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Fatturazione Elettronica: i codici da indicare per qualificare emittenti e operazioni

04/12/2019
Fatturazione elettronica: i codici da indicare per qualificare emittenti e operazioni
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Nella predisposizione del file XML della fattura elettronica occorre prestare particolare attenzione alla corretta identificazione del regime fiscale del soggetto emittente e della natura dell’operazione che si pone in essere. Ad esempio, nel caso di cessioni di beni a un soggetto passivo francese, qualora si decida di emettere la fattura elettronica occorre riportare il codice N6 per indicare che si tratta di un’operazione soggetta al meccanismo del reverse charge. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche nel caso in cui un’impresa renda servizi di pulizia ad una società italiana.
 
L’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono essere documentate esclusivamente mediante l’emissione della fattura in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).
Uno degli elementi di primaria importanza che occorre indicare nel file XML è senza dubbio il regime fiscale adottato dal soggetto emittente. L’indicazione deve essere fornita evidenziando un apposito codice da scegliersi tra i 18 presenti nelle specifiche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.

Regime fiscale adottato dal soggetto emittente

Il soggetto passivo che determina l’imposta secondo modalità ordinarie, liquidandola mensilmente o trimestralmente, riporterà, nel campo “Regime Fiscale”, il codice “RF01”.
La locuzione “Ordinario”, associata a questo codice, non dovrebbe intendersi riferita al regime di contabilità - ordinario o semplificato - ma a quello adottato ai fini IVA.
 
Regime fiscale del soggetto emittente Codice
Ordinario RF1
Contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, legge n. 244/2007) RF2
Agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972); RF04
Vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) RF05
Commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) RF06
Editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) RF07
Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) RF08
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) RF09
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972) RF10
Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972) RF11
Agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991) FR12
Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973) RF13
Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995) RF14
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995) RF15
IVA per cassa P.A. (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) RF16
IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012) RF17
Altro RF18
Forfettario (art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014) RF19

La natura dell’operazione

Sempre restando nell’ambito delle codifiche tipiche della fattura elettronica, un altro elemento cui occorre prestare particolare attenzione in fase di predisposizione del file XML è la corretta indicazione della natura dell’operazione posta in essere.
In particolare, i codici che possono essere utilizzati sono i seguenti:
 
  • N1: operazioni escluse ex art.15 (i.e. spese sostenute in nome e per conto del cliente);
  • N2: operazioni non soggette ad IVA;
  • N3: operazioni non imponibili (i.e. esportazioni);
  • N4: operazioni esenti ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972;
  • N5: operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura; (i.e. editoria, beni usati);
  • N6: applicazione del meccanismo del reverse charge sia interno (i.e. cessioni di tablet, pc; servizi di pulizia) che esterno (i.e. acquisti extra-UE autofattura; cessioni intra-UE)
  • N7: operazioni con IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f-g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972, rese nei confronti di privati consumatori).
Questi dati sono talmente importanti che, per chi adotta software di fatturazione elettronica proposte da intermediari, vengono richiesti come obbligatori.
In alcuni casi, invece, l’indicazione del regime fiscale e dell’esigibilità IVA rappresenta un’impostazione fondamentale del software.
È il caso della Fatturazione Elettronica di Aruba, ad esempio, in cui la definizione del regime fiscale e dell’esigibilità IVA sono due passaggi richiesti anche nella configurazione iniziale del servizio.
 
Questi dati, pur essendo modificabili in ogni momento dall’apposita sezione “Configurazione”, consentono al cedente di indicare un regime fiscale ed un sistema IVA di default, che verranno così compilati in automatico all’interno di tutti i file XML generati con il software.
 
Per quanto riguarda la natura dell’operazione, invece, questo diventa un dato fondamentale da compilare nel caso in cui l’aliquota IVA relativa all’operazione o al prodotto per cui si sta emettendo fattura non viene indicata o è uguale a 0.
In tal caso, infatti, è necessario aggiungere una “motivazione” per la mancata impostazione dell’aliquota IVA.
 
A cura di Wolters Kluwer