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Quando il servizio RENTRI è down: cosa fare in caso di temporanea indisponibilità

11/08/2026
Quando il servizio RENTRI è down: cosa fare in caso di temporanea indisponibilità
L’indisponibilità dei servizi RENTRI costituisce un problema concreto per gli operatori tenuti ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti. Eventi quali malfunzionamenti del sistema, interruzioni dei servizi non riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché temporanee carenze di connettività o di autenticazione digitale rendono necessaria l’adozione di procedure idonee a garantire la corretta gestione documentale e il rispetto degli obblighi normativi. Con i decreti direttoriali n. 319/2025 e n. 25/2026, il MASE ha, pertanto, definito le modalità operative da seguire in tali circostanze, per assicurare la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico e la gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (x-FIR).

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta uno degli strumenti centrali del processo di digitalizzazione della gestione dei rifiuti in Italia. Introdotto dall’art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento RENTRI), il sistema punta a rendere più efficiente la tracciabilità dei rifiuti attraverso strumenti digitali in grado di garantire maggiore trasparenza, controlli più efficaci e una semplificazione degli adempimenti per imprese e operatori.
La progressiva digitalizzazione della documentazione ambientale - dal registro cronologico di carico e scarico al formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (x-FIR) - comporta, però, una crescente dipendenza dai servizi telematici e dalle infrastrutture informatiche che ne consentono il funzionamento. Malfunzionamenti della piattaforma, problemi di connettività o difficoltà nei sistemi di autenticazione possono, infatti, incidere sulla continuità delle attività e sulla corretta gestione degli obblighi documentali.
Per rispondere a queste criticità, il MASE ha introdotto specifiche procedure operative, che consentono agli operatori di continuare a gestire correttamente registri e formulari anche nei casi di temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, garantendo la continuità operativa e il rispetto degli obblighi normativi.

Come gestire gli eventi di indisponibilità del RENTRI 

Per garantire la continuità degli adempimenti anche in presenza di malfunzionamenti o interruzioni dei servizi digitali, il MASE ha adottato due decreti direttoriali, che disciplinano le procedure da seguire nei diversi casi di indisponibilità del RENTRI:
-    il D.dir. 30 ottobre 2025, n. 319 definisce le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI non riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, disciplinando, tra l’altro, la gestione del registro cronologico di carico e scarico durante il periodo di interruzione dei servizi;
Il provvedimento fornisce indicazioni operative sia per gli eventi imprevisti che determinano l'indisponibilità dei servizi, sia per le comunicazioni preventive relative agli interventi programmati di manutenzione, fissando:
  • da un lato, le modalità di comunicazione agli utenti da parte del MASE dei comportamenti da adottare nei casi indicati,
  • dall’altro, le procedure di emergenza o di mitigazione che gli utenti possono/devono adottare. In particolare, la possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI (https://www.rentri.gov.it) e sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it).
Attenzione: l’utilizzo di queste modalità operative è consentito fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancata disponibilità dei servizi, sempre tramite gli stessi portali.

-    il D.dir. 5 febbraio 2026, n. 25 disciplina le procedure da seguire per la gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (x-FIR) nei casi di indisponibilità dei servizi digitali necessari al suo utilizzo. Il provvedimento trova applicazione non solo in presenza di temporanee indisponibilità della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione digitale, ma anche nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI non riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il decreto individua, pertanto, le misure operative necessarie a garantire la continuità delle attività di tracciabilità e la corretta gestione dei formulari digitali anche in situazioni di malfunzionamento o interruzione dei servizi.

Il provvedimento riguarda la fase di movimentazione dei rifiuti - ossia le operazioni di trasporto e conferimento che devono essere accompagnate dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR), in formato digitale o cartaceo - e, sotto tale profilo, disciplina le misure da adottare per la gestione del formulario digitale in tutte le situazioni che ne impediscano il normale utilizzo, comprese sia le indisponibilità dei servizi RENTRI non dovute a manutenzione ordinaria o straordinaria, sia le temporanee indisponibilità della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione digitale, assicurando la continuità delle attività di tracciabilità e il corretto adempimento degli obblighi normativi. Analogamente al D.dir. n. 319/2025, il provvedimento definisce le modalità con cui gli eventi di mancata disponibilità devono essere comunicati agli utenti.

Integrano il decreto due Allegati:
  • l’Allegato 1 disciplina le ipotesi in cui l'indisponibilità dipende dai servizi RENTRI e descrive le modalità operative relative a tre gruppi di casi:
    • i casi di “mancanza di disponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale” (impossibilità di vidimare il FIR digitale, di emettere il FIR digitale, di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto ovvero in fase di accettazione da parte del destinatario);
    • i casi di “mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la chiusura del ciclo di vita del FIR digitale” (impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale e/o di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale mediante i servizi di supporto);
    • i casi di “mancanza di disponibilità dei servizi di firma mediante certificato di firma remota” (impossibilità di scaricare il certificato di firma remota RENTRI; impossibilità di configurare i dispositivi mobili).
  • l’Allegato 2 descrive le modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi l’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza, laddove ciò determini l’impossibilità di emettere il FIR digitale, l’impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto, l’impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario.

Tra i casi di indisponibilità che incidono sulla chiusura del ciclo di vita del FIR digitale, sono contemplate l’impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale e l’impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale.
Nell’Appendice all’Allegato 2, vi è il modello per la Dichiarazione di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale”.
Al verificarsi degli eventi descritti negli Allegati 1 e 2, se ne deve dare comunicazione nella sezione “Avvisi” del RENTRI, consultabile sul portale www.rentri.gov.it.

I due provvedimenti operano su piani complementari: il primo disciplina principalmente la gestione del registro cronologico di carico e scarico in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, il secondo regola la gestione del FIR digitale nelle diverse situazioni che possono impedirne il corretto utilizzo.

In caso di emergenza si torna al formulario FIR cartaceo

Come per il primo caso di indisponibilità verificatosi da quando il RENTRI è divenuto operativo (vedi infra), agli operatori è consentito emettere il FIR di cui all’Allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti da tale decreto. In tale caso, il FIR deve essere gestito secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 59/2023 e, in particolare:
  • la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 6 del citato decreto;
  • gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Attenzione: Per limitare il rischio derivante dall’indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale, è opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo proporzionale al loro fabbisogno di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente.

In tali situazioni, il MASE consente il ricorso al FIR cartaceo quale modalità alternativa di emergenza, con obblighi di stampa, sottoscrizione autografa e, nei casi previsti, comunicazione tramite PEC, senza successiva trasmissione dei dati al RENTRI.

Esempio
Qualora gli operatori non siano in grado di trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel FIR in formato digitale riferito ai rifiuti pericolosi entro la scadenza prevista dalle modalità operative, potranno trasmettere i dati contenuti nel FIR digitale il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento: i servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione, mentre gli operatori compileranno la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2 e la trasmetteranno, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale, l’operatore dovrà garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la relativa verifica.

Il primo caso "vero" di indisponibilità del RENTRI: cosa è successo il 13 febbraio 2026?

Le procedure di emergenza previste dai decreti direttoriali hanno trovato una prima applicazione concreta il 13 febbraio 2026, quando il RENTRI ha registrato il primo caso di parziale e temporanea indisponibilità dei propri servizi.
In tale data, un “avviso” pubblicato sul sito del RENTRI e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha informato gli utenti che, a partire dalle ore 9:00, si dovevano applicare le modalità operative previste dall’Allegato 1 al D.dir. n. 319/2025 e dall’Allegato 1 al D.dir. n. 25/2026. 
Una volta ripristinata la regolare operatività dei servizi, con avviso del 31 marzo 2026 è stata comunicata “la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale, a decorrere dalle ore 00.00 del 14 aprile 2026”. 
In virtù del regime transitorio "a doppio binario" introdotto dal decreto Milleproroghe 2026 (D.L. n. 200/2025), fino al 15 settembre 2026 è possibile usare il formulario cartaceo, in alternativa a quello digitale: l'obbligo di utilizzare in via esclusiva il FIR digitale per gli iscritti scatta, quindi, dal 16 settembre 2026. Sempre fino al 15 settembre 2026, sono “sospese” le sanzioni per la mancata trasmissione dati. 
Alla luce di ciò, nell'occasione, il MASE ha chiarito che, dal 14 aprile al 15 settembre 2026, gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:
  • digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
La scelta tra le due modalità è stata rimessa al produttore/detentore, con l’obbligo di tutta la filiera di usare, poi, la stessa modalità.

A cura di Wolters Kluwer



 
 
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