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Fattura elettronica: quando emettere l’autofattura spia

03/12/2019
Quando emettere l’autofattura spia
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione

In caso di mancata ricezione della fattura elettronica, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto all’emissione della “autofattura spia” e al versamento dell’imposta, per evitare l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta non versata. Nel file XML da trasmettere al Sistema di Intercambio, nel campo “Tipo Documento” deve essere riportato il codice TD20, avendo inoltre cura di riportare nella sezione “Dati del cedente/prestatore” i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, e nella sezione “Dati del cessionario/committente” quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento. La sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata, utilizzando il codice CC (cessionario/committente).
 
Con l’avvento dell’obbligo della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, anche l’emissione dell’autofattura deve transitare tramite il Sistema di interscambio, sia nel caso in cui sia un’autofattura “vera e propria”  sia nel caso in cui venga emessa per sanare il comportamento del cedente/prestatore.

  • Con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate - distinguendo tra ipotesi al ricorrere delle quali si applica l’inversione contabile (reverse charge) da quelle che prevedono l’emissione dell’autofattura  - ha chiarito che l’autofattura vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura, che se ne differenzia in quanto:
  • l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
  • cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito.

Ad esempio
Rientrano nella prima casistica:

  • (relativamente alle operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia) gli acquisti da produttori agricoli ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972; i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto e la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (“autofattura spia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997);
  • (relativamente alle operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti) gli acquisti da soggetti extra UE.
  • Sono invece riconducibili alla seconda casistica:
  • le ipotesi di “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’IVA.

Autofattura spia

Una delle ipotesi al ricorrere delle quali è necessario emettere l’autofattura è quella in cui il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio. In tal caso la fattura non si considera fiscalmente emessa.
Pertanto, il cessionario/committente (titolare di partita IVA) - non disponendo di alcun documento avente validità fiscale - sarà tenuto ad emettere un’autofattura al fine di poter detrarre l’IVA e di non incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Infatti, secondo l’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 il cessionario o il committente che nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
 
a) se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il 30° giorno successivo un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (autofattura);
 
Ad esempio
Si supponga che un soggetto passivo IVA abbia acquistato, da un fornitore residente in Italia, dei beni consegnati in data 2 luglio 2019. Il fornitore è tenuto ad emettere la fattura immediata entro il 14 luglio 2019.
Laddove non abbia provveduto all’emissione della fattura entro il 2 novembre 2019, il cessionario, per evitare di pagare la sanzione pari al 100% dell’imposta non versata, è tenuto ad emettere autofattura entro il 2 dicembre, provvedendo entro tale data anche a versare l’IVA.

Come si emette l’autofattura spia in formato elettronico?

Nel file XML, campo “Tipo Documento” occorre riportare il codice TD20 che identifica le fatture spia, ossia le autofatture che sono emesse dal cessionario/committente a denuncia della mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 65 del 19 luglio 2019, richiamando la circolare n. 14/E/2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (“Tipo Documento” “TD20”):

  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
  • nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
  • nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’Ufficio competente, entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare (autofattura), recante le indicazioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, previo versamento della maggiore imposta, eventualmente dovuta.

A cura di Wolters Kluwer