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Processo civile telematico, come cambia la notifica degli avvocati tramite PEC

22/03/2023
Processo civile telematico, come cambia la notifica degli avvocati tramite PEC
Professionisti
Saranno applicabili dal 1 marzo 2023 le norme relative al processo civile telematico introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022. Tra le novità l’introduzione “definitiva” dell’Indice IPA tra gli elenchi pubblici validi per individuare l’indirizzo PEC delle PA quale indirizzo cui effettuare la notifica. Per gli avvocati scatta l’obbligo di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale. 


La disciplina del processo telematico si arricchisce di alcune importanti precisazioni che riguardano anche le notifiche via PEC effettuate dagli avvocati. Le novità in tema di processo telematico, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (attuativo della legge delega per l'efficienza del processo civile), saranno applicabili dal 1 marzo 2023.

La notifica alle PA è valida se è effettuata all’IPA 

La notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), che viene quindi confermato quale pubblico elenco valido per individuare l’indirizzo PEC delle PA. 
L’IPA, l’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, è il pubblico elenco di fiducia destinato a contenere le informazioni sulle Pubbliche Amministrazioni e sui Gestori di pubblici servizi: tra le informazioni che gli enti iscritti devono inserire vi è anche il proprio domicilio digitale.

I nuovi obblighi dell’avvocato di notifica via PEC 

In via molto generale si può dire che, con la semplice dotazione di un dispositivo valido di firma digitale e di una procura speciale alle liti previa o contestuale, l’avvocato è pronto per la notifica in proprio via PEC degli atti giudiziari, sempre che “notificante” e “notificato” dispongano di un indirizzo PEC valido e attivo, risultante dai pubblici registri.
Nuovi obblighi in capo all’avvocato in tema di PEC vengono adesso introdotti dal D.Lgs. n. 149/2022. Si prevede l’obbligo, in capo all’avvocato, di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica (posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato):
  • quando il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di un domicilio digitale (indirizzo PEC) risultante dai pubblici elenchi, ovvero
  • nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale.

Se la notifica telematica (via PEC o via SERC) non è andata a buon fine

Se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo (ad esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena), l’avvocato è obbligato ad eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata come stabilito dall’art. 359 dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento. In tale ipotesi, la notificazione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento. 

La disposizione, però - spiega la Relazione illustrativa del provvedimento - circoscrive la fattispecie ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge a iscriversi nel registro INI-PEC (in particolare, imprese e/o professionisti), dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma di cui si è detto. 

Qualora, invece, il destinatario sia un soggetto non tenuto a iscriversi a INI-PEC, ma che ha volontariamente eletto il proprio domicilio digitale, il legislatore delegato ha ritenuto “preferibile, sia pur a costo di un leggero discostamento dal principio di delega, prevedere che in questi casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell’atto. […] La notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell’impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche non sia imputabile al destinatario.”

Notifica cartacea: una facoltà che vale solo se l’avvocato non è obbligato alla notifica via PEC

Lo scenario è quello della notifica in proprio dell’avvocato realizzata con la consegna dell’atto cartaceo nel domicilio del destinatario qualora il destinatario sia un altro avvocato o un procuratore legale, nella sua qualità di domiciliatario di una parte. La novità normativa dettata dal D.Lgs. n. 149/2022 chiarisce che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notifica con consegna di copia dell’atto cartaceo nel domicilio del destinatario, è esercitabile soltanto laddove non operi l’obbligo per l’avvocato di eseguire la notifica via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Novità in vigore dal 1 marzo 2023

Le novità del D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti al 28.02.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

A cura di Wolters Kluwer