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Fattura elettronica 2019: tutte le scadenze

20/06/2019
Fatturazione elettronica 2019: le scadenze fiscali
PMIProfessionisti

L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non ha portato alla riduzione degli adempimenti dichiarativi e comunicativi previsti in materia IVA. L’unico adempimento soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019 è quello relativo all’invio dello spesometro; alla sua abrogazione, tuttavia, ha fatto da contraltare l’introduzione dell’esterometro. Restano ancora vigenti l’obbligo di inviare i modelli INTRA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche effettuate. A ciò si aggiunga che nel periodo di moratoria il contribuente avrà più tempo per emettere le fatture, con conseguente costante monitoraggio delle scadenze previste per le liquidazioni del tributo, al fine di evitare il pagamento delle sanzioni.

L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica da parte della L. n. 205/2017 trascina con sé una serie di adempimenti e scadenze che si aggiungono a quelle già vigenti in materia IVA.
Sebbene la previsione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica nell’ambito di tutte le transazioni tra privati (B2B e B2C) - non più solo nell’ambito dei rapporti con la PA - abbia determinato l’abrogazione a decorrere dal 2019 dell’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro), gli adempimenti connessi al mondo IVA risultano ancora numerosi.

Quali sono le principali scadenze con cui il contribuente deve cimentarsi nel corso del 2019?

Occorre innanzitutto premettere che restano immutati i termini per adempiere alle liquidazioni periodiche dell’imposta, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo nel caso dei contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per quelli che, invece, la liquidano con cadenza trimestrale.

Presentazione dei modelli INTRA 

L’avvento della fattura elettronica non ha fatto venire meno l’obbligo di trasmettere i modelli Intrastat anche laddove si decida di emettere in formato XML le fatture relative ad operazioni effettuate con soggetti UE. 
Pertanto, a partire dal 25 gennaio, e a seguire ogni 25 del mese, devono essere inviati i modelli Intrastat relativi al mese precedente.
  • Intrastat relativi agli acquisti di beni (Intra 2bis)
Sono tenuti all’invio i contribuenti mensili, ma solo ai fini statistici e a condizione che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare totale di detti acquisti sia uguale o superiore ad euro 200.000 (non più ad euro 50.000).
  • Intrastat relativi agli acquisti di servizi (Intra 2quater)
Sono tenuti all’invio i contribuenti mensili, ma solo ai fini statistici e a condizione che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare totale di detti acquisti sia uguale o superiore ad euro 100.000 (non più ad euro 50.000).
  • Intrastat relativi alle cessioni di beni (Intra 1bis)
Permane l’obbligo dell’invio degli Intrastat relativi alle cessioni di beni. Per tali operazioni, la periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di euro 50.000 del totale delle cessioni di beni realizzate anche solo in uno dei quattro trimestri precedenti.
  • Intrastat relativi ai servizi resi (Intra 1quater)
Permane l’obbligo dell’invio degli Intrastat relativi alle cessioni di servizi. Per tali operazioni, la periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di euro 50.000 del totale dei servizi resi anche solo in uno dei quattro trimestri precedenti. 
  • Invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
Resta confermato anche l’obbligo di inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche effettuate di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, indipendentemente dal fatto che il contribuente provveda a liquidare il tributo con cadenza mensile o trimestrale.
L’avvento dell’obbligo della fattura elettronica, pertanto, non ha – inspiegabilmente ad avviso dei più - determinato l’abrogazione di detto adempimento, il quale deve essere quindi effettuato secondo le seguenti scadenze:
 
Gennaio – Febbraio – Marzo 31 maggio
Aprile - Maggio – Giugno 30 settembre
Luglio – Agosto – Settembre 30 novembre
Ottobre – Novembre – Dicembre fine del mese di febbraio dell’anno successivo






Per completezza di esposizione, si ricorda che l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo trimestre 2018 previsto per il 28 febbraio 2019 è stato differito dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 allo scorso 10 aprile 2019.

Emissione delle fatture elettroniche nel periodo di moratoria 

L’articolo 10 del D.L. n. 119/2018 ha ammesso per il primo semestre 2019 (gennaio-giugno), con la coda del 30 settembre per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile, la possibilità di emettere la fattura elettronica:
  • entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza incorrere nell’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, del D.Lgs. n. 471/1997;
  • entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, corrispondendo la sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura fissa di € 250 (ridotta al 20%, ossia € 50) se non c’è danno erariale e la sanzione per omesso versamento IVA (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).
Pertanto, i contribuenti dovranno esercitare un costante monitoraggio delle scadenze previste per le liquidazioni del tributo, al fine di evitare il pagamento delle sanzioni.

Esterometro

A decorrere dal 2019, i contribuenti che effettuano operazioni con soggetti non residenti non documentate da bollette doganali o da fatture elettroniche, sono tenuti ad inviare entro la fine del mese successivo a quello di riferimento i dati delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle entrate.
pertanto entro il prossimo 31 maggio 2019 i contribuenti dovranno comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile.
Per completezza di esposizione si ricorda, che i dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio – a seguito della proroga disposta dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, potevano essere inviati entro il 30 aprile 2019, data entro la quale dovevano essere trasmessi anche quelli relativi alle operazioni del mese di marzo 2019.

Presentazione del modello TR 

Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento resta confermata anche la presentazione del modello TR utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del DLgs n. 241/1997. Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. Con riferimento al secondo trimestre 2019, il termine per la presentazione del modello TR è il prossimo 31 luglio 2019 e al terzo trimestre 2019 entro il 31 ottobre 2019.

Pagamento acconto IVA 2019

Scade il 27 dicembre 2019 il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA 2019.

A cura di Wolters Kluwer