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DURC di congruità nei lavori edili: dal 1° marzo 2023 il “memento” arriva con un alert automatico via PEC

06/07/2023
DURC di congruità nei lavori edili: dal 1° marzo 2023 il “memento” arriva con un alert automatico via PEC
EnterprisePMIProfessionisti
A partire dal 1° marzo 2023, è entrato a regime il sistema di alert automatico per la verifica della congruità della manodopera per tutti i cantieri edili, pubblici e privati, conformemente agli obblighi previsti per il cd. DURC di congruità dello specifico contratto, disciplina che è andata a integrarsi con quella del cd. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Grazie a un applicativo online della CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), l’impresa affidataria (e il committente, per gli appalti pubblici) viene avvisata in automatico via PEC che l’appalto è soggetto a verifica della congruità - verifica, cioè, dell’adeguatezza tra l’importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera - da richiedere con l’ultimo SAL (Stato di Avanzamento Lavori) e prima del saldo finale: lo scopo è quello di ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera, nell’intento di contrastare l’utilizzo del lavoro “nero” ed evitare irregolarità assicurative e contributive.

Alert automatico

Le parti sociali nazionali dell'edilizia (tra cui figura anche l’ANCE), il 7 dicembre 2022, hanno sottoscritto un Accordo Nazionale, che ha introdotto, tra l’altro, una procedura di alert in base alla quale, a partire dal 1° marzo 2023, viene inviato tramite PEC (posta elettronica certificata) un “messaggio automatico per tutti i cantieri edili:
  • pubblici e privati;
  • avviati dal 1° marzo 2023 o ancora aperti a tale data;
  • già inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect,
al fine di rammentare ai soggetti coinvolti di essere tenuti alla richiesta di attestazione di congruità.
In sintesi, ecco cosa accade.
A seguito dell’invio della Denuncia di Nuovo L​avoro (DNL) alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, viene trasmesso in automatico un messaggio PEC, indirizzato all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), per ricordare che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità - tra l’importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera - da richiedere come previsto dal D.M. 25 giugno 2021, n. 143:
  • in occasione della presentazione dell’ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) da parte dell’impresa affidataria;
  • prima di procedere al saldo finale da parte del committente.
L’alert viene “spedito” sotto forma di PEC, tramite un applicativo online della CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili).
Non si tratta di un singolo avviso, ma:
  • l’invio dell’alert viene ripetuto all’impresa affidataria ogni terzo giorno del mese (3 aprile, 3 maggio, ecc.) dal sistema Edilconnect, che invierà un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri, così da permetterne il costante monitoraggio;
  • per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 giorni prima della fine dei lavori, viene inviato un messaggio per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, occorre richiedere l’attestazione di congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della suddetta attestazione.
Quando verrà chiuso il cantiere, qualora non sia stata richiesta l’attestazione di congruità, ci si troverà davanti a due situazioni possibili:
  • in caso di “Cantiere congruo”, la Cassa Edile inviterà via PEC l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale, oppure a scaricarla dal sito https://www.congruitanazionale.it;
  • in caso di “Cantiere non congruo”, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (ad esempio, chiusura del cantiere 16 aprile → 1° giugno), la Cassa Edile invierà via PEC una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), per segnalare la mancata congruità e la mancata richiesta di attestazione. Tale messaggio PEC preciserà che, in caso di mancata regolarizzazione e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento di quella PEC, l’impresa affidataria sarà segnalata come irregolare nella Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), con conseguenti impatti negativi sulle successive verifiche di regolarità contributiva (DURC On Line).
Quest’ultima fase sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a partire dal 1° marzo 2023.

DURC, DURC On Line (DOL) …

Il “documento unico di regolarità contributiva” (DURC) è il documento che attesta la regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, a Casse Edili.
Dal 1° luglio 2015, chiunque vi abbia interesse può verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di tali enti, utilizzando il servizio “DURC On Line” (DOL).
Per regolarità contributiva si intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e in tutti gli altri obblighi eventualmente previsti dalla legge. 
La verifica può essere fatta solo in modalità telematica, indicando esclusivamente:
  • il codice fiscale del soggetto da verificare e
  • l’indirizzo PEC al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta. 
Se il soggetto risulta regolare, viene emesso dal sistema un documento in formato pdf, denominato DURC On Line, che vale 120 giorni dalla data dell’interrogazione. 
Il DURC On Line sostituisce a ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal D.M. 24 ottobre 2007 (abrogato dal D.M. 30 gennaio 2015), previsto:
  1. per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  2. nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  3. per il rilascio dell’attestazione SOA;
  4. per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Essere in regola dal punto di vista contributivo è necessario per potere partecipare alle gare d’appalto indette dalla P.A., ma anche per lavori in ambito privato sottoposti a concessione edilizia/DIA o, ancora, per potere beneficiare di sussidi e sovvenzioni.

… e DURC di congruità

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, è stato elaborato il cd. “DURC di congruità”, laddove il DURC ricomprende la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Nella sua prima fase di applicazione, lo strumento si applica agli appalti di lavori in edilizia.
Tramite il “DURC di congruità” si vuole verificare se il numero dichiarato degli operai che lavorano in ogni cantiere è sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto e se il pagamento dei corrispettivi risulta congruo, oppure se vi sono contraddizioni.
Tale congruità per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile e i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute. 
Pertanto, con il cd. decreto “Semplificazioni” (art. 8, comma 10-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), al DURC è stato aggiunto il “DURC di congruità” dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, documento che è stato disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143. 
Attraverso la verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, si mira a combattere i fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei a orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori, sia sotto il profilo retributivo, che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza: semplificando, dunque, si parla di “DURC di congruità” proprio per sottolineare che tale strumento mira a valutare, grazie a un sistema di calcolo automatico, se i costi della manodopera sono proporzionati all’incarico affidato.
La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici, sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella tabella allegata all'Accordo sottoscritto il 10 settembre 2020 da tutte le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Qualora non venisse riscontrata la congruità, vengono inviate tramite PEC le istruzioni sulla regolarizzazione nel messaggio PEC “Invito alla regolarizzazione”.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, viene a incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC On Line per l’impresa affidataria.
 
Certificato di congruità DURC On Line (DOL)
È riferito al singolo appalto e a tutti i soggetti in esso operanti (edili), pur rilevando l’eventuale irregolarità nei confronti dell’impresa affidataria (emissione del successivo DOL irregolare) È relativo alla singola impresa e alla regolarità della stessa rispetto a INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse
Fonte: CNCE, La Congruità della manodopera in edilizia CNCE_Edilconnect (ultimo aggiornamento gennaio 2023)


A cura di Wolters Kluwer