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Obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024

13/11/2023
Obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024
PrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Il 1° gennaio 2024 sarà una data nevralgica per il sistema della fatturazione elettronica, in quanto questo verrà esteso a tutta la platea dei forfettari, anche a quelli che finora erano rimasti esclusi. Infatti, dal prossimo anno, sarà resa obbligatoria la fattura elettronica per tutti i soggetti che si trovano in regime forfettario, indipendentemente dal volume d’affari. Ciò per rendere più omogenea la disciplina ed eliminare un binomio ormai poco attuale.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2024?

A partire dal 1° gennaio 2024:
  • i contribuenti forfettari
  • quelli in regime di vantaggio
  • le ASD
dovranno dotarsi del sistema di fatturazione elettronica. Quindi non si farà più riferimento al volume d’affari, in quanto il passaggio alla fatturazione elettronica, per tali soggetti, sarà globale.
Ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E), che ha, appunto, dato seguito all’intervento del legislatore (art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36), sottolineando come, dal 2024, l’ambito applicativo della fattura elettronica (FE) sarà allargato ed esteso.

a) Fatturazione elettronica per i forfettari: da quando è già obbligatoria?
Occorre, però, ricordare che, dal 1° luglio 2022, la FE è già stata resa obbligatoria per coloro che si trovano nel regime forfettario. Finora però era presente un limite, ossia il volume d’affari. Infatti, l’obbligatorietà era scattata esclusivamente per i soggetti che, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Quindi, chi aveva superato tale soglia, dal 1° luglio 2022, si è dovuto adeguare alla nuova modalità di fatturazione. Per gli altri, rimaneva, invece, una facoltà, ossia potevano scegliere se mantenere l’attuale regime di fatturazione oppure se aderire alla FE, anche per esigenze di comodità, sia proprie, che dei clienti.

b) Passaggio al sistema di fatturazione elettronica: i vantaggi
Ora, tralasciando l’obbligatorietà del procedimento di fatturazione elettronica, tale modalità di emissione del documento fiscale porta a dei vantaggi notevoli:
  1. accade di frequente che molti clienti e fornitori siano più propensi alla ricezione delle fatture in modalità elettronica, per il semplice fatto che si evita la trasmissione del documento nel “vecchio” formato (fattura/parcella con applicazione del bollo e invio via email o consegna in formato cartaceo), comportando una differente modalità di gestione:  da un parte coloro che si trovano in regime di fatturazione elettronica e, dall’altra, quelli che seguono ancora la procedura “vecchio” stampo;
  2. l’uniformarsi alla FE è poi vantaggioso anche per chi emette le fatture, infatti con un gestionale, anzitutto si trovano salvati tutti i dati dei clienti (dati intestazione, codice fiscale e partita IVA, PEC o SdI, ecc. …), potendo, quindi, emettere il documento fiscale con maggiore semplicità e immediatezza. Inoltre, i vari sistemi permettono una catalogazione delle fatture emesse e ricevute, cosicché il commercialista possa accedervi direttamente, recuperando tutti i documenti necessari. Con il sistema antecedente, il soggetto passivo era tenuto a consegnare, o in copia cartacea o trasmettendole via email, tutte le fatture, attive e passive, emesse e ricevute. si nota quindi un ulteriore vantaggio, nel passare a un sistema innovativo, evoluto e pratico;
  3. inoltre, un aspetto di non poco conto è quello inerente all’eliminazione di numerosi costi fissi, quali l’uso della carta e gli annessi costi della stampa, nonché quelli di spedizione e conservazione dei documenti;
  4. acquisendo la fattura sotto forma di file XML, è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione, che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati;
  5. ancora, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (siccome viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori;
  6. infine, la FE determina una serie di vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale:
  • per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste dal provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri IVA (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);
  • per tutti gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza previsto dagli artt. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973).
c) Dati statistici
Dalle dichiarazioni dei redditi 2022, risultano oltre 1,7 milioni i soggetti aderenti al regime forfettario [cfr. Statistiche sulle dichiarazioni fiscali - analisi dati IRPEF (anno d’imposta 2021), p. 2.8, pagg. 40 ss.]. Analizzando, poi, nel dettaglio, i settori dove si concentra circa il 70% dei soggetti:
  • il 35% sono tra coloro che operano nel settore dell’attività professionale, scientifica e tecnica;
  • il 14%, invece, sono commercianti all’ingrosso e al dettaglio;
  • il 12% sono coloro che operano nel settore sanitario e di assistenza sociale;
  • l’8% operano in altre attività di servizi.

A quanto ammonta, poi, il valore medio del reddito imponibile? Qui la cifra è pari a circa 15.601 euro, che sale, però, a 21.853 euro, nel settore delle attività immobiliari. Comparandolo con altri regimi, il forfettario è quello ove il reddito medio imponibile è più alto, superando il regime fiscale di vantaggio, il cui reddito medio imponibile si attesta a 14.433 euro. L’imposta sostitutiva media, pari a 1.874 euro, è, invece, 2,6 volte quella dichiarata dai soggetti in regime fiscale di vantaggio, pari a circa 725 euro.

Ma, attenzione, in quanto il regime forfettario è quello di gran lunga, tra i regimi “agevolati”, più utilizzato, raggiungendo il 96% su scala nazionale.

A cura di Wolters Kluwer