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Fattura elettronica: qual è la data da indicare?

03/12/2019
Le date da indicare sulle fatture elettroniche
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Nel caso di emissione di una fattura differita relativa a una serie di cessioni di beni effettuate nel mese con riferimento al quale la fattura viene emessa, è possibile riportare nel campo “Data” del file XML la data di fine mese, essendo questa rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 2019, nella quale sono fornite interessanti precisazioni anche in ordine alla data da indicare nella fattura anticipata.
 
Nella predisposizione del file XML della fattura elettronica occorre prestare particolare attenzione alla compilazione del campo “Data” della sezione “Dati Generali”, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.

In caso di fattura immediata

Mentre nel caso di fattura immediata la data da riportare è quella di effettuazione dell’operazione, anche se la fattura può essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera g-bis) del decreto IVA, la questione diventa più complessa nel caso di emissione di fattura differita.

In caso di fattura differita

Con la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta in materia, cercando di dissipare i dubbi che a tal riguardo erano stati palesati dagli operatori del settore.
Nel documento di prassi, infatti, è stato chiarito che la fattura differita può riportare la data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale la stessa si riferisce, anche se viene inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.

In termini operativi, pertanto, nel caso di un soggetto che abbia effettuato nel corso del mese di ottobre 2019 una serie di cessioni di beni nei confronti di un suo cliente, alle seguenti date 2, 10 e 18 ottobre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, la fattura elettronica differita può essere emessa indicando nel campo “Data” il 18 ottobre 2019, ossia la data relativa all’ultima cessione, e può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese di novembre 2019.

L’IVA concorre, comunque, alla liquidazione del mese di ottobre, da effettuarsi entro il 18 novembre (in quanto il 16 novembre cade di sabato).
In tale eventualità, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, quindi il contribuente ha la possibilità, e non l’obbligo di riportare la data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale la fattura si riferisce.
L’assunzione di tale comportamento rappresenta, quindi, una possibilità concessa al contribuente non un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file XML è comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni o prestazioni di servizi, ovvero è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura viene a documentare.

Le ultime indicazioni delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a fronte di più cessioni di beni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 ottobre 2019), nel campo “data del documento”, a seconda dei casi può essere riportato:
  • un giorno qualsiasi tra il 28 ottobre e il 15 novembre 2019, se la data della predisposizione della fattura è contestuale a quella dell’invio della medesima allo SdI;
  • la data di almeno una delle operazioni effettuate nel mese al quale la fattura si riferisce, preferibilmente quella dell’ultima operazione, ad esempio 28 ottobre nel caso di predisposizione della fattura non contestualmente all’invio al SdI. In tal caso la fattura può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il 15 novembre 2019;
 
DDT Data predisposizione fattura Data trasmissione al SdI
 
10, 20 e 28 ottobre 2019
28 ottobre 2019 28 ottobre 2019
28 ottobre 2019 Entro il 15 novembre 2019
10, 20 ottobre 2019 Entro il 15 novembre 2019
 



 
  • il 30 ottobre 2019, ossia l’ultimo giorno del mese, data questa rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura può essere inviata allo SdI entro il 15 novembre 2029.
 
DDT Data predisposizione fattura Data trasmissione al SdI
10, 20 e 28 ottobre 2019 30 ottobre 2019 30 ottobre 2019
30 ottobre 2019 Entro il 15 novembre 2019

 
 

In caso di fattura anticipata

Sempre nella risposta a interpello n. 389/2019, l’Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti anche con riferimento alla data da riportare nel campo “data del documento” nel caso di emissione della fattura anticipata.
Nel caso di un operatore che esegue delle lavorazioni su dei beni e che emette la relativa fattura a fine mese con riferimento a tutte le prestazioni rese nel periodo, potendo riscuotere il proprio compenso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento.
Nello specifico, nel caso di prestazioni effettuate in data 10, 20, 28 e 30 settembre, restituendo il materiale lavorato con apposito DDT, in assenza del pagamento, le stesse non si considerino effettuate e, conseguentemente, non sarebbe possibile optare per l’emissione di una fattura “riepilogativa-differita”.

Al fine di riscuotere il compenso l’operatore può comunque decidere di emettere una fattura “immediata”, anticipando il momento impositivo, che nel campo data può riportare:

  • il 30 settembre 2019, e in questo caso l’imposta concorrerebbe alla liquidazione del mese di settembre e il soggetto passivo avrebbe a disposizione dodici giorni da tale data per la trasmissione allo SdI;
  • il 1° ottobre 2019, e in tal caso l’IVA concorrerebbe alla liquidazione del mese successivo (ottobre) e la trasmissione potrebbe avvenire entro il 13 ottobre 2019.

A cura di Wolters Kluwer



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