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Nuove regole per la e-fattura nelle vendite a distanza intracomunitarie di beni

09/09/2021
Nuove regole per la e-fattura nelle vendite a distanza intracomunitarie di beni
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Dal 1° luglio 2021, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021, il regime impositivo è collegato, dal punto di vista territoriale, alla soglia complessiva di 10.000 euro annui e la fatturazione dipende dal superamento o meno di tale soglia e dall’eventuale adesione del fornitore al regime speciale OSS-UE.

Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni a favore di privati consumatori non è qualificante il mezzo attraverso il quale tali cessioni si realizzano, ma la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo dei beni.

Cos’è una “vendita a distanza intracomunitaria di beni”

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2021, il novellato art. 38-bis del D.L. n. 331/1993 stabilisce che, per “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o di organismi internazionali o consolari, oppure, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Cosa cambia dal 1° luglio 2021?

Per semplificare gli oneri per le imprese di ridotte dimensioni, con le modifiche introdotte con effetto dal 1° luglio 2021, per le vendite a distanza di beni a privati consumatori è stato superato il precedente sistema che prevedeva la realizzazione di una cessione nello Stato membro di destinazione dei beni al superamento della soglia di protezione stabilita di volta in volta da quest’ultimo Stato.  Con la nuova normativa è stata fissata un’unica soglia di 10.000 euro complessivi, da intendersi comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni ed anche di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate a distanza in tutti gli Stati comunitari diversi da quello di stabilimento del fornitore/prestatore.
Se, nel corso dell’anno, il limite viene superato si rientra nel regime di tassazione Iva del Paese di destinazione, altrimenti si applica quello del Paese del fornitore. In ogni caso gli operatori, anche in base alle nuove disposizioni, possono optare per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni anche se le vendite a distanza effettuate non hanno superato la suddetta soglia di 10.000 euro. In tal caso la decisione è vincolante per due anni civili.

Come si fatturano le vendite a distanza intracomunitarie di beni

In via generale, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni e, in caso di applicazione dei regimi speciali, trovano applicazione le norme applicabili nello Stato membro in cui è identificato il fornitore ai fini dei predetti regimi.

È previsto, tuttavia, l’obbligo di emissione della fattura per le vendite a distanza intracomunitarie di beni sopra soglia, eccetto che nei casi in cui il soggetto passivo si avvalga del regime speciale OSS-UE, introdotto dal 1° luglio 2021. Tale regime consente di gestire gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA relativi a tali operazioni in maniera centralizzata e digitale nello Stato membro di identificazione del fornitore.
L’art. 46, comma 3, del D.L. n. 331/1993 conferma che, anche da tale data, se la soglia di 10.000 euro è stata superata o è stata esercitata l’opzione per l’imponibilità nello Stato membro di destinazione, le vendite a distanza intracomunitarie di beni devono essere fatturate con il titolo di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lettera b), D.L. n. 331/1993.

In via di principio, per le vendite a distanza sopra soglia deve essere adempiuto l’obbligo comunicativo attualmente previsto per le operazioni transfrontaliere (esterometro). Tuttavia, la comunicazione può essere sostituita dalla trasmissione al Sistema di Interscambio della fattura in formato XML, compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX” e riportando il codice natura N3.2.

Al di sotto della soglia di 10.000 euro annui, invece, le vendite a distanza assumono natura interna e, per esse, opera l’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione fiscale sostitutiva, compresa la trasmissione telematica dei corrispettivi, previsto per le vendite per corrispondenza.
Di contro, in caso di applicazione del regime OSS-UE, è previsto l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti dall’obbligo di presentare, per ciascun trimestre dell’anno, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, un’apposita dichiarazione dalla quale risultino, tra l’altro:
  • l’ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni rientranti nel regime speciale distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’IVA;
  • le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l’IVA è dovuta;
  • l’ammontare dell’IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta.

A cura di Wolters Kluwer