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e-fattura con TD26 per i passaggi interni di beni e servizi tra attività separate

28/07/2021
e-fattura con TD26 per i passaggi interni di beni e servizi tra attività separate
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I passaggi di beni e servizi tra attività separate devono essere assoggettati a IVA se diretti a un’attività soggetta a detrazione ridotta o forfetizzata. Per essi è previsto l’obbligo di fatturazione in funzione del valore normale dei beni e servizi, utilizzando a tal fine il Tipo Documento TD26, sia come fattura che come autofattura. Fermo restando che, in entrambi i casi, i campi destinati al cedente/prestatore e al cessionario/committente devono essere compilati riportando i dati del medesimo soggetto, cioè del cedente/prestatore.

Nell’ipotesi di applicazione separata dell’IVA, l’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina l’attrazione all’ambito impositivo dei passaggi interni di beni e servizi da una ad altra attività per cui l’IVA è applicata separatamente.

Obbligo di fatturazione per i passaggi interni di beni e servizi

Per i passaggi interni dei beni tra attività separate, si applicano le disposizioni dell’art. 21 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni nei registri IVA devono essere eseguite nello stesso mese. I passaggi di servizi all’attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi.
In sostanza:
  • i passaggi di beni tra attività separate devono essere assoggettati ad IVA, con obbligo, quindi, di fatturazione con riferimento al loro valore normale e di annotazione nei registri delle fatture emesse e degli acquisti entro lo stesso mese;
  • i passaggi di servizi tra attività separate, qualora vengano eseguiti nei confronti di attività soggetta a detrazione ridotta (in quanto soggetta all’applicazione della regola del pro rata generale) o forfetizzata (in applicazione, per esempio, di un regime speciale) sono soggetti a IVA, con obbligo di fatturazione, con riferimento al loro valore normale, e di registrazione, con l’avvertenza che tali operazioni, in mancanza del pagamento di un corrispettivo, si considerano effettuate nel momento in cui sono rese.
L’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, mentre limita esplicitamente la rilevanza ai fini impositivi dei passaggi interni di servizi tra attività separate alla condizione che gli stessi servizi siano diretti ad un’attività soggetta a detrazione ridotta o forfetizzata, non prevede espressamente un’analoga condizione per quanto riguarda la rilevanza agli effetti impositivi dei passaggi interni di beni tra attività separate.

Beni e servizi diretti a un’attività soggetta a detrazione ridotta o forfetizzata

La normativa IVA comunitaria (direttiva n. 2006/112/CE) disciplina i passaggi tra attività separate agli articoli 18, lettera a), e 27, vale a dire nell’ambito delle operazioni senza corrispettivo assimilate a cessioni di beni a titolo oneroso e prestazioni di servizi verso corrispettivo.
Dall’esame di tali disposizioni emerge che, tanto per i passaggi interni di beni che per quelli di servizi tra attività separate, la rilevanza ai fini impositivi può essere prevista solo quando il bene o il servizio “passi” a un’attività che conferisce il diritto alla detrazione dell’IVA in misura inferiore rispetto alla misura del diritto alla detrazione conferito dall’attività dalla quale il bene o il servizio viene “passato”.
Solo in tali ipotesi, infatti, la rilevanza impositiva agli effetti dell’IVA dei passaggi interni tra attività separate è giustificata dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di applicazione dell’IVA e la conseguente neutralità dell’imposta.
Ciò ha luogo, per esempio, nel caso in cui l’imposta assolta sull’acquisto del bene o del servizio oggetto di passaggio sia stata detratta ed il passaggio avvenga rispetto a un’attività che, invece, non conferisce (o conferisce in misura più limitata) il diritto alla detrazione.
Al contrario, nessuna rilevanza impositiva può essere prevista qualora il passaggio di beni o servizi avvenga tra attività che conferiscono (ovvero limitano o precludono) in uguale misura il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui beni e i servizi acquistati o prodotti.
È quanto si verifica ad esempio:
  • nel caso di passaggio di beni o servizi da un’attività che dà luogo ad operazioni che conferiscono il diritto integrale alla detrazione ad un’attività che parimenti dà luogo ad operazioni che conferiscono il diritto integrale alla detrazione;
  • nel caso di passaggio di beni o servizi da un’attività per la quale è stata esercitata l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 a un’attività dove, parimenti, è stata esercita l’opzione di cui al medesimo art. 36-bis.
Per l’esigenza di compatibilità con le previsioni della direttiva n. 2006/112/CE, anche relativamente alla disciplina dei passaggi interni di beni tra attività separate, recata dall’art. 36, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, la rilevanza agli effetti dell’IVA deve essere subordinata - al pari di quanto esplicitamente stabilito dalla norma con riferimento ai passaggi interni di servizi - alla condizione che i beni siano diretti a un’attività soggetta a detrazione ridotta o forfetizzata, nonostante la disposizione in esame non contenga in via espressa alcuna specificazione in merito a tale condizione.

Codice TD26

L’Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 37 del 27 novembre 2018, aggiornata il 23 aprile 2021, ha confermato che le fatture relative ai passaggi interni di beni e servizi seguono le regole ordinarie e, quindi, vanno trasmesse all’emittente mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
È stato, infatti, specificato che:
- le fatture relative ai passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI;
- deve essere utilizzato il Tipo Documento TD26 “Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. 633/72)” in cui, nei campi destinati al cedente/prestatore e al cessionario/committente, vanno riportati i dati del soggetto che trasmette.
Nella versione 1.3 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente/prestatore emette un’autofattura per i passaggi interni, inviandola al SdI con Tipo Documento TD26 e che, pertanto, ai fini della compilazione del documento, nei campi relativi al cedente/prestatore e al cessionario/committente vanno riportati i dati del cedente/prestatore emittente.
Si desume, quindi, che, per i passaggi interni di beni e servizi, il Tipo Documento TD26 può essere utilizzato sia come fattura che come autofattura, fermo restando che, in entrambi i casi, i campi destinati al cedente/prestatore e al cessionario/committente devono essere compilati riportando i dati del medesimo soggetto, cioè del cedente/prestatore.


A cura di Wolters Kluwer