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Associazioni sportive dilettantistiche: fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024

25/03/2024
Associazioni sportive dilettantistiche: fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024
PMI
Dal 1° gennaio 2024, anche le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime della legge n. 398/1991 e che non percepiscono alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma solo incassi di natura istituzionale, sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico.

L’obbligo di emettere fattura elettronica dal 2024 per le associazioni sportive dilettantistiche è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate - in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 29 gennaio 2024 - in risposta a un quesito su cosa cambia dal 1° gennaio per un'associazione sportiva dilettantistica che, attualmente:
  • considera “fuori campo IVA” le prestazioni ai soci, mentre
  • si avvale del regime speciale della legge n. 398/1991 per quelle ai non tesserati e per le sponsorizzazioni.
Fatturazione Elettronica di Aruba

Obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI) «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. …».

In altri termini, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti i titolari di partita IVA, anche quelli che adottano il regime forfettario (compresi coloro che applicano il regime della legge n. 398/1991), sono tenuti a emettere necessariamente le fatture in formato elettronico, mandando definitivamente in archivio il sistema cartaceo.
L’obbligo vale anche per i soggetti con un fatturato inferiore a 25.000 euro, che, fino al 31 dicembre 2023, potevano ancora emettere fatture in modalità cartacea

Fanno ancora eccezione a tale obbligo anche per il 2024 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Le ASD e il regime ex legge n. 398/1991

Alla luce di quanto detto, anche un’associazione sportiva dilettantistica che ha optato per il regime della legge n. 398/1991, che non percepisce alcun compenso di natura commerciale ma solo incassi di natura istituzionale, nel corso del 2024, è obbligata all'attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate - sempre intervenendo in occasione del citato incontro organizzato dalla stampa specializzata il 29 gennaio 2024 - ha evidenziato che, dal 1° gennaio 2024, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia devono essere fatture elettroniche inviate tramite SdI, e tali soggetti devono essere in grado di adeguarsi a tale obbligo , anche attraverso l’utilizzo di servizi gratuiti, messi a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria, per la predisposizione, l’invio, la conservazione e la consultazione delle fatture elettroniche.

Inoltre, è opportuno evidenziare, che per il 2024 le pro loco e le associazioni senza fini di lucro possono continuare ad applicare il regime IVA e IRES agevolato della Legge 398/1991, indipendentemente dalla loro eventuale iscrizione al Registro Nazionale Terzo Settore (Runts) fino a quando la Commissione Europea, su richiesta del Ministero del Lavoro, ne limiterà l’accesso.
Fatturazione Elettronica di Aruba

Il contenuto della fattura elettronica

Per rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono inviare le proprie fatture attraverso l’apposito Sistema di Interscambio, ovvero SdI.

La fattura elettronica deve contenere una lista di dati ben precisa così come previsto dall’articolo 21 del Dpr IVA.  In particolare:
  • il numero della fattura che la identifichi in modo univoco;
  • la data di emissione della fattura;
  • la denominazione o la ragione sociale, il nome e il cognome del soggetto cedente e del cessionario;
  • i dati fiscali del cedente e del cessionario, ove ci fosse anche del rappresentante fiscale;
  • il riferimento normativo;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta;
  • le aliquote IVA;
  • le condizioni di pagamento della fattura;
  • il Codice destinatario del cliente (ove dallo stesso comunicato), in alternativa l’indirizzo PEC del cliente.