La fattura elettronica in stato “non consegnata”, che ha superato i controlli del Sistema di Interscambio, ma che non viene consegnata al destinatario per “cause tecniche” non imputabili allo stesso SdI, si considera comunque correttamente emessa. In tal caso, il soggetto emittente deve comunicare tempestivamente al destinatario la disponibilità dell’originale della fattura non consegnata nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, preferibilmente mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.
Il file XML della fattura, una volta predisposto dal fornitore, viene inviato al Sistema di Interscambio, che effettua alcuni
controlli sul documento.
Controlli del Sistema di Interscambio
I controlli riguardano:
- le caratteristiche tecniche del file XML (ad esempio dimensione del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma, conformità del formato fattura),
- il contenuto degli elementi informativi riportati nel medesimo, che deve essere coerente con l’art. 21 del decreto IVA (ad esempio presenza della partita IVA nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, valorizzazione dell’aliquota IVA in caso di codice natura relativo ad un’operazione non soggetta ad imposta o, all’opposto, valorizzazione di un’aliquota IVA pari a zero in assenza di un codice natura relativo ad un’operazione non soggetta ad imposta, ecc.).
Il Sistema di Interscambio deve effettuare i controlli e comunicare l’
eventuale scarto al soggetto emittente
entro cinque giorni.
Fattura scartata: si considera non emessa
La fattura elettronica contenuta nel file
scartato dal Sistema di Interscambio (e quindi in stato “
scartata”) si considera
non emessa, ma il soggetto emittente ha comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una
nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni, tenuto conto che la data di trasmissione è nota al Sistema di Interscambio.
Sul punto, la circolare n. 13/E del 2018 ha chiarito che la fattura scartata deve essere trasmessa, preferibilmente, con la
stessa data e numerazione del documento originario. Laddove, tuttavia, ciò non sia possibile, come nel caso in cui il cedente/prestatore abbia emesso ulteriori fatture, occorre, alternativamente:
- emettere una fattura con una nuova numerazione e datazione che risulti comunque collegata al documento precedentemente scartato, stornato con una variazione contabile interna;
- emettere una fattura con una specifica numerazione da cui emerga che il documento risulta rettificativo del precedente (es. “1/R” o “1/S”), annotata in un apposito sezionale.
Fattura non consegnata: si considera emessa
In caso di
esito positivo dei controlli, il Sistema di Interscambio:
- trasmette la fattura elettronica al destinatario e, se il recapito è avvenuto con successo, invia al soggetto emittente la ricevuta di consegna della fattura, contenente la data di ricezione da parte del destinatario (la fattura assume lo stato di “consegnata”);
- nel caso in cui il recapito non sia possibile, rende disponibile al destinatario la fattura elettronica nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, informando il soggetto emittente del mancato recapito, affinché comunichi al destinatario che il documento è a sua disposizione nell’area riservata (la fattura è in stato “non consegnata”).
Sia le ricevute di consegna che di mancata consegna
attestano che la fattura è emessa ed è, quindi, rilevante agli effetti dell’IVA (così il provvedimento n. 89757/2018).
Ricapitolando, nel caso in cui il canale di ricezione scelto dal destinatario per ricevere le fatture elettroniche non sia disponibile per “
cause tecniche”
non imputabili al Sistema di Interscambio (ad esempio casella PEC piena o non attiva; canale telematico non attivo o funzionante), la fattura assume lo stato “
non consegnata”, ma viene considerata regolarmente emessa e viene recapitata secondo le seguenti modalità:
- la fattura viene messa a disposizione del destinatario nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- il Sistema di Interscambio ne dà comunicazione al soggetto emittente con la ricevuta di “mancata consegna”;
- il soggetto emittente comunica tempestivamente al destinatario la disponibilità dell’originale della fattura nella predetta area riservata anche, preferibilmente, mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura al destinatario,
- il Sistema di Interscambio mette a disposizione del soggetto emittente un duplicato informatico della fattura elettronica nell’apposita area del portale “Fatture e Corrispettivi” riservata a quest’ultimo.
A cura di Wolters Kluwer