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Le scadenze fiscali del 2025

Entro il 31 marzo 2025, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 possono sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni 2018-2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
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Come contribuire al progetto SECA API

Con la Call for Comments ufficialmente aperta, sviluppatori, cloud provider e stakeholder tecnici di tutta Europa possono partecipare attivamente alla definizione di un’API sovrana, interoperabile e conforme agli standard UE.

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Fattura elettronica: Nodo di Smistamento Ordini in vigore dal 1° febbraio 2020

Entra in vigore dal 1° febbraio 2020 il sistema digitale Nodo di Smistamento Ordini al quale dovranno essere inviati, esclusivamente in via telematica, gli ordini di acquisto di beni e di servizi da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle aziende loro fornitrici. Previsto dalla legge di Bilancio 2018, il NSO è finalizzato a dare vita a un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione del Paese e nella dematerializzazione dei processi pubblici.
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Fatturazione Elettronica: i codici da indicare per qualificare emittenti e operazioni

Nella predisposizione del file XML della fattura elettronica occorre prestare particolare attenzione alla corretta identificazione del regime fiscale del soggetto emittente e della natura dell’operazione che si pone in essere. Ad esempio, nel caso di cessioni di beni a un soggetto passivo francese, qualora si decida di emettere la fattura elettronica occorre riportare il codice N6 per indicare che si tratta di un’operazione soggetta al meccanismo del reverse charge. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche nel caso in cui un’impresa renda servizi di pulizia ad una società italiana.
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Fattura elettronica: quando emettere l’autofattura spia

In caso di mancata ricezione della fattura elettronica, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto all’emissione della “autofattura spia” e al versamento dell’imposta, per evitare l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta non versata. Nel file XML da trasmettere al Sistema di Intercambio, nel campo “Tipo Documento” deve essere riportato il codice TD20, avendo inoltre cura di riportare nella sezione “Dati del cedente/prestatore” i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, e nella sezione “Dati del cessionario/committente” quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento. La sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata, utilizzando il codice CC (cessionario/committente).
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