La riunione Ecofin del 5 novembre 2024 ha registrato l’accordo sul progetto ViDA (VAT in the Digital Age), cioè le nuove misure che adegueranno all’era digitale le norme UE in materia IVA. Tra queste, vi è l’obbligo, dal 1° luglio 2030, di fattura elettronica per le transazioni intra-UE. La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per emettere fatture (entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta), nonché la condizione sostanziale per potere detrarre o recuperare l’IVA dovuta o assolta. Ciò comporterà la contestuale soppressione dell’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-UE (Intrastat), assorbito dagli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere.
Approvato il progetto ViDA
Obbligatoria l’emissione della
fattura elettronica nelle
transazioni intra-UE dal
1° luglio 2030. È quanto stabilito dal Consiglio UE nella riunione Ecofin del 5 novembre 2024, durante la quale ha raggiunto un accordo su nuove misure, che adatteranno all’
era digitale le
norme UE in materia
IVA (
progetto ViDA -
VAT in the Digital Age).
Con nuove norme sulle fatture elettroniche e sulla
comunicazione dei dati in tempo reale, si mira a sostenere le imprese e a promuoverne la digitalizzazione.
L’accordo riguarda
tre atti:
- una proposta di direttiva, modificativa della Direttiva n. 2006/112/CE;
- una proposta di regolamento che modifica il Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE;
- una proposta di regolamento che modifica il Regolamento n. 2010/904/UE,
che apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA.
Fatturazione elettronica UE: cause, funzioni ed effetti
Le nuove norme renderanno
completamente digitali gli
obblighi di comunicazione IVA per le operazioni transfrontaliere, entro il 2030.
In particolare, secondo quanto si legge nel progetto di direttiva che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE, l’ascesa dell’economia digitale ha avuto un significativo impatto sul funzionamento del sistema dell’IVA, in quanto tale
sistema non è adatto ai nuovi modelli operativi digitali e non consente il pieno utilizzo dei dati generati dalla digitalizzazione.
Nel 2020, la
perdita di gettito IVA nell’Unione è stata stimata a 93 miliardi di euro, una parte significativa della quale consiste in frodi, in particolare
frodi intracomunitarie dell’operatore inadempiente, stimate tra 40 e 60 miliardi di euro.
Da qui la necessità di armonizzare e coordinare le politiche fiscali negli Stati membri dell’UE, al fine di
prevenire l’evasione e l’elusione fiscali e di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per garantire che tutte le imprese dell’Unione paghino la loro giusta quota di imposte.
Al fine di aumentare la riscossione dell’IVA sulle
operazioni transfrontaliere, è stato previsto che, a decorrere
dal 1° luglio 2030, le stesse dovranno essere
documentate elettronicamente.
L’utilizzo della
fatturazione elettronica dovrebbe diventare il
sistema predefinito per l’emissione di fatture.
Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di
consentire il ricorso ad
altre fatture per le forniture e le
cessioni nazionali.
Non solo, ma, al fine di garantire una maggiore efficacia della lotta contro le frodi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere che il possesso di una
fattura elettronica emessa conformemente alla norma prescritta dalla direttiva diventi una
condizione sostanziale per potere
detrarre o recuperare l’IVA dovuta o assolta.
Formato della fattura elettronica
Il formato elettronico della fattura è quello
strutturato, previsto dalla Direttiva n. 2014/55/UE; l’applicazione della fatturazione elettronica come metodo predefinito per documentare le operazioni transfrontaliere non sarebbe possibile, se l’utilizzo della fattura elettronica restasse subordinato all’accettazione da parte del destinatario, in particolar modo nei rapporti
B2B. Pertanto, l’
accettazione non è richiesta per l’emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea, salvo che per gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di consentire l’emissione delle fatture in formati diversi.
Inoltre, affinché il sistema di comunicazione dell’IVA sia attuato in modo efficiente, è necessario che le
informazioni pervengano senza indugio all’Amministrazione fiscale.
Pertanto, il termine per l’emissione di una fattura per operazioni
transfrontaliere dovrebbe essere fissato a 10 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.
Soppressione degli elenchi Intrastat
Per effetto di tale previsione, l’
obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (
Intrastat) dovrebbe essere
soppresso, in quanto assorbito dagli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere.
A tale riguardo, si evidenzia, infine, che, per facilitare ai soggetti passivi la trasmissione dei dati delle fatture all’Amministrazione fiscale, gli Stati membri dovrebbero mettere a loro disposizione i
mezzi necessari per tale
trasmissione, che dovrebbero consentire al soggetto passivo di
inviare i dati:
- direttamente o
- mediante terzi per suo conto o
- mediante un portale pubblico, se disponibile.
A cura di Wolters Kluwer