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RENTRI: il Milleproroghe 2026 concede più tempo agli operatori

11/08/2026
RENTRI: il Milleproroghe 2026 concede più tempo agli operatori
La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026 ha introdotto alcune misure di proroga e semplificazione nella fase di avvio del RENTRI, il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti. In particolare, ha prorogato fino al 15 settembre 2026 il periodo transitorio in cui è ancora possibile utilizzare il formulario cartaceo in alternativa al formato digitale (doppio binario). Di conseguenza, ha fatto slittare anche le sanzioni per l’invio incompleto dei dati del FIR al RENTRI, obbligo che era previsto unicamente per i FIR digitali (xFIR) relativi a rifiuti pericolosi. Ha, inoltre, rinviato al 30 giugno 2026 l’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi. Infine, ha eliminato una disposizione, rimasta finora inattuata, che prevedeva che potesse essere adottato un decreto ministeriale per la proroga dei termini di iscrizione al RENTRI, contribuendo, così, a una maggiore chiarezza del quadro normativo. 

Il decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26) è intervenuto sulla piena operatività del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), introducendo, in particolare, proroghe che posticipano l’obbligo del solo FIR digitale al 16 settembre 2026 (fino al 15 settembre, è consentito usare ancora il formulario cartaceo, in alternativa a quello digitale) e rinviano la piena applicazione del sistema sanzionatorio RENTRI collegato alla trasmissione dei dati FIR, prevedendo che, fino al 15 settembre 2026, non si applichino le sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 per le violazioni connesse alla mancata, incompleta o non corretta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR nell’ambito del sistema digitale.
A questi due differimenti si aggiunge la proroga - che non riguarda il RENTRI in senso stretto - al 30 giugno 2026 del termine per l'adeguamento all'obbligo di installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi: la scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2025, è stata rinviata di sei mesi dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, concedendo più tempo alle imprese iscritte in Categoria 5 per adeguarsi al nuovo requisito tecnico.
È stata, invece, abrogata la norma che dava la possibilità di prevedere un’ulteriore proroga generalizzata dell’iscrizione al Registro.
Le modifiche introdotte garantiscono un po’ più di tempo alle imprese per adeguarsi alle nuove procedure digitali, così da facilitare la transizione al nuovo sistema di tracciabilità e renderla meno gravosa. Vediamo più in dettaglio quanto è stato previsto.

Proroga al 15 settembre 2026 del FIR cartaceo in alternativa al FIR digitale 

La novità più rilevante recata dal decreto Milleproroghe è l'introduzione di un regime transitorio che consente fino al 15 settembre 2026 a tutti i soggetti obbligati al RENTRI di continuare a utilizzare il FIR in formato cartaceo in alternativa al formato digitale (xFIR), secondo un sistema a doppio binario.
Fino al 15 settembre 2026, dunque, le imprese obbligate all’iscrizione al RENTRI potranno scegliere alternativamente tra:
  • formulario digitale (xFIR);
  • formulario cartaceo.

Incidente di servizio: il RENTRI ribadisce il "doppio binario"

A seguito della temporanea indisponibilità di alcuni servizi RENTRI, verificatasi nel febbraio 2026, il MASE aveva attivato le procedure straordinarie previste per la gestione del FIR digitale. Con il ripristino della piena operatività del sistema, comunicato il 31 marzo 2026, tali misure sono cessate dal 14 aprile 2026. Ricordare la circostanza ci è utile perché nell'occasione il RENTRI ha ribadito che, in virtù del regime transitorio introdotto dal Milleproroghe 2026, dal 14 aprile al 15 settembre 2026, gli iscritti possono emettere il FIR alternativamente in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore "nelle seguenti modalità:
  • digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.
Dal 16 settembre 2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI”.

Installazione GPS per trasporto rifiuti pericolosi come requisito per l'iscrizione categoria 5 Albo nazionale: proroga al 30 giugno 2026

Il decreto Milleproroghe 2026 (art. 13, commi 5-quinquies e 5-sexies) ha prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 "il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026".
In pratica, la proroga ha concesso sei mesi di tempo aggiuntivi alle imprese interessate per installare i sistemi di geolocalizzazione sui mezzi e adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti.
A seguito di questa proroga - spiega l'Albo Nazionale Gestori Ambientali - "a partire dal 1° luglio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi" (Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, art. 3).
In estrema sintesi, ciò comporta che:
  • entro il 30 giugno 2026, le imprese iscritte in Categoria 5 devono adeguarsi all'obbligo di geolocalizzazione dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e attestarne la presenza secondo le modalità previste dall'Albo;
  • dal 1° luglio 2026, gli autoveicoli non adeguati potranno essere cancellati d'ufficio dall'iscrizione in Categoria 5.
Infine, sempre il Milleproroghe 2026 prevede che spetti al Comitato nazionale dell'Albo il compito di stabilire i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto.

Sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi: proroga al 15 settembre 2026

Altra proroga è disposta dal nuovo comma 5-septies dell’art. 13 del decreto Milleproroghe 2026, il quale modifica l’art. 258 del TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).
Si prevede che - in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al RENTRI - le sanzioni previste dal secondo periodo del comma 10 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte), con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR, si applicano a partire dal 16 settembre 2026.
L’effetto pratico è che, nell’ambito del regime transitorio di avvio del RENTRI, è sospesa sino al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 limitatamente alle violazioni connesse alla mancata, incompleta o non corretta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR: in sostanza, durante il periodo transitorio FIR cartaceo/FIR digitale, l’eventuale mancato invio o l’invio irregolare dei dati del FIR al RENTRI non comporta l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, che torneranno pienamente operative dal 16 settembre 2026.

Stop alle proroghe dell'iscrizione al RENTRI 

Infine, il Milleproroghe (art. 13, comma 5-octies) ha eliminato la norma che consentiva la proroga, con decreto, del termine di iscrizione al RENTRI per imprese ed enti con più di 50 dipendenti e per altri soggetti non produttori iniziali. Si tratta dell’art. 11, comma 2-bis, del D.L. n. 202/2024, mai applicato e che viene, così, definitivamente abrogato. 

A cura di Wolters Kluwer



 
 
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