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Come integrare le e-fatture soggette a bollo

12/03/2021
Come integrare le e-fatture soggette a bollo
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 sulle quali non è stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, è l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’integrazione, con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio. Nel calcolo dell’imposta dovuta, reso noto al contribuente, viene inclusa sia l’imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l’avvenuto assolvimento del tributo.

Il decreto Crescita, all’art. 12-novies, consente all’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle operazioni oggetto di fatturazione elettronica e, in difetto, di comunicare ai soggetti passivi IVA l’imposta o la maggiore imposta dovuta.

Compilazione del file fattura XML

L’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è reso noto all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione, all’interno della sezione “Dati Bollo”, dei campi “Bollo Virtuale” e “Importo Bollo”, in cui vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, pari a 2 euro.

Attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate

Al fine del controllo che l’imposta di bollo sia stata assolta, l’Agenzia delle Entrate verifica che nella sezione “Dati Bollo”:
  • il campo “Aliquota IVA” sia pari a zero;
  • il codice natura corrisponda ad una operazione non soggetta a IVA;
  • l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro.
Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, scontano l’imposta di bollo nel caso in cui la somma dei componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA sia superiore a 77,47 euro.

Elenchi delle fatture elettroniche

In base al provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021, per ciascun trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, gli elenchi contengono gli elementi identificativi:
  • delle fatture elettroniche che riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A, non modificabile);
  • delle fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta (Elenco B, modificabile).

Modalità e termini per le modifiche e integrazioni delle fatture elettroniche

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può:
  • modificare le fatture elettroniche riportate nell’Elenco B qualora ritenga che, per le stesse, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
  • integrare le fatture elettroniche riportate nell’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture per le quali risulti dovuta l’imposta.
Le modifiche/integrazioni dell’Elenco B vanno effettuate:
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento;
  • entro il 10 settembre dell’anno di riferimento, per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre dell’anno e inviate tramite Sistema di Interscambio nel medesimo periodo.

Calcolo dell’imposta di bollo

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato/integrato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Il termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite Sistema di Interscambio nel medesimo periodo.

Termini di pagamento dell’imposta di bollo

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, cambiano le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo, che deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo

Il cedente/prestatore effettua il pagamento dell’imposta di bollo:
  • utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle Entrate; ovvero
  • in modalità telematica, tramite modello F24.
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Sanzioni

L’art. 2 del D.M. 4 dicembre 2020 ha definito le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e per l’irrogazione delle relative sanzioni.
Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare:
  • dell’imposta;
  • della sanzione ridotta a 1/3;
  • degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

A cura di Wolters Kluwer