solo nella sanzione avente gli importi standard (20 euro per i titolari di imprese individuali ovvero 206 euro per ciascun legale rappresentante di società, oltre a spese di notifica ed istruttoria).
Alla stregua di ciò, la Camera di Commercio di Verona rende disponibili sulla pagina dedicata alla PEC del suo sito istituzionale l’elenco delle PEC-Domicilio digitale cancellate d’ufficio.

Quali sanzioni si rischiano?

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, sarà:
  • per le società, di 412 euro per ciascun legale rappresentante (pari al doppio dell’importo attualmente previsto per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica);
  • per le imprese individuali di 60 euro (pari al triplo dell’importo attualmente irrogato per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica).

Cosa fare per regolarizzare?

Le imprese iscritte al Registro Imprese che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, al fine di evitare l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali e la contestuale applicazione delle sanzioni, possono ancora regolarizzare la propria posizione comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese tramite una pratica telematica di Comunicazione Unica e chiedendone l'iscrizione.
La pratica può essere espletata tramite:
  • la piattaforma Dire (la piattaforma web “Depositi e Istanze REgistro imprese” predisposta per presentare pratiche di bilancio, trasferimento d'azienda e altro ancora, può essere usata per la domanda di iscrizione del solo domicilio digitale);
  • Comunica Starweb (il servizio online che non richiede alcuna installazione di software che può essere usato qualora, oltre alla comunicazione del domicilio digitale, debbano essere svolti ulteriori adempimenti pubblicitari; richiede l’adesione al servizio Telemaco);
  • Comunica Fedra (utilizzabile per tutte le società);
  • procedura “Pratica semplice”.

Unioncamere ha reso disponibile un servizio di assistenza dedicato “Domicilio digitale - unioncamere.gov.it” utilizzabile per verificare la regolarità della posizione della propria impresa con le disposizioni sul domicilio digitale.

A cura di Wolters Kluwer