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Verso l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari?

12/08/2021
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
I contribuenti in regime forfettario sono esonerati, salvo rinuncia, dall’obbligo di fatturazione elettronica tra “privati”. Ma l’intenzione del Ministero dell’Economia e delle finanze di estendere l’obbligo anche ai forfettari si sta concretizzando con l’approvazione della relazione finale delle Commissioni congiunte di Camera e Senato sulla riforma fiscale: nel documento si prevede anche la generalizzazione dell’obbligo di fattura elettronica.

Le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, ivi incluse le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, possono accedere al regime fiscale agevolato per autonomi (cd. regime forfettario), disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, a condizione che, nell’anno precedente:
  • siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

Adempimenti IVA esonerati

I contribuenti in regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Gli stessi contribuenti sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, registrazione delle fatture emesse e ricevute, presentazione della dichiarazione IVA annuale, etc.).

Esonero, salvo rinuncia, dall’obbligo di fattura elettronica

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, l’accesso al regime forfetario determina l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, mentre rimane obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione (circolare n. 9/E/2019, § 4.1).
Tuttavia, al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, l’art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 stabilisce che, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione anziché al 31 dicembre del quinto anno.

Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche

Oltre alla riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento, i contribuenti in regime forfettario che decidono di ricorrere alla fatturazione elettronica possono evitare di conservare le fatture cartacee attraverso la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse, risparmiando i costi di stampa e conservazione dei documenti.
Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate o a quello, anch’esso gratuito, offerto da numerosi provider all’interno del servizio di fatturazione elettronica.
Per le fatture elettroniche ricevute, non sussiste l’obbligo di conservazione sostitutiva, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano volontariamente comunicato ai fornitori l’indirizzo telematico o provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante l’utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle Entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo (circolare n. 9/E/2019, § 4.1).

Estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai forfettari

Il 31 dicembre 2021 scadrà l’autorizzazione concessa dal Consiglio europeo all’Italia per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra “privati”.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, oltre ad essere intenzionato a richiedere la proroga almeno fino al 31 dicembre 2024, intende estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari, tenuto conto che l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA. Si rafforzerebbero, inoltre, le finalità di contrasto all’evasione fiscale, consentendo al Fisco di conoscere in maniera più puntuale il fatturato prodotto sul territorio nazionale.

In tal senso le Commissioni Finanza congiunte di Camera e Senato, nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, hanno auspicato la “chiusura del perimetro dell’obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati” (operatori che rientrano nel regime forfettario, associazioni e società sportive dilettantistiche che nel periodo precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo non eccedente 65.000 euro, operazioni di natura sanitaria) e l’esclusione di possibili eccezioni all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (che sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi).
 

a cura di Wolters Kluwer