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Fattura elettronica e soggetti privati: recapito della fattura elettronica

02/03/2020
Recapito della fattura elettronica ai privati
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda anche i consumatori privati, destinatari delle fatture emesse in formato elettronico. Se il consumatore non ha indicato al proprio fornitore un indirizzo telematico cui trasmettere le fatture, queste sono messe a sua disposizione in un’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e si intendono ricevute dal consumer alla data di messa a disposizione dei documenti. Il fornitore è comunque tenuto a dare al proprio cliente copia cartacea della fattura, che - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate - ha validità fiscale.

L’obbligo della fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019 non riguarda soltanto le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) ma anche quelle effettuate nei confronti di consumatori privati (B2C) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Le modalità di recapito delle fatture nei confronti dei soggetti privati sono state illustrate nel dettaglio dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2019.

Al ricorrere dell’ipotesi di emissione di una e-fattura nei confronti di soggetti che non sono tenuti ad attivare un canale di colloquio con il Sistema di Interscambio, né a dotarsi di un indirizzo PEC per la ricezione della fattura, il file XML deve essere compilato indicando nel campo “codice destinatario” il codice convenzionale rappresentato da “0000000”.

A tal fine è necessario che il fornitore di beni o servizi sia a conoscenza del fatto di avere a che fare con un cliente privato e non con un soggetto che agisce nell’esercizio d’impresa o con un professionista.
Peraltro, nella fattura elettronica verso privati, la sezione relativa alle informazioni anagrafiche dovrà riportare soltanto il codice fiscale del ricevente e non la partita IVA.
La fattura così compilata e trasmessa, in assenza di errori che ne comportino lo scarto da parte del SdI, sarà messa a disposizione del cessionario o committente in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’adesione - entro il 29 febbraio - al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati”.
 
Nel caso in cui i consumatori privati abbiano indicato il proprio indirizzo telematico ove trasmettere la fattura, questa viene trasmessa dal fornitore a tale indirizzo.
 
La fattura si considera ricevuta alla stessa data in cui viene messa a disposizione del cliente “privato”.
L’emittente è comunque tenuto a comunicare al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata nonché, contestualmente, a rilasciare a tale consumatore una copia informatica o analogica della fattura.

Solitamente, il fornitore fornisce al cliente copia della fattura:
  • in formato PDF (trasmessa via e-mail);
  • in formato cartaceo.
Il cessionario o committente potrà accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (anche mediante le credenziali SPID) per acquisire la fattura.
A sua volta, il cedente o prestatore potrà accedere a un duplicato informatico della fattura dalla propria area riservata.

Validità fiscale della copia cartacea della fattura

Un tema di particolare interesse è stato quello relativo alla validità fiscale della copia della fattura analogica e cartacea che viene consegnata al cliente (privato consumatore). In merito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate ricordando, innanzitutto, che, in base alla legge di Bilancio 2018, la copia della fattura in formato elettronico o analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, salvo rinuncia da parte del consumatore.
Questa copia, consegnata contestualmente alla cessione del bene o servizio in ottemperanza ad una norma di legge, ha valenza fiscale e giuridica (come confermato con le FAQ del 27 novembre 2018).

Diversamente, la copia cartacea della fattura consegnata a soggetti passivi IVA non ha validità fiscale, e pertanto, sarebbe opportuno che vi venisse apposta la dicitura “Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. n. 633/1972”
Pertanto, in tutti i casi in cui vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica, il solo documento
con valenza fiscale e civile è la fattura elettronica stessa, emessa nel formato legale (XML). Principio valido sia per gli emittenti, che per i destinatari.

A cura di Wolters Kluwer