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Ordini elettronici NSO in fattura dal 1° gennaio 2022 obbligatori anche per i servizi

24/03/2022
Ordini elettronici NSO in fattura dal 1° gennaio 2022 obbligatori anche per i servizi
PMIProfessionistiPubblica Amministrazione
Dal 1° gennaio 2022 è in vigore l'obbligo di indicare - all'interno di ogni fattura elettronica emessa nei confronti di qualunque Pubblica Amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale SSN - alcuni dati che identificano l'ordine di acquisto elettronico di riferimento. I pagamenti relativi alle fatture non conformi non verranno più effettuati. L’obbligo di invio dell’ordine tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini), già previsto dal 1° gennaio 2021 per le cessioni di beni, viene così esteso anche alle prestazioni di servizi acquistati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2022 i soggetti che offrono servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione del settore sanitario devono ricevere gli ordini elettronici e indicare i riferimenti dell'ordine elettronico nella fattura emessa nei confronti della PA.
Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2022 "non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO”. Tale obbligo è già attivo dal 1° gennaio 2021 per quanto riguarda la vendita di beni.

Che cos’è il Nodo Smistamento Ordini?

Il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) è il sistema tramite il quale Amministrazioni pubbliche e fornitori si scambiano i documenti elettronici attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi.
In altri termini, il NSO:
  • gestisce lo scambio, tra clienti e fornitori, degli ordini di acquisto;
  • provvede al loro recapito;
  • verifica che i documenti trasmessi siano stati correttamente formati e che contengano tutte le informazioni necessarie al loro successivo utilizzo nelle fasi di fatturazione e pagamento.
Il sistema NSO prevede tre tipi di Documento - l’Ordine, la Risposta e l’Ordine preconcordato - oltre ad alcuni sotto-tipi e varianti. Se vuoi maggiori informazioni visita questa pagina su Pec.it.

Chi deve emettere/ricevere ordini elettronici?

 I soggetti obbligati a emettere e a ricevere l’ordine elettronico che viene gestito dall'NSO sono:
  • gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • chi effettua acquisti per conto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • i fornitori degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Come funziona l’ordine fornitore elettronico della PA?

Gli ordini di acquisto effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni ai propri fornitori devono essere inviati obbligatoriamente tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini).
La gestione dell’invio dell'ordine elettronico al sistema NSO è molto simile all’invio della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In altri termini, il NSO riceve l’ordine di acquisto emesso dalla Pubblica Amministrazione e lo inoltra al fornitore della stessa.
L’ordine elettronico deve essere emesso in uno specifico standard (XML) stabilito dalla normativa che è reso facilmente leggibile solo tramite specifici programmi.
I dati che deve contenere l’ordine elettronico sono:
  • la descrizione dei prodotti o della prestazione da fornire;
  • le quantità, i prezzi;
  • i dati del cliente, del fornitore e l'indirizzo telematico di ricezione del fornitore.
L'indirizzo telematico del fornitore inserito nell'ordine è importante perché serve all'NSO per inoltrare l’ordine al fornitore stesso.

L’identificativo del Destinatario (fornitore) presente nel file dell'ordine può essere di diversi tipi:
  • una PEC;
  • un codice di 6 caratteri corrispondente al codice univoco d'ufficio della Pubblica Amministrazione (se il destinatario è una Pubblica Amministrazione);
  • un codice di 8 caratteri attribuito al fornitore dal Sistema di Interscambio;
  • un codice attribuito da un intermediario con accreditamento PEPPOL.

Fattura elettronica e ordine elettronico

Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di emissione dell'ordine elettronico tramite NSO, nella fattura elettronica occorre inserire obbligatoriamente alcuni dati che identificano l'ordine di acquisto elettronico di riferimento.
Nello specifico, i dati sono i seguenti:
  • l'identificativo di chi ha emesso l’ordine (il cliente);
  • l'identificativo dell'ordine (numero ordine assegnato dal cliente/pubblica amministrazione);
  • la data dell'ordine
Al riguardo, si rammenta che:
a) negli Ordini, il soggetto che ha emesso il Documento è il Cliente, perciò l’identificativo da riportare in fattura è quello del “BuyerCustomerParty”, ossia la denominazione della PA;
b) negli Ordini pre-concordati e nelle Risposte, il soggetto che ha emesso il Documento è il Fornitore, perciò l’identificativo da riportare in fattura è quello del “SellerSupplierParty”.

Dati da riportare nella Fattura Elettronica

All’interno della fattura elettronica i dati identificativi dell’ordine elettronico di acquisto devono essere riportati nella sezione Documenti Correlati / Dati Ordine d’Acquisto. In particolare:
- l’identificativo dell’ordine va riportato nel campo “Numero del documento” (campo 2.1.2.2 dell’XML);
- la data di emissione dell’ordine va riportata nel campo “Data documento” (campo 2.1.2.3 dell’XML);
- l’identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine va riportato nel campo “Codice commessa / Convenzione” (campo 2.1.2.5 dell’XML), preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria al solo fine di tenere distinta questa informazione da altre eventualmente presenti in questo campo).
Possono essere inseriti i riferimenti a più ordini d’acquisto all’interno di una stessa fattura.

A cura di Wolters Kluwer