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Vendita di pc e tablet: il rinnovo del reverse charge fa i conti con l’e-fattura

22/10/2019
Reverse charge su PC e tablet prorogato al 30 giugno 2022
PMIPrivatiProfessionisti
Le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale, scontano l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge. L’applicazione del reverse charge è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 e si trova così a dover fare i conti con l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e con le problematiche connesse all’integrazione delle fatture ricevute per tali acquisti.

La proroga fino al 30 giugno 2022 dell’applicazione del meccanismo del reverse charge nelle cessioni di telefonini, tablet, laptop, console da gioco, microprocessori, energia e certificati verdi deve fare i conti con l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Reverse charge sulle vendite di PC e tablet

Prima di tali modifiche, l’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 prevedeva l’applicazione del reverse charge alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”.
Il D.Lgs. n. 24/2016 - adottato in attuazione della direttiva n. 2013/43/UE - ha modificato il contenuto di tale comma. A seguito di tali rettifiche, a decorrere dal 2 maggio 2016, in caso di acquisto di “console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2018, come disposto dal successivo comma 8.

Intervenendo in materia, con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, riguarda soltanto le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Il reverse charge non trova, invece, applicazione per la fase del commercio al dettaglio, la cui attività è di regola caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l'applicazione dell'inversione contabile, in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.
Con riguardo all’ambito oggettivo, il reverse charge è applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:
  • console da gioco (NC 9504 50 00);
  • tablet PC (NC 8471 30 00);
  • Laptop (NC 8471 30 00).

Proroga al 2022

L’applicazione del reverse charge a tali cessioni avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia, il D.L. n. 119/2018 ne ha prorogato l’applicazione fino al 30 giugno 2022.
Di conseguenza il reverse charge si deve coordinare con l’obbligo generalizzato di fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

e-fattura e reverse charge

Il soggetto cessionario/committente riceve una fattura elettronica che è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile e deve essere appositamente registrata del registro IVA vendite ed IVA acquisti.
Dato che la fattura elettronica veicolata tramite il Sistema di Interscambio è immodificabile, al fine di assolvere al reverse charge l’Agenzia delle Entrate (già con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018) ha precisato che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere individuata nella predisposizione di un altro documento (autofattura), da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Tale soluzione ha trovato conferma anche nella successiva circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ove l’Agenzia ha espressamente chiarito che nell’ipotesi di reverse charge interno (i.e. cessioni di PC a soggetti passivi IVA) e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento al Sistema di Interscambio, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

In altri termini (come indicato anche nella FAQ n. 72 diffusa dall’Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2019), alla fattura originale ricevuta in formato elettronico è possibile allegare un’autofattura che viene emessa per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge che deve riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD01”.

A cura di Wolters Kluwer


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