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Regime forfettario: quali requisiti?

09/11/2023
Regime forfettario: quali requisiti?
EnterprisePMIProfessionisti
Il regime forfettario è il primo passo (culturale prima, tecnico poi) che il nostro Paese ha sviluppato verso un nuovo modo di intendere il Fisco. Prima ancora di arrivare a un’agognata “flat tax” di difficile applicazione, il regime forfettario introduce un metodo nuovo di calcolo della tassazione basato su un’imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa sotto molti punti di vista. A cambiare è il principio alla base della determinazione del reddito e da questo cambio di orizzonte ne consegue un regime fiscale ad hoc che calza alla perfezione su piccole imprese, imprese giovani, microimprese dal piccolo fatturato e professionisti.

Per poter far sì che questo strumento potesse funzionare e potesse essere adottato dai piccoli professionisti e dalle piccole imprese, era però importante fare in modo che nessuno potesse abusarne con finalità di elusione fiscale o causando distorsioni sulla fiscalità. Per questo il legislatore ha imposto una serie di specifici paletti entro i quali il regime fiscale forfettario deve essere contenuto.

Ogni limite ha un suo specifico significato: non si tratta semplicemente di restrizioni forzose, ma di confini ideali tra quel che è possibile fare secondo modalità ad hoc e per cosa invece è necessario seguire modalità tradizionali. Limiti funzionali alla corretta applicazione delle regole fiscali, insomma, che vanno pertanto compresi e valutati con attenzione prima di scegliere se il regime forfettario possa fare realmente al caso proprio.

La fatturazione elettronica è lo strumento principe utile a regolamentare il regime forfettario, le sue applicazioni e le sue possibilità: a partire dal 1° Gennaio 2024 sarà obbligo normativo per tutte le imprese/per i professionisti in regime forfettario e la Fatturazione Elettronica di Aruba è già stata adottata da oltre 350 mila partite IVA appartenenti a questo regime.

Regime forfettario: tutti i requisiti

Preliminarmente occorre tenere in considerazione il fatto che il regime forfettario sia stato spesso modificato dal legislatore negli anni passati e che per valutare tale regime occorra attingere soltanto all’ultima versione di questo strumento in ogni sua limitazione.

Una prima importante novità, in vigore dalla Legge di Bilancio 2023, è l’innalzamento del limite dei 65 mila euro di ricavi a 85 mila: è questa la soglia di fatturato sotto la quale è possibile aderire al regime forfettario, superata tale soglia si perde automaticamente il regime agevolativo. Il nuovo limite di 85 mila euro è in vigore già da inizio 2023 ed è confermato per l’anno 2024 come confine preciso tra ciò che può e ciò che non può rientrare nel regime semplificato. Qualora si svolgano più attività, i ricavi e compensi devono essere sommati per operare le valutazioni circa il limite massimo raggiungibile e inoltre le singole attività devono fare capo a codici ATECO differenti. Non c’è spazio, insomma, per una moltiplicazione forzosa (ed elusiva) delle attività in corso poiché tutto viene ricondotto a un calcolo univoco.

Altro limite specifico è il sostenimento di spese per un importo che complessivamente non deve superare i 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. Questo vincolo perimetra il raggio d’azione di una forma d’impresa che vuol restare confinata alla piccola dimensione.

Sono previste anche altre limitazioni specifiche che limitano l’applicabilità del regime forfettario. Non si può applicare il regime forfettario, nella fattispecie, in ognuno dei seguenti casi:
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti in Italia, oppure soggetti che non producano almeno il 75% del reddito complessivo nel nostro Paese e il resto in nazioni che rispondano a precisi requisiti di scambio informativo (stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo);
  • soggetti che effettuano (in via esclusiva o prevalente) operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • soggetti che esercitano attività e che in parallelo partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari che hanno in essere attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente: una chiara limitazione volta a evitare elusioni fiscali e manovre opache di contabilizzazione delle attività;
  • l’Agenzia delle Entrate intende evitare che questo regime possa essere applicato in sostituzione delle assunzioni e come estensione di quel mondo di “false partite IVA” che hanno preso piede in troppe aziende che intendono restare agili e non vincolarsi a nuovo personale dipendente. Per questo motivo v’è motivo di esclusione dal regime forfettario per “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”;
  • coloro i quali, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ai 30 mila euro – tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente antecedente sia cessato.
Altro principio ferreo indicato dal Fisco consta nel fatto che l’attività da intraprendere sotto regime forfettario non costituisca la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (a meno che non si trattasse in precedenza di un servizio di pratica obbligatoria per arti o professioni): ancora una volta viene stabilito il punto fermo della discontinuità e della non correlazione tra un lavoro dipendente e l’attività imprenditoriale che si intende portare avanti approfittando di un regime fiscale agevolato.

Qualora anche solo uno dei requisiti dovesse venir meno, a partire dall’anno successivo non sarà più possibile aderire al regime forfettario. Non solo: se il fatturato dovesse superare i 100 mila euro, il regime forfettario verrebbe meno già dall’anno fiscale in corso e sarebbe fatto obbligo di rispettare le prescrizioni per il pagamento dell’IVA su tutte le operazioni che determinano lo sforamento del margine dei 100 mila euro.

Occorre pertanto tenere sotto stretta osservazione le proprie attività per avere sempre chiara la situazione giorno dopo giorno: con uno strumento come la Fatturazione Elettronica di Aruba è possibile tanto analizzare il fatturato, quanto monitorare i pagamenti, avendo al tempo stesso la possibilità di un’anagrafica semplificata dei clienti e una gestione documentale puntuale e ordinata. Strumenti essenziali, insomma, per poter sfruttare in pieno le grandi opportunità fiscali e normative che il regime forfettario – pur tra specifici requisiti e limitazioni – mette a disposizione di centinaia di migliaia di partite IVA.