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DURC online e ruolo della PEC nella verifica della regolarità contributiva

25/07/2022
DURC online e ruolo della PEC nella verifica della regolarità contributiva
PMIProfessionisti
Per poter partecipare alle gare d’appalto indette dalla PA, ma anche per lavori in ambito privato sottoposti a concessione edilizia/DIA o ancora per poter beneficiare di sussidi e sovvenzioni, bisogna essere in regola dal punto di vista contributivo.
Dal 2015, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, imprese e lavoratori autonomi, enti aggiudicatori e stazioni appaltanti, SOA e banche possono richiedere con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il c.d. DURC online. che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.
In particolare, le banche possono accedere previa delega, l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva nonché, tramite delega delle imprese o dei lavoratori autonomi, può accedere anche “chiunque abbia interesse”. 
La disponibilità dell’esito è comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso al servizio DURC online.

Dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene online e in tempo reale.
Infatti, con l'entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 è stata realizzata la “smaterializzazione” del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), documento che consente di attestare la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.
Per regolarità contributiva s’intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e in tutti gli altri obblighi eventualmente previsti dalla legge. Si sottolinea, comunque, che la semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità contributiva di un’impresa non comporta di per sé sola la sua esclusione da una gara d’appalto o la revoca dell'eventuale aggiudicazione.
Attualmente, tale verifica può essere fatta solo in modalità telematica, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.

Qualora la procedura non fornisse in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvederebbe a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo: ancora una volta, la PEC è stata intesa dal legislatore italiano quale mezzo privilegiato per comunicazioni di estrema importanza e delicatezza.
L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

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Contenuti minimi del DURC

Il sistema DURC online permette di effettuare la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il Documento, generato in formato PDF non modificabile, ha i seguenti contenuti minimi:
  • denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del DURC online.

Accesso al DURC online: l’utilizzo delle PEC

L’accesso al servizio “Durc On Line” avviene solo ed esclusivamente tramite i portali INPS (www.inps.it) ed INAIL (www.inail.it) utilizzando obbligatoriamente SPID, CNS o CIE.
In fase di accesso al Servizio DURC online, il richiedente dovrà registrare l’indirizzo PEC, cui in seguito sarà comunicata la disponibilità dell’esito della verifica di regolarità.
In particolare, ai fini del rilascio dell'abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc OnLine sui sistemi di INPS e INAIL con il profilo “Stazione appaltante/amministrazione procedente”, il dirigente/responsabile deve inviare il “MODULO PER IL RILASCIO ABILITAZIONE CON PROFILO STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE” alla sede INAIL/INPS o Cassa edile competente per territorio, inserendo una serie di dati, primo tra tutti la PEC.
Nelle note del Modulo è specificato che “il modulo compilato e debitamente sottoscritto, unito agli allegati richiesti, deve essere inoltrato ad una qualunque sede territoriale dell’INAIL, dell’INPS o della Cassa edile esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Gli indirizzi PEC delle strutture territoriali sono disponibili sui siti dei tre istituti (www.inail.it, www.inps.it e www.cnce.it).
Una volta selezionato il servizio “Durc On Line”, l’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:
  • Consultazione regolarità,
  • Richiesta regolarità,
  • Liste richieste.
Una volta inviata la richiesta, si avrà una risposta immediata, in tempo reale, che può riportare un esito di due tipi:
  • un esito positivo della verifica di regolarità, il quale genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta;
  • un esito negativo.
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A cura di Wolters Kluwer