Magazine

Edilizia: e-fattura per la ditta individuale in regime forfettario

25/07/2022
Edilizia: e-fattura per la ditta individuale in regime forfettario
Professionisti
Le ditte individuali che operano nel settore edile che hanno optano, avendone i requisiti, per il regime forfettario, a decorrere dal 1° luglio 2022 saranno tenute obbligatoriamente ad emettere la fattura elettronica, laddove nell’anno precedente a quello nel quale rendono le loro prestazioni abbiano conseguito ricavi superiori a 25.000 euro. L’emissione della e-fattura comporta la necessità di verificare le condizioni per applicare il meccanismo del reverse charge.

L’articolo 18 del D.L. n. 36/2022 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali e artigiani) che hanno aderito al regime forfettario, a decorrere dal 1° luglio 2022, laddove nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a € 25.000. Dal 1° gennaio 2024 tale obbligo diventerà generalizzato. Non solo: l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà anche la necessità di procedere alla loro conservazione elettronica, secondo quanto disposto dall’art. 39 del decreto IVA.

Pertanto, una ditta individuale in regime forfettario:
  • dal 1° luglio 2022 è obbligata alla fattura elettronica B2B;
  • riceve, le fatture elettroniche dai propri fornitori.

Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di appaltatori e subappaltatori nel settore edile

La ditta individuale che opera come subappaltatrice nell’ambito del settore edile deve fatturare le prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
In base all’articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto IVA, il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Requisiti per l’applicazione del reverse charge nel settore edile
  • Requisito soggettivo: il primo appaltatore e il subappaltatore (nonché l’altro subappaltatore che eventualmente lo precede nella catena) devono svolgere una prestazione che sia riconducibile a una delle attività contenute nella sezione F della Tabella ATECO 2007 (codici che vanno da 45.11.2 a 45.50.0);
  • Requisito oggettivo: interventi edilizi (costruzione, ristrutturazione, recupero, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori di riparazione o ripristino …) in cui partecipano tre o più soggetti;
  • Rapporti tra le parti: deve trattarsi di rapporti tra il primo appaltatore (o appaltatore principale) e un subappaltatore ovvero di rapporti tra subappaltatori, e non interessa mai il rapporto tra il committente originario degli interventi (cioè il proprietario del terreno o del fabbricato che acquisisce la proprietà dei beni incorporati nell’opera realizzata) e il primo appaltatore;
  • Tipologia di contratto: contratti di appalto o d’opera e non di fornitura o di fornitura con posa in opera.
 
Pertanto, se una ditta individuale che opera come subappaltatrice emette la fattura elettronica per i servizi resi all’impresa appaltatrice deve indicare nel campo “Natura” del file Xml il codice N6.3.
Dal suo canto, l’impresa appaltatrice dei servizi deve provvedere ad assolvere l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, emettendo un nuovo documento elettronico via SdI, indicando nel campo “Tipo documento” il codice TD16. La fattura sarà poi registrata nel registro IVA degli acquisti.

Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici

La ditta individuale che effettua prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, individuate in base ai seguenti codici ATECO:
Attività   Codice Ateco
Pulizia (esclusi i servizi di derattizzazione, spurgo e rimozione neve)  81.21.00; 81.22.02
Demolizione   43.11.00
Installazione di impianti che formano parte integrante dell'edificio o al servizio dello stesso (incluse le prestazioni di manutenzione e riparazione) 
43.21.01; 43.21.02; 43.22.01; 43.22.02;
 43.22.03; 43.29.01; 43.29.02;
43.29.09.
Completamento
43.31.00; 43.32.01; 43.32.02; 43.33.00;
 43.34.00; 43.39.01; 43.39.09.

deve emettere la fattura senza applicazione dell’IVA, che viene assolta dal committente mediante il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 6, lettera a-ter, del decreto IVA).

Il reverse charge si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
  • dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro sub-appaltatore;
  • nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
È irrilevante, altresì, il rapporto contrattuale stipulato tra le parti e la tipologia di attività eser¬citata.

Pertanto, una ditta individuale che rende servizi di demolizione di un edificio ed emette la fattura elettronica per i servizi resi all’impresa appaltatrice deve indicare nel campo “Natura” del file Xml il codice N6.7.
Dal suo canto, il committente dei servizi deve assolvere l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge emettendo un nuovo documento elettronico via SdI, indicando nel campo “Tipo documento” il codice TD16 (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto a integrare l'IVA in fattura). La fattura sarà poi registrata dal committente nel registro IVA degli acquisti.

E-fatture nei confronti della PA

Quando effettua cessioni di beni e/o prestazioni verso la PA, una ditta individuale è tenuta a emettere fattura elettronica.
A tale proposito, è necessario ricordare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA sono soggette all’applicazione del meccanismo dello split payment: si tratta di un meccanismo che prevede che il pagamento dell’IVA esposta in fattura venga effettuato direttamente dagli enti della Pubblica Amministrazione per le fatture ricevute dai propri fornitori. Nel regime forfettario, non essendo previsto l’addebito dell’IVA sulle fatture di vendita, il contribuente non è tenuto a ricorrere al sistema di split payment nel caso di emissione di e-fattura nei confronti della PA. Tuttavia, dovrà specificare nell’e-fattura, inserendo la dicitura che rimanda alla normativa di riferimento, la propria appartenenza al regime forfettario.

NEW Regime-forfettario-ditta-edile-individuale_2.png

A cura di Wolters Kluwer