È divenuto operativo, per la maggior parte dei soggetti obbligati, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità Rifiuti (RENTRI), cioè il nuovo sistema previsto per “tracciare” in tempo reale i rifiuti da quando sono prodotti fino allo smaltimento e digitalizzare l'assolvimento dei tradizionali adempimenti contabili/ambientali già previsti dal T.U. Ambiente, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto dei rifiuti (FIR), la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico e la presentazione del MUD, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che ogni anno deve essere presentato per i rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente: il MUD sarà compilato e presentato con le modalità seguite negli ultimi anni ancora per il 2026, mentre, dal 2027, l’adempimento verrà “assorbito” dal RENTRI; le informazioni da inserire nel MUD verranno progressivamente prelevate, in parte o totalmente, dal sistema RENTRI stesso, evitando duplicazioni di informazioni e relativi oneri a carico dei soggetti obbligati, in modo da offrire un MUD precompilato. Non è ancora noto come ciò avverrà; bisogna attendere i decreti attuativi, che verranno adottati una volta che il RENTRI sarà a pieno regime per tutta la vasta platea di soggetti interessati.
Verso il MUD precompilato
Il
2025 è stato probabilmente il penultimo anno in cui i soggetti obbligati hanno dovuto presentare il
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per
comunicare i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. Con l’avvento del
RENTRI, infatti, se ne prevede un’integrazione nell’ambito del nuovo sistema di tracciabilità, che, garantendo per l’appunto il
“tracciamento” dei rifiuti online in tempo reale, potrà essere utilizzato per ricavare i dati che gli utenti sono chiamati a dichiarare di norma entro il 30 aprile di ogni anno.
Secondo quello che è dato sapere, quindi,
dal 2027, daremo probabilmente l’addio a quello che dal 1994 è stato la pietra miliare della contabilità dei flussi dei rifiuti prodotti e gestiti in Italia, dato che il sistema RENTRI dovrebbe mettere a disposizione degli utenti un
MUD precompilato, semplificando così l'adempimento. Vediamo come, cosa è oggi il MUD e cosa dovrebbe diventare, in base alle informazioni attualmente disponibili.
Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è la
comunicazione annuale obbligatoria che enti e imprese devono presentare ogni anno, indicando quanti e quali
rifiuti hanno
prodotto e/o gestito durante il corso dell'
anno precedente: per tale motivo, nato con finalità eminentemente statistiche, ancora oggi il MUD rappresenta la principale fonte di informazione in merito alla produzione, gestione, trasporto dei rifiuti speciali e urbani a livello nazionale.
Una fonte che per anni è servita per elaborare
report statistici di vario tipo, anche combinando i dati dei flussi dei rifiuti con quelli relativi alle materie prime e alle merci, ai prodotti oltre che alle emissioni di inquinanti, rivestendo una grande importanza, sia per la “mera” attività di contabilizzazione dei flussi (quanti rifiuti, che tipologia, chi li produce, chi li gestisce, ecc.), sia per la pianificazione pubblica delle attività di gestione dei rifiuti e, più in generale, quale fonte di informazioni tecnico-scientifiche a supporto delle politiche ambientali.
L’adempimento - che è stato paragonato da molti alla compilazione di una sorta di
“730 ambientale” - è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo la quale il MUD
va presentato entro il 30 aprile di ogni anno (con riferimento ai dati dell’anno precedente),
alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione: la legge n. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio.
I soggetti che svolgono attività di
solo trasporto e gli
intermediari senza detenzione devono, invece, presentare il MUD alla
Camera di Commercio della provincia nel cui territorio vi è la sede legale dell’impresa a cui la dichiarazione si riferisce (deve essere presentato un MUD per ogni Unità Locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione).
Le
Camere di Commercio:
- raccolgono le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati;
- le informatizzano per la trasmissione agli enti competenti (Catasto Nazionale, Agenzie Regionali per l’Ambiente, Province, organi di controllo);
- predispongono una raccolta statistica, articolata su base provinciale.
Nel corso degli anni, sono variati i soggetti obbligati alla presentazione e i dati da comunicare: dal 2013, la
trasmissione del MUD è esclusivamente telematica, tranne che per i piccoli produttori di rifiuti.
Sono
tenuti alla presentazione della comunicazione produttori e gestori di rifiuti speciali, Comuni, Consorzi e Comunità Montane per le raccolte di rifiuti urbani e assimilabili, Consorzi, gestori di veicoli fuori uso e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La legge n. 70/1994 ha previsto che i dati acquisiti grazie a tutti i MUD presentati debbano essere utilizzati dal Ministero dell'Ambiente - in base a un accordo di programma preso con il Ministero dell'Industria e con l'Unioncamere - per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una “
raccolta statistica”, articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio, comprendente anche i dati relativi ai controlli effettuati “a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nei MUD oppure “su istanza motivata” dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi (associazioni o comitati). Gli stessi dati fungono da
base per studi e ricerche operate dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).
EcoCerved e InfoCamere hanno predisposto un apposito
portale, che consente di
ricercare e consultare le dichiarazioni MUD presentate a partire dal 2005 dai soggetti obbligati (sono circa 400.000 ogni anno) e di stampare visure ed elenchi di dichiarazioni. Gli enti competenti possono, inoltre, scaricare gli archivi contenenti tutte le dichiarazioni di propria competenza.
Il MUD 2025
Per la dichiarazione da rendere nel 2025 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il D.P.C.M. 29 gennaio 2025, recante l’approvazione del
nuovo MUD. La struttura della dichiarazione è rimasta quella degli anni precedenti, continuando a essere il MUD articolato in
6 “comunicazioni”, che dovevano essere presentate entro il 30 giugno dai soggetti tenuti all’adempimento:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
La pubblicazione degli
Allegati al D.P.C.M. 29 gennaio 2025 è stata demandata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che, a tale fine, ha pubblicato, direttamente nella sezione bandi e avvisi del suo sito web, i seguenti documenti:
- D.P.C.M. 29 gennaio 2025 (decreto recante l’approvazione del MUD per l’anno 2025);
- Allegato 1 (Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale, MUD);
- Allegato 2 (Comunicazione rifiuti semplificata);
- Allegato 3 (Modelli raccolta dati);
- Allegato 4 (Istruzioni per la presentazione telematica);
- Sintesi modifiche MUD 2025.
MUD Telematico
Anche per il 2025, è stato confermato che le Comunicazioni di seguito elencate dovessero essere
presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi, che Sezione Gestori Rifiuti di Imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
In Allegato 3 al D.P.C.M. 29 gennaio 2025 è riportato (a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno) il
modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi in via telematica (tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione): il dichiarante doveva spedire un
file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al decreto (è possibile consultare i tracciati
record e le istruzioni dettagliate per la trasmissione in via telematica del MUD sul sito di Ecocerved).
Per l'invio telematico i dichiaranti dovevano essere in possesso di un dispositivo di
firma digitale valido al momento dell'invio.
Le
associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza potevano inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti, apponendo cumulativamente a ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa
delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati), che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire in via telematica è
necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I
diritti di segreteria ammontano a
10 euro per dichiarazione e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
Si ricorda, altresì, che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche va presentata esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.registroaee.it/.
Dal 2025, per
accedere al portale per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, si devono utilizzare esclusivamente il sistema pubblico di identità digitale (
SPID), la carta nazionale dei servizi (
CNS) o la carta d'identità elettronica (
CIE) intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione. Gli
utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, possono recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “
Collega utenti user/password”.
Per maggiori informazioni, si può consultare il sito
www.ecocamere.it/.
Modalità di presentazione
Le istruzioni allegate al decreto provvedono a fornire un’utile tabella riepilogativa delle modalità di presentazione da seguire da parte delle singole Unità Locali dichiaranti:
Chi |
Cosa |
Come |
Produttori
Produttori iniziali che, nella propria Unità Locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia |
Comunicazione Rifiuti Semplificata
oppure
Comunicazione Rifiuti |
Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione
Trasmissione telematica |
Altri produttori iniziali e nuovi produttori |
Comunicazione Rifiuti |
Trasmissione telematica |
Gestori (ricuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori) |
Comunicazione Rifiuti
Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta)
Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta)
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (se dovuta) |
Trasmissione telematica |
Intermediari o commercianti senza detenzione |
Comunicazione Rifiuti |
Trasmissione telematica |
Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti |
Comunicazione Rifiuti |
Trasmissione telematica |
CONAI o altri soggetti di cui all’art. 220, comma 2 |
Comunicazione imballaggi - Sezione Consorzi |
Trasmissione telematica |
Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione |
- Trasmissione Telematica
- Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione |
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento |
Comunicazione AEE |
Trasmissione Telematica |
RENTRI e MUD
Il nuovo Sistema RENTRI è disciplinato a livello generale dall'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), per l’appunto rubricato
“Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, che, a sua volta, rimette a uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente la disciplina delle modalità in base alla quale devono svolgersi
“la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193”.
Il RENTRI è articolato in (art. 188-bis, comma 3, del TUA):
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti del registro di carico e scarico e del FIR (artt. 190 e 193 del TUA) e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ha provveduto a dare
attuazione all’art. 188-bis con l’adozione del regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il
RENTRI non ha eliminato l’adempimento del MUD, che, probabilmente, ancora per l’anno prossima dovrà essere reiterato dai soggetti obbligati, in base alle indicazioni che saranno recate dal decreto che verrà all’uopo emanato per approvare il nuovo MUD o confermare quello utilizzato nel 2025.
Il cambio di passo si avrà, probabilmente, a partire
dal 2027, anno dal quale, grazie ai dati raccolti dal sistema RENTRI, verrà messo a disposizione degli utenti un
MUD precompilato, con una grande semplificazione dell'adempimento.
I due “adempimenti” per adesso si collocano su
piani differenti, per modalità di assolvimento, per modalità di raccolta dei dati e per finalità, se solo si pensa che il
MUD è - semplificando - una
dichiarazione aggregata dei dati con cadenza annuale da rendersi “
a posteriori”, mentre il
RENTRI consente un
tracciamento in tempo reale del flusso dei rifiuti.
Ad oggi, non è ancora dato sapere come avverrà tale “precompilazione”; si deve attendere che il RENTRI venga mano a mano implementato dal punto di vista tecnico e che siano emanati i dovuti decreti attuativi. I
due adempimenti (RENTRI e MUD), di fatto,
coesistono e i soggetti obbligati all’uno e all’altro devono assolverli, a meno di non andare incontro alle sanzioni previste. Quello che, però, sappiamo adesso è che i due sistemi sono destinati in futuro a una
interoperabilità che porterà all’assorbimento, o meglio al
superamento, del MUD e ciò fa ritenere opportuno cominciare a muoversi per tempo, per non farsi trovare impreparati, percorrendo fin da ora la strada della
digitalizzazione, grazie all’adozione di appositi
software compatibili, che siano in grado di gestire i dati ambientali e che siano già pronti per la gestione del MUD o comunque in grado di potere subire
upgrade che li rendano capaci di
dialogare con il sistema RENTRI. Appare, altresì, opportuno provvedere a un’adeguata
formazione del personale sulle nuove competenze digitali occorrenti, nonché dotarsi di un
sistema di archiviazione digitale, sicuro e affidabile, per la gestione di tutti i documenti ambientali, già pensando alla futura integrazione tra MUD e RENTRI e ai suoi vantaggi, in termini di semplificazione degli adempimenti e riduzione degli errori. Senza trascurare l’esigenza di assicurare il
rispetto puntuale della normativa ambientale in tema di tracciabilità.
A cura di Wolters Kluwer