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Fatturazione elettronica verso San Marino: cambiano le regole

27/10/2021
Fatturazione elettronica verso San Marino: cambiano le regole
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Dal 1° ottobre 2021, per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei clienti di San Marino la fattura (nonché la nota di variazione) è emessa su base volontaria in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio.

La disciplina, agli effetti dell’IVA, dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino è stata ridefinita dal D.M. 21 giugno 2021, con effetto dal 1° ottobre 2021.
In particolare, è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San Marino, prevedendo un periodo transitorio - dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 - durante il quale le fatture elettroniche potranno essere emesse su base volontaria. Dal 1° luglio 2022, gli operatori economici saranno, invece, tenuti ad emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico, salvo specifiche deroghe. Con l’emissione della fattura elettronica sarà escluso l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Cessioni di beni verso San Marino

Riguardo alle cessioni di beni verso San Marino, soggette al regime di non imponibilità IVA, le fatture emesse in formato elettronico riportano:
  • nel campo identificativo fiscale il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
  • nel campo “natura” del codice IVA il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”);
  • nel campo “codice destinatario”, il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.
Le fatture elettroniche in esame sono, quindi, trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino, il quale:
  • verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione;
  • convalida la regolarità della fattura;
  • comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
È il caso di osservare che, nella disciplina in vigore fino al 30 settembre 2021, la fattura poteva essere emessa in formato cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 2 e ss. del D.M. 24 dicembre 1993, ma anche in formato elettronico, riportando, oltre all’identificativo fiscale del cessionario sammarinese e il codice natura “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”). Come codice destinatario, tuttavia, diversamente dalla nuova disciplina, doveva essere usato quello convenzionale per le operazioni transfrontaliere (“XXXXXXX”).
Peraltro, l’utilizzo del formato elettronico, idoneo ad escludere l’obbligo di riportare l’operazione nell’esterometro”, non evitava l’emissione in formato cartaceo delle ulteriori copie della fattura previste dall’art. 1 del D,M. 24 dicembre 1993.

Emissione della fattura cartacea per operatori italiani non obbligati alla fatturazione elettronica

Gli operatori italiani, che per le cessioni di beni spediti o trasportati verso San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo. La fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
L’operatore italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, ne dà comunicazione, al medesimo Ufficio tributario e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; se, entro trenta giorni, non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, emette nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Cessioni di beni verso l’Italia

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento equipollente, sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al SdI, che le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Fattura elettronica con addebito d’imposta

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario di San Marino, il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo Ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
A sua volta, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino.
In caso di:
  • mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti;
  • versamenti carenti, l’Ufficio tributario di San Marino provvede alla relativa integrazione;
  • versamenti eccedenti, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’Ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.
L’esito positivo del controllo da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento può operare la detrazione dell’imposta se ne sussistono le condizioni.

Fattura elettronica senza addebito d’imposta

Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.

Emissione della fattura cartacea

Gli operatori economici sammarinesi, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento equipollente, emettono la fattura in formato cartaceo, anche in modalità semplificata.
Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese:
  • emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
  • presenta all’Ufficio tributario di San Marino le predette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari;
  • consegna all’Ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA che risulta dovuta;
  • trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’Ufficio tributario di San Marino che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
A sua volta, l’Ufficio tributario di San Marino, al quale pervengono i documenti di cui sopra:
  • acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta i corrispondenti elenchi riepilogativi;
  • entro quindici giorni, riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo Ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.
Il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:
  • controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino;
  • restituisce all’Ufficio tributario di San Marino l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’Ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
  • trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.
In caso di:
  • mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti;
  • versamenti carenti, l’Ufficio tributario di San Marino provvede alla relativa integrazione;
  • versamenti eccedenti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’Ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.
L’operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese nel registro degli acquisti e può operare la detrazione dell’imposta se ne sussistono le condizioni.

Fattura cartacea senza addebito d’imposta

Se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:
  • emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
  • presentano all’Ufficio tributario di San Marino le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
  • trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.
A loro volta, gli operatori economici italiani:
  • assolvono l’imposta con il meccanismo del reverse charge, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
  • annotano le fatture nei registri delle fatture emesse e degli acquisti e possono operare la detrazione dell’imposta se ne sussistono le condizioni.

Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sammarinesi, la fattura - riportante la dicitura “operazione non soggetta” ex art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 - può essere emessa in formato elettronico tramite il SdI, che la trasmette all’Ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

A cura di Wolters Kluwer