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Esterometro per le operazioni con soggetti non residenti

05/07/2019
Esterometro e fatturazione elettronica
PMIProfessionisti
L’esterometro ha debuttato per la prima volta il 30 aprile 2019, per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non residenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. L’adempimento discende dall’obbligo generalizzato della fattura elettronica, previsto per le operazioni tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2019: poiché per le operazioni con soggetti non residenti non è obbligatoria l’emissione della e-fattura, i dati relativi a tali operazioni devono essere comunicati mensilmente all’Agenzia delle Entrate con l’esterometro.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria ha modificato alcuni degli obblighi posti in capo agli operatori economici. Infatti, l’avvento dell’obbligo - previsto soltanto per le transazioni domestiche - ha determinato:
  • da un lato, l’abrogazione di alcuni adempimenti (ad esempio, lo spesometro);
  • dall’altro, l’introduzione di altri adempimenti, ossia l’esterometro, l’invio mensile all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non residenti non certificate da fatture in formato elettronico.

Chi deve inviare l’esterometro

Secondo l’art. 1, comma 3-bis, DLgs. N. 127/2015, i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni eseguite verso soggetti non stabiliti o non residenti in Italia. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui per queste operazioni sia già stata emessa una bolletta doganale o fattura elettronica.
Sono pertanto tenuti all’invio dell’esterometro solo i soggetti passivi residenti in Italia o non residenti che operino nel territorio dello Stato per il tramite di una stabile organizzazione. 
Nella risposta all’istanza di interpello n. 67 del 26 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, si legge che i soggetti esteri direttamente identificati o con rappresentante fiscale nel territorio dello Stato non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche, bensì cartacee.
Essi, di conseguenza, non sono obbligati neppure alla trasmissione dell’esterometro.
E ciò in virtù del rimando normativo, contenuto nel comma 3-bis, al comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015.
In altri termini, i soggetti residenti esclusi dall'esterometro sono i medesimi soggetti che risultano essere esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.
In linea generale, inoltre, l’esterometro può non essere inviato (o inoltrato facoltativamente) qualora si tratti di operazioni transfrontaliere documentate dalla fattura elettronica o dalla bolletta doganale
Attualmente l’esonero dall’obbligo è previsto solo per le operazioni attive.
Tuttavia, laddove si adotti tale soluzione, al cliente straniero deve essere assicurata la possibilità di ottenere la copia della fattura cartacea.
Diversamente, laddove si decida di continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo con riferimento a tali operazioni, i relativi dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura.

Quali sono i dati da comunicare

I dati relativi a queste operazioni devono essere, quindi, comunicati all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture o di ricezione delle stesse. 
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018, i dati da trasmettere sono i seguenti:
  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia di operazione.

Come e quando inviare l’esterometro

L'esterometro deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche e allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.
Il primo invio per il 2019, relativo alle operazioni di gennaio e febbraio, è avvenuto entro il 30 aprile 2019, per effetto della proroga disposta dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Entro la stessa data sono stati inviati i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non residenti nel mese di marzo.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto:
  • a quello della data del documento emesso per le fatture attive;
  • a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture passive. Per data di ricezione deve intendersi quella di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.
A cura di Wolters Kluwer