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Fattura elettronica: tempi di emissione per operazioni con soggetti non residenti

25/08/2023
Fattura elettronica: tempi di emissione per operazioni con soggetti non residenti
EnterprisePMIProfessionisti
Dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate in formato XML e-fattura, utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SdI).
Pertanto, le operazioni poste in essere con soggetti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato devono obbligatoriamente essere fatturate mediante l’emissione della fattura elettronica. Si pone, di conseguenza, l’esigenza di individuare la tempistica entro cui la fattura deve essere emessa, che varia a seconda della tipologia di operazione che viene posta in essere.


Dal 1° luglio 2022, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - da ultimo modificato dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”) - i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, utilizzando lo SdI, secondo il formato della fattura elettronica

Quindi, con riferimento a tali operazioni:
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (i.e. 12 giorni);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

Sono esclusi da tali obblighi comunicativi:
  • come anticipato, le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (novità introdotta dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022 - decreto “Semplificazioni fiscali”);
  • le operazioni in regime OSS.

Tanto premesso, prima di approfondire la tematica della tempistica entro la quale devono essere trasmessi i dati relativi alle operazioni attive poste in essere con soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ripercorriamo il perimetro applicativo del nuovo esterometro.

Ambito applicativo del nuovo esterometro


Con il passaggio al Sistema di Interscambio per l’invio delle fatture emesse o ricevute a/da soggetti non residenti nello Stato Italiano, cambiano le modalità, le procedure e la tempistica dell’adempimento del cd. esterometro. Infatti, si passa dall’invio massivo dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica per singola operazione nei termini sotto descritti.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, ha precisato che la trasmissione dei dati debba avere a oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i privati consumatori, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.

L’Agenzia delle Entrate continua nel documento di prassi a precisare che l’obbligo di compilazione dell’esterometro è esteso anche ai soggetti in regime forfettario (art. 1, commi 54 ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e a coloro che aderiscono al regime ex legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non commerciali.
Infine, sono inclusi nell’obbligo anche gli enti del Terzo settore e, per la generalità degli enti non commerciali, la comunicazione concerne le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.
Viene chiarito, inoltre, nella citata circolare che devono essere oggetto di comunicazione all’Agenzia tutte le operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, prescindendo dalla natura delle stesse e, in particolare, dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo. La sola limitazione concerne gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, i quali - secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022 - costituiscono oggetto di comunicazione solamente se il loro importo è superiore a 5.000 euro

E’ opportuno evidenziare che, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali italiani (si precisa che per operatori nazionali italiani si intendono i soggetti residenti nel territorio italiano, i soggetti con identificazione diretta ai fini IVA in Italia e quelli con rappresentante fiscale in Italia) verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo - nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) - per i campi obbligatori [si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione», di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA], occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI.

Le specifiche tecniche di invio della comunicazione precisano quanto segue:
  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica indicando nel campo “codice destinatario” il codice “XXXXXXX” (sette volte X);
  • per le fatture passive, ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri, il soggetto italiano è chiamato a emettere un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Deve essere evidenziato che rimane possibile l’integrazione analogica della fattura cartacea ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante Sistema di Interscambio.

Tanto detto, andiamo ad approfondire il tema della tempistica per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni attive poste in essere con soggetti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato.

Termine di trasmissione dei dati delle operazioni attive


Con specifico riferimento alle operazioni attive, la lett. a) dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, dispone che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi
Da quanto detto deriva che l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, non prevede un termine unico per trasmettere i dati, dal momento che lo stesso collega detto termine a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle cessioni o prestazioni.
Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, ha reso chiarimenti sul tema e, nello specifico, ha precisato che:
  1. in caso di cessione intra UE di beni - per la quale la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), in particolare anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi a una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese e invio dei dati operato il 10 novembre 2022);
  2. in caso di prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti non stabiliti in Italia, i dati devono essere trasmessi entro i 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione;
  3. in caso di prestazioni di servizi diverse da quelle generiche (ossia quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972), rese a soggetti non stabiliti in Italia, i dati devono essere trasmessi entro i 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  4. in caso di altre operazioni:
  • cessioni di beni mobili e immobili non territorialmente rilevanti in Italia, i dati devono essere trasmessi entro i 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, con possibilità di avvalersi della fattura differita, ed emissione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, quarto comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972), ma solo in presenza di idoneo documento di trasporto;
  • operazioni triangolari IVA con promotore italiano della triangolazione, i dati devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.

A cura di Wolters Kluwer