Magazine

Commercio al dettaglio: invio elettronico dei corrispettivi

26/10/2020
Commercio al dettaglio: invio elettronico dei corrispettivi
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Dal 2021, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dai soggetti ad essi assimilati non potranno più essere certificate mediante ricevuta o scontrino fiscale: sarà obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri mediante appositi strumenti idonei a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati: i registratori telematici (registratori di cassa appositamente adattati o Server-RT) o la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.

L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (es. alberghi), che fino all’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi erano tenuti a certificare le operazioni compiute mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Allo stesso tempo, il rilascio di tali documenti non era obbligatorio qualora, per la stessa operazione, fosse stata emessa la fattura, alla quale era stata, pertanto, assegnata una funzione sostitutiva della ricevuta e dello scontrino fiscale, nei casi in cui ne fosse prevista l’emissione. Ciò nell’intento di evitare la sostanziale duplicazione degli adempimenti contabili con conseguente intralcio all’attività gestionale degli operatori economici senza, peraltro, che sussistesse una apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli fiscali.

Dall’obbligo di certificazione fiscale erano esonerate specifiche e tassative operazioni, elencate nell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, per le quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale sarebbe risultato gravoso o scarsamente rilevante ai fini dei controlli.
Le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale sono state gradualmente modificate per effetto dell’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).

Inizialmente era previsto che, dal 1° luglio 2019, i commercianti al minuto e soggetti equiparati con volume d’affari dell’anno 2018 superiore a 400.000 euro avessero l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti con un volume d’affari pari o inferiore a 400.000 euro, invece, l’obbligo decorreva dal 1° gennaio 2020.
Un rinvio dell’entrata in vigore e una successiva moratoria di sei mesi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno rinviato al 1° gennaio 2021 l’appuntamento per i soggetti con volume d’affari dell’anno 2018 pari o inferiore a 400.000 euro.
Pertanto, dal 2021, la generalità delle operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dai soggetti ad essi assimilati non può più essere certificata mediante ricevuta o scontrino fiscale.

La trasmissione dei corrispettivi alle Entrate

I dati dei corrispettivi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante appositi strumenti idonei a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, vale a dire i registratori telematici (registratori di cassa appositamente adattati o Server-RT) o la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.

Dal 1° gennaio 2021, l’invio telematico dei corrispettivi potrà essere effettuato anche mediante sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, le cui caratteristiche devono essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Di regola, l’invio dei dati deve avvenire nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione, ma per tenere conto di eventuali problemi di connessione dei dispositivi è stata prevista la possibilità di effettuare la trasmissione entro 12 giorni. Restano, invece, fermi l’obbligo di memorizzazione giornaliera, nonché i termini previsti per le liquidazioni periodiche dell’IVA.

Il documento commerciale

I commercianti al minuto e i soggetti assimilati sono tenuti a certificare le operazioni mediante il documento commerciale di cui al D.M. 7 dicembre 2016, che deve essere emesso mediante i registratori telematici o la procedura web e può essere rilasciato, alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, previo accordo con il destinatario.

Il documento commerciale emesso con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente assume validità anche ai fini fiscali, essendo idoneo ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF e dell’applicazione della fatturazione differita.

L’alternativa della e-fattura

In alternativa all’acquisto di un registratore telematico abilitato o alla modifica, se possibile, del registratore in uso, e alla contemporanea emissione del documento commerciale, gli operatori possono adeguarsi alla nuova normativa attraverso l’utilizzo esclusivo della fattura elettronica.

I commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati che hanno la necessità di emettere un numero limitato di documenti fiscali, infatti, possono assolvere a tutti gli obblighi semplicemente con l’emissione della fattura elettronica, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, in caso di fattura “immediata”, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione “differita”, a condizione che l’operazione sia identificata mediante idonea documentazione.

A cura di Wolters Kluwer