Magazine

Quanto è utile la PEC negli atti negoziali recettizi?

17/10/2022
Quanto è utile la PEC negli atti negoziali recettizi?
Privati
La Posta Elettronica Certificata è sempre più utilizzata per le comunicazioni aventi valenza legale tra privati e imprese. In particolare, la PEC si rivela molto utile per trasmettere dichiarazioni, di scienza o negoziali, nei casi in cui la legge richieda che un atto sia portato a conoscenza dei terzi affinché possa produrre i suoi effetti giuridici tipici. Sotto tale profilo, infatti, la PEC costituisce uno strumento di comunicazione idoneo, sulla base del quale fondare la presunzione di conoscenza dei negozi unilaterali recettizi.

Le dichiarazioni dirette a una determinata persona “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario”, a meno che quest’ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia: tanto prevede il Codice civile (art. 1335 rubricato “Presunzione di conoscenza”).

Da ciò emerge quanto sia importante nella quotidianità, nell’ambito dei rapporti tra privati (cittadini e imprese), avere la certezza dell’avvenuta ricezione di un atto o di una lettera, condizione che può essere agevolmente realizzata laddove il mittente decida di effettuare la comunicazione a mezzo PEC, avvalendosi di indirizzi di Posta Elettronica Certificata: in questo caso, l’avvenuta ricezione dell’atto o della lettera inviati dal mittente è dimostrata dalla ricevuta di consegna della spedizione nella casella del destinatario.

Con specifico riferimento all’art. 1335 c.c., la PEC è ritenuto uno strumento di comunicazione idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dei negozi unilaterali recettizi, per le fattispecie in cui la normativa richiede che un determinato atto sia portato a conoscenza di terzi affinché possa produrre i suoi effetti tipici (c.d. atti recettizi): come la lettera raccomandata, la PEC fornisce la prova certa che una determinata dichiarazione è stata spedita all’indirizzo (elettronico) del destinatario. È su questa prova, dunque, che si basa anche la presunzione (relativa) di conoscenza da parte del destinatario del messaggio inviato dal mittente.

Per quali atti unilaterali recettizi può essere utilizzata la comunicazione via PEC

Questo è un elenco aperto di atti unilaterali recettizi che possono essere validamente inviati tramite PEC:
  • la cessione del credito di cui all’art. 1264 c.c. che, ove non espressamente accettata o non altrimenti conosciuta, nei confronti del debitore ceduto produce effetti allorché gli venga notificata:
  • la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.),
  • la comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.),
  • la comunicazione della volontà di dare esecuzione a un contratto con termine essenziale già scaduto (art. 1457 c.c.),
  • la denunzia dei vizi del bene oggetto di compravendita (articoli 1495-1512 c.c.),
  • la comunicazione della disdetta del contratto di locazione (articoli 1596-1597 c.c.),
  • la denunzia delle difformità e dei vizi dell’opera oggetto di appalto (art. 1667 c.c.),
  • la denunzia dei vizi di costruzione dell’opera oggetto di appalto (art. 1669 c.c.),
  • la comunicazione dell’eseguito mandato da parte del mandatario (art. 1712 c.c.),
  • la comunicazione del recesso dal contratto di agenzia (art. 1750 c.c.),
  • la comunicazione di avviso del sinistro all’assicuratore (art. 1913 c.c.).

Attenzione alla firma digitale sugli allegati

Qualora gli atti siano inviati in un file allegato alla PEC e non quale “corpo” della stessa “e-mail”, sarà necessario che a tali atti allegati sia apposta la firma digitale (documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale), dato che “la posta elettronica certificata è concetto ben diverso rispetto alla firma digitale - la PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema che consente di inviare email conferendo valore legale agli allegati ed ai messaggi, mentre la firma digitale è un mezzo elettronico con cui ad un documento elettronico si appone la propria firma, che sostituisce con valore legale la firma autografa” (Cass. n. 12997/2019).

Infatti, continua la Corte di Cassazione, “la PEC garantisce che durante la trasmissione di un messaggio gli allegati non vengano alterati, ma non ne certifica il contenuto verso terzi. Nel caso, infatti, in cui si voglia inviare, insieme al testo dell'e-mail, un file, conferendo allo stesso il valore di originale, sarà necessario utilizzare il sistema di firma digitale sul documento” (Cass. n. 43498/17).

In altre parole, come è ormai noto e pacifico, la trasmissione mediante PEC certifica l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione con certezza sia del mittente sia del destinatario, ma non può certificare la conformità degli allegati, i quali necessariamente dovranno essere sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto.

A cura di Wolters Kluwer


Newsletterbox