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Regole stringenti per il rifiuto delle e-fatture da parte delle Pubbliche amministrazioni

20/11/2020
Regole stringenti per il rifiuto delle e-fatture da parte delle Pubbliche amministrazioni
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
In attuazione della specifica disposizione che prevede l’obbligo da parte delle Pubbliche amministrazioni di motivare l’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio, il D.M. n. 132/2020, in vigore dal 6 novembre 2020, ha individuato le cause del rifiuto, da ritenersi tassative. La Pubblica amministrazione, nel caso in cui notifichi al fornitore il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la specifica causa del rifiuto.

Dal 6 novembre 2020 sono in vigore le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.M. n. 132/2020, che definisce le cause che consentono alle Pubbliche amministrazioni di rifiutare le fatture elettroniche ricevute.

L’obiettivo perseguito è quello di uniformare le regole tecniche delle fatture elettroniche nei rapporti B2G (business to government) con quelle nei rapporti B2B (business to business).
Tuttavia, occorre rimarcare che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha previsto disposizioni specifiche riguardanti il rifiuto della fattura da parte del cliente “privato”. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 18 del 27 novembre 2018, ha precisato che quest’ultimo può rifiutare o contestare la fattura ricevuta comunicando direttamente con il fornitore (ad esempio via e-mail, telefono, etc.), restando preclusa la possibilità di veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sistema di Interscambio.
Sempre restando ai rapporti B2B, diversa è l’ipotesi dello scarto della fattura elettronica da parte del SdI, che - come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 23/2019 - determina la mancata emissione e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 per la violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni, salvo che il contribuente adotti i rimedi indicati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2018.

Le cause di rifiuto

L’art. 1 del D.M. n. 132/2020 ha rivisto le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche amministrazioni e le relative regole tecniche.
In base al novellato art. 2-bis del D.M. n. 55/2013, le Pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
  • fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), che deve essere riportato in fattura, tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio, richiesto per le fatture riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale;
  • omessa o errata indicazione del codice AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio) e del corrispondente quantitativo, da riportare in fattura al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa pubblica;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le Pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche nei casi in cui gli elementi informativi contenuti nelle medesime possano essere corretti mediante la procedura di variazione delle note di credito di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Notifica di rifiuto allo SdI

È stato, inoltre, espressamente previsto che la Pubblica amministrazione, dopo avere accertato l’inaccettabilità della fattura, debba inviare la notifica di rifiuto al Sistema di Interscambio che, a sua volta, provvede a inoltrarla al fornitore.
Resta inteso che la Pubblica amministrazione, nel caso in cui notifichi al fornitore il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la specifica causa del rifiuto.

A cura di Wolters Kluwer