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Come regolarizzare le fatture errate

02/11/2020
Come regolarizzare le fatture errate
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Con la Norma di comportamento n. 209, l’AIDC ha approfondito le modalità di regolarizzazione delle fatture errate nell’ipotesi in cui le parti non trovino una soluzione condivisa. La regolarizzazione può riguardare gli errori che incidono sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta, ma anche gli errori relativi agli elementi informativi che devono essere obbligatoriamente contenuti nella fattura, rispetto ai quali l’Associazione ha individuato i doveri del cessionario/committente.

Come rilevato dalla Norma di comportamento AIDC n. 209, l’acquirente del bene o servizio che riceva una fattura errata o irregolare deve segnalarlo al venditore affinché possa eliminare o correggere la fattura mediante l’emissione di una nota di credito.

Imponibile o imposta inferiore

Nel caso in cui le parti non trovino una soluzione condivisa, l’acquirente, se soggetto IVA, è tenuto a regolarizzare l’operazione nello specifico caso in cui la fattura ricevuta presenti un imponibile o un’imposta inferiore. In particolare, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta registrazione della fattura irregolare, l’acquirente deve versare l’imposta o la maggiore imposta dovuta, che di regola può essere detratta.

Sul piano operativo, la regolarizzazione della fattura elettronica deve essere effettuata trasmettendo un’autofattura al Sistema di Interscambio, compilando il campo “TipoDocumento” con il codice “TD20” e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del venditore ed i propri.
All’acquirente che non regolarizzi l’operazione è irrogata una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Imposta non dovuta o applicata in misura superiore

Nel diverso caso in cui l’acquirente riceva una fattura con imposta non dovuta o applicata in misura superiore a quella effettiva, la citata norma di comportamento pone in capo a tale soggetto l’onere di chiedere al venditore l’emissione di una nota di credito a storno della fattura con successiva emissione di una nuova fattura corretta.

Laddove il venditore non aderisca alla richiesta, l’acquirente è legittimato a regolarizzare la fattura ricevuta tramite il Sistema di Interscambio e, in ogni caso, deve astenersi dal portare in detrazione l’IVA erroneamente applicata. Se è vero, infatti, che la normativa in materia fa salva la detrazione, nel caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, non va dimenticato che la sanzione si applica da un minimo di 250 euro ad un massimo di 10.000 euro e potrebbe essere disconosciuta l’applicabilità del cd. “cumulo giuridico” a fronte di violazioni plurime.

Errori nel contenuto informativo della fattura

La regolarizzazione da parte dell’acquirente può riguardare anche gli errori che non rilevano ai fini della determinazione dell’imponibile e dell’imposta, essendo relativi al contenuto informativo della fattura (es. errori relativi ai dati anagrafici dell’acquirente, alla generica descrizione del bene ceduto o del servizio reso, all’errata indicazione del codice di esclusione o di non imponibilità IVA).

La Norma di comportamento n. 209 ha specificato che, in queste ipotesi, l’acquirente può chiedere al venditore di emettere una nota di credito per stornare la fattura ricevuta tramite il Sistema di Interscambio e l’emissione di una fattura corretta.
Se il venditore non aderisce alla richiesta, l’acquirente è legittimato alla regolarizzazione della fattura ricevuta, ma se non vi provvede e registra la fattura ha comunque diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta effettivamente dovuta a prescindere dalle indicazioni errate contenute nel documento.

L’onere di controllo

Da ultimo, la Norma di comportamento ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’onere di controllo imposto all’acquirente è circoscritto alla sola verifica degli elementi essenziali e formali della fattura.

Deve, in altri termini, escludersi che all’acquirente sia richiesto anche un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, come si desume dalla circostanza che la mancata applicazione della sanzione nei suoi confronti è subordinato al pagamento della “maggiore imposta eventualmente dovuta” proprio in base ai dati risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile) e non a quello dell’intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione della qualificazione fiscale dell’operazione.

Pertanto, la regolarizzazione richiesta all’acquirente implica l’obbligo di supplire alle mancanze commesse dal venditore in ordine all’identificazione dell’atto negoziale e alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dal venditore, quando, nella fattura recante l’annotazione di tutti i suddetti dati, inserisca l’esplicito riferimento che l’imposta non è dovuta.

A cura di Wolters Kluwer