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L’IVA light per il noleggio di beni anti-Covid

01/03/2021
L’IVA light per il noleggio di beni anti-Covid
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Al noleggio di beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 si applica la stessa aliquota IVA prevista per la corrispondente cessione. Di conseguenza, le prestazioni di noleggio effettuate dal 1° gennaio 2021 sono soggette a IVA con l'aliquota ridotta del 5%, a meno che i beni in questione siano destinati a soggetti invalidi: in tal caso potrebbe applicarsi l'aliquota di maggior favore del 4%.

L’emergenza causata dal Covid-19 ha fatto incrementare le richieste non solo di acquisto, ma anche di noleggio di beni indispensabili a fronteggiare la pandemia, come le attrezzature biomedicali.

Ma quali sono questi beni anti-Covid?

L’art. 124 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto un elenco di beni da assoggettare a IVA con l’aliquota ridotta del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021, tra i quali rientrano, a titolo di esempio:
  • i ventilatori polmonari
  • gli ecotomografi portatili
  • gli elettrocardiografi
  • i tomografi computerizzati.
Nulla è stato specificato in merito all’aliquota IVA applicabile al noleggio di questi beni, sia per i contratti stipulati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), sia per quelli stipulati dopo il 19 maggio 2020.

Il dubbio sul trattamento impositivo si pone non solo per le fatture dei canoni di noleggio con data compresa tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, ma anche per quelle con data decorrente dal 1° gennaio 2021.
Per le prime, si tratta ancora di capire se sia applicabile il regime di esenzione con diritto alla detrazione (“aliquota zero”), mentre per le seconde occorre stabilire se trovi applicazione la nuova aliquota agevolata del 5%.

Quali aliquote IVA applicare?

L’aliquota IVA del 5% si applica alle prestazioni di noleggio effettuate dal 1° gennaio 2021, vale a dire a quelle per le quali la fattura dei canoni (o il relativo pagamento) è emessa a partire dal 1° gennaio 2021.

Come osservato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 585 del 2020, per le medesime operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 è possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 4% se ricorrono le condizioni prevista dal n. 41-quater) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

È il caso, per esempio, del noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati a soggetti invalidi.

Quando si considerano effettuate le prestazioni di noleggio

Per quanto riguarda la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si applica il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta del 5%, utili indicazioni sono state fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di risposta ad interpello.
Dalla risposta n. 528 del 2020 si desume che occorre fare riferimento al momento in cui l’operazione si considera effettuata in base ai parametri dettati dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, mentre non è rilevante la data della conclusione del contratto.
Ne consegue che le prestazioni di noleggio si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, mentre le stesse prestazioni si considerano effettuate alla data della fattura, se emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo.

Prestazioni di noleggio assimilate alle cessioni

Il riferimento puntuale alle “cessioni di beni”, contenuto nel decreto Rilancio, porterebbe a ritenere che dall’esenzione siano escluse le prestazioni di servizi, che il dato letterale della disposizione non cita esplicitamente.
Invece, va considerato che, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA, le prestazioni di noleggio sono assimilate alle cessioni.

L’art. 16, comma 3, del decreto IVA, infatti, si propone di uniformare il trattamento dell’acquisto di un bene, ai soli effetti dell’aliquota applicabile, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico sottostante.
In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 2020, specificando, in via esemplificativa, che la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria è imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre è esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020.

Obbligo di fattura elettronica

Per le prestazioni di noleggio è obbligatorio ricorrere alla fattura elettronica, che deve essere emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

A cura di Wolters Kluwer