Negli ultimi anni, la PEC è sempre più utilizzata nell’ambito sanitario: dalla PA, dai professionisti e dai cittadini. In alcuni casi l’uso della Posta Elettronica Certificata risponde a un obbligo di legge: si pensi alle comunicazioni tra amministrazioni (AUSL, etc.) o ai professionisti iscritti in albi ed elenchi (medici, chirurghi, odontoiatri e infermieri), tenuti a comunicare ai rispettivi ordini/collegi il domicilio digitale. O, ancora, alle strutture e figure professionali che, erogando prestazioni sanitarie, sono obbligate a inviare al Sistema Tessera Sanitaria le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.
Obbligo di PEC per professionisti iscritti in albi ed elenchi
Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha posto a carico di imprese e professionisti l’obbligo di comunicare il proprio
domicilio digitale, rafforzando con un quadro sanzionatorio quanto già previsto da alcuni anni dall’ordinamento con riferimento alla PEC.
In ambito sanitario, tale obbligo si applica ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato quali ad esempio
medici, chirurghi, odontoiatri, infermiere/i e infermiere/i pediatrici, ostetriche/i, biologi, veterinari, etc.: tali soggetti devono comunicare il proprio domicilio digitale (che attualmente in Italia coincide con la PEC) al proprio albo/elenco; in mancanza di comunicazione sono diffidati ad adempiere da parte del Collegio o Ordine di appartenenza; in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio/Ordine di appartenenza sanziona il professionista con la sospensione dall’Albo/elenco fino alla comunicazione del domicilio.
Analogo obbligo di comunicazione del domicilio digitale/indirizzo PEC incombe:
- sulle imprese costituite in forma societaria, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;
- sulle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le aziende ospedaliere, nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012, al fine peculiare di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche, adempimento necessario per costituire, a cura del Ministero, un elenco consultabile dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.
Accanto all’assolvimento dell’obbligo, è buona pratica
aprire con regolarità la propria PEC per verificare la presenza di
comunicazioni rilevanti da dover gestire in modo tempestivo (si pensi alla notifica di cartelle esattoriali,
comunicazioni di rivalsa dell’azienda ospedaliera, richieste di
risarcimento, etc.), impostando – laddove la piattaforma utilizzata lo consenta - le opportune modalità di allarme sull’arrivo di una comunicazione, ed evitare possibili sanzioni conseguenti alla saturazione della capienza della casella PEC (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 3 marzo 2021, n. 5646).
La PEC per l’invio delle fatture al Sistema TS
Già da molti anni (in alcuni casi a partire dal 2016), tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate a inviare al Sistema Tessera Sanitaria le
fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. La platea dei soggetti interessati all’adempimento è molto ampia ed è composta da:
- medici e odontoiatri;
- strutture sanitarie accreditate al SSN (farmacie e strutture specialistiche accreditate con il SSN);
- strutture sanitarie della Sanità Militare (presidi medici della Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri);
- strutture sanitarie non accreditate al SSN (parafarmacie, ottici, strutture autorizzate e grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio);
- professionisti sanitari (iscritti ad Albi, Ordini o Collegi di psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi, veterinari e gli iscritti all’Albo nazionale dei biologi e gli iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al D.M. 13 agosto 2018).
Lo scopo è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le
spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la
dichiarazione dei redditi precompilata.
Tra i dati da inserire obbligatoriamente - a seconda dei casi, partita IVA, codice fiscale, codice ATECO, etc. - figura l’indirizzo di PEC e non è ammesso un indirizzo di posta elettronica ordinaria: la presenza dell’
indirizzo PEC rappresenta un
vincolo per il completamento della procedura di caricamento dei dati delle fatture per ricevere qualsiasi comunicazione da parte del Sistema TS, a partire da quelle inviate in esito al confronto tra i dati inseriti con quelli forniti dal Ministero della Salute.
Qualora si volesse delegare a un
intermediario (ad esempio, commercialista) il caricamento dei dati delle proprie fatture, si dovrà attivare un’apposita delega inserendo codice fiscale, PEC e sede di tale soggetto.
Richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria
Per ottenere il codice fiscale/tessera sanitaria, il cittadino può presentare la richiesta all’Agenzia delle Entrate, scegliendo uno dei “
servizi agili” a disposizione (PEC, e-mail, sito internet, App mobile “AgenziaEntrate”, contact center, assistenza telefonica, webmail, servizi allo sportello) e allegando la necessaria documentazione (in ogni caso il documento di identità), il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto.
Stessa modalità anche per:
- la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità,
- la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche.
Dialogo cittadini-PA
La PEC rappresenta uno strumento efficace che consente:
- lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata (esclusivamente) con indirizzi PEC della Pubblica amministrazione;
- di stabilire un canale di “comunicazioni Elettroniche Certificate tra Pubblica amministrazione e Cittadini”, con valenza legale pari a quella di una tradizionale comunicazione cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Covid-19, ricetta medica via e-mail, PEC o sms
Al fine di contrastare il rischio sanitario connesso all'epidemia di Covid-19, l’ordinanza n. 651 del 19 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (GU n.74 del 21.03-2020) ha disposto la possibilità di utilizzo di
strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica. A tal fine, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica (NRE) tramite:
- trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
- comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
- comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
A cura di Wolters Kluwer